CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
E IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI E
PARTECIPAZIONE
Art.
3 Conferma sistema relazioni sindacali
Art.
4 Tempi e procedure per la stipulazione
dei contratti decentrati integrativi
Art.
5 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
Art.
7 Relazioni sindacali delle unioni di comuni
CAPO
II FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.
8 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art.
9 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO
I SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art.
10 Valorizzazione delle alte professionalità
Art.
11 Posizioni organizzative e tempo parziale
Art.
12 Commissione paritetica per il sistema di classificazione
CAPO
II DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Art.
13 Gestione delle risorse umane
Art.
14 Personale distaccato a tempo parziale e servizi in convenzione
Art.
15 Posizioni organizzative apicali
CAPO
III DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Art.
16 Indennità del personale dell’area di vigilanza
Art.
17 Prestazioni assistenziali e previdenziali
Art.
18 Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero
CAPO
IV DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO..
Art.
20 Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice
procuratore onorario
Art.
21 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
TITOLO IV DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art.
23 Modifiche all’art. 23 (Doveri del dipendente) del CCNL del 6 luglio 1995
Art.
24 Modifiche all’art. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL 6 luglio 1995
Art.
26 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art.
27 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art.
28 Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO
I ISTITUTI
DI CARATTERE GENERALE
Art .
30 Effetti dei nuovi stipendi
Art.
31 Disciplina delle “risorse decentrate”
Art.
32 Incrementi delle risorse decentrate.
Art.
33 Istituzione e disciplina della
indennità di comparto
Art.
34 Finanziamento delle progressioni orizzontali
Art.
35 Integrazione delle posizioni economiche
CAPO
II – COMPENSI, INDENNITA’ E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art.
36 Modifiche all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999
Art.
37 Compensi per produttività
Art.
38 Personale distaccato alle associazioni degli enti
Art.
39 Dipendenti in distacco sindacale
Art.
40 Straordinario per calamità naturali
Art.
42 Benefici economici per gli invalidi per servizio
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.
45 Conferma di discipline precedenti
Art.
46 Personale addetto alle case da gioco
Art.
47 Personale dipendente dal comune di
Campione d’Italia
1°
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL
2°
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL
2°
DICHIARAZIONE A VERBALE C.S.A.
1°
DICHIARAZIONE A VERBALE Di.C.C.A.P.
2°
DICHIARAZIONE A VERBALE Di.C.C.A.P.
1°
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE
2°
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE
Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i
dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie
locali indicate dall'art. 10, comma 1, del
CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18
dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”.
2. Al
personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e
trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino
alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica
disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
3. Al restante
personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di
provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino,
ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza,
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con
le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova
e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
4. Il
riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
D. Lgs. n. 165 del 2001.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio
2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente
contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere
vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni
dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e
per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite
dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di
erogazione di detta indennità, l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli
artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL
dell’1.4.1999 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
2. Gli enti assumono le iniziative ricomprese nella disciplina dell’art.
1, comma 2 e 3, nel rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del
CCNL dell’1.4.1999.
1. Il testo dell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal
seguente:
“1. I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo
legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle
risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata
integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'art. 10, comma 2,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto
previsto dall’art. 2 del
D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti
collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei
successivi contratti collettivi
decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio.”
1. Il testo dell’art. 6 del CCNL dell’1.4.1999 è
sostituito dal seguente:
1. “Per gli
enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non
superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può
svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli
enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del
presente contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle associazioni
nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti
titolari della negoziazione decentrata integrativa.
2. I
protocolli devono precisare:
a) la
composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione
della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti
delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL, nonché forme di
rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la
procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli
oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina
generale stabilita dall’art. 5;
d) i necessari
adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione
delle tutele e dei permessi.
3. I
rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una
apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
le modalità
di formulazione degli atti di indirizzo;
le materie,
tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si
intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli
aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
le modalità organizzative necessarie per la
contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
le modalità
di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4. La disciplina del presente articolo può essere
attivata dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei
dipendenti in servizio.”
1. Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:
“1. Ciascuno dei
soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi
dell’art. 7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione
mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque
giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle
materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie
ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni
sindacali.
2.
La
concertazione si effettua per le materie previste dall’art. 16, comma 2, del
CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a)
articolazione
dell’orario di servizio;
b)
calendari
delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c)
criteri per
il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di
disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d)
andamento
dei processi occupazionali;
e)
criteri
generali per la mobilità interna.
3.
La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto
giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
4.
La
concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della
relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal
quale risultino le posizioni delle parti.
5.
La parte
datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai
soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti,
individuati secondo i rispettivi ordinamenti.”
1. Le
relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo
del CCNL dell’1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati
nell’art. 3, comma 2, dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di
ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale
trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto.
1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di
lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o
la dignità del
lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o,
addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti , anche
con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale,
nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la
salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del
CCNL dell’1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso
ciascun ente con i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del
mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione
delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza
morale;
c) formulazione
di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del
dipendente interessato;
d) formulazione proposte per la definizione dei codici di
condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto,
nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma
3, i Comitati propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione,
previsti dall’art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi
e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una cultura
organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del
fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i
rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di parte
sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica
dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire
il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui,
con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione
di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le
modalità di funzionamento.
7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti
gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale
sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro
partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
1. In
attuazione dell’art. 49 del D. L.gs. n. 165 del 2001, quando insorgano
controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li
hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
2. Al fine di
cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento
a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L’ARAN si
attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.
4. L’eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del
2001 sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale.
5. Con
analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati
integrativi, anche di livello territoriale. L’eventuale accordo stipulato con
le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL dell’1.4.1999, sostituisce la clausola controversa
sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. E’ disapplicata la disciplina dell’art. 13 del CCNL
del 6.7.1995.
1.
Gli
enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D
mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina
dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.
2.
Gli
incarichi del comma 1 sono
conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti
vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato:
per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative,
acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro
in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o
universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione
culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master,
dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle
suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con
abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato:
per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo
della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche
complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo
dell’ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del
sistema di relazioni sindacali vigente:
a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la
individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2,
lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori
della retribuzione di posizione e di risultato;
c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla
valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di
controllo interno.
4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui
ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la
retribuzione di risultato connessa ai predetti
incarichi può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della
retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere
corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati
dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo
l’ordinamento vigente.
5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già
disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono
espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal
presente articolo.
1. All’art. 4 del CCNL del
14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione
alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente,
individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono
essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non
inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del
riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con
riferimento alla retribuzione di posizione”.
1. Al fine di promuovere, nell’ambito della vigenza del presente accordo
contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità
dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come
concreto strumento per gestire e sostenere i processi di riforma e di
ammodernamento dei sistemi organizzativi
degli enti, è istituita , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, una
Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione del Presidente del
Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli elementi di
conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e di
formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di
classificazione che, in particolare devono:
§ ricomporre i processi lavorativi attraverso un arricchimento delle attuali
declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai nuovi
compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma
istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l’istituzione
di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti
per l’accesso all’impiego;
§ dare attuazione ai contenuti dell’art 24 del CCNL 5/10/2001 per le professioni sanitarie
operanti nelle IPAB; per
il personale docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche
e della formazione; per il personale educativo degli asili nido; per gli
ufficiali dello stato civile e dell’anagrafe; per gli addetti alla
comunicazione ed alla informazione;
§ perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e
chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3;
§ rivisitare i profili professionali alla luce di nuove competenze e
professionalità.
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono
adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi
delle vigenti disposizioni.
1. Le unioni
gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto,
anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo
pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché
di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli
aspetti a quest’ultima demandati.
2. Gli atti di
gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all’unione,
a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del rapporto
di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le
progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa
acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione. Per gli
aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la
attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina
del personale dipendente dall’unione; i relativi atti di gestione sono adottati
dall’unione.
3. Per le
finalità di gestione indicate nei commi precedenti l’unione costituisce proprie
risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro
straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15
del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt.
31 e 32 del presente contratto.
4. Le risorse
finanziarie di cui al comma 3
vengono costruite secondo le seguenti modalità:
a) relativamente
al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima
applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori
vigenti presso gli enti che hanno costituito l’unione per la quota di risorse aventi carattere di
stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere
implementate secondo la disciplina
contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle
eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta
secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
b) relativamente
al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante
un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del
salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli
stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla
durata temporale della stessa assegnazione; l’entità delle risorse viene
periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell’ente di
provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
5. Al fine di
favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da
parte dell’unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può
disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma
3:
a) la attribuzione di un
particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla
categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su
base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
b) la corresponsione della
indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f)
del CCNL dell’1.4.1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente
percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza.
6. Le unioni
di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi
incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del
31.3.1999; al personale incaricato di
una posizione organizzativa dell’unione la retribuzione di posizione e di risultato
è correlata alla rilevanza delle
funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il
relativo valore si cumula con quello
eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza,
ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione
lavorativa; l’importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su
base annua per tredici mensilità, può
variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato,
connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo
del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il
finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale
con qualifica dirigenziale trova
applicazione la disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999.
7. La
utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di
lavoro sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo
dell’orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro
a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.
1. Al fine di
soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire
una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con
il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il
presente CCNL per periodi predeterminati e[1]
per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo
assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il
tempo di lavoro in assegnazione,
nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione
degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto
utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come
rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei
servizi in convenzione.
2. Il rapporto
di lavoro del personale utilizzato,
ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni
economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza, titolare del
rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da
parte dell’ente di utilizzazione.
3. La
contrattazione decentrata dell’ente utilizzatore può prevedere forme di
incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo
la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse
disponibili secondo l’art. 31.
4. I
lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della
responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei
servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato
nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in
godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un
corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo,su
base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli
incarichi di cui al comma 4 può variare
da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato
l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della
retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova
applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al
personale utilizzato
compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei
limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art.
41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La
disciplina dei commi 4, 5 e 6
trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le
funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267
del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione
decentrata dell’ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla
applicazione del comma 6.
1. Negli enti
privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture
apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle
posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del
31.3.1999.
La modifica degli assetti
istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la
necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere
ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un
confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie,
organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione
e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere
l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di
riconoscere:
· la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
· il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
· il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
· il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei
comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto
legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte
dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli
enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in
particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel
rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di
salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia
con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto
organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile
del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione e sviluppo
professionale
Le parti concordano nel
ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di
professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente
acquisiti con significativa esperienza professionale nonchè mediante percorsi
di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale
del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in
sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui
all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti
percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della
sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito
che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità
stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto
rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù
del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve
corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli
organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
1. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del
CCNL del 6.7.1995 per il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i
custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio
delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25
lorde mensili per 12 mensilità ed è rideterminata in € 1.110,84 annui lordi con
decorrenza dall’1.1.2003.
2. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo,
del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale dell’area di vigilanza non
svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986, è
incrementata di € 25 mensili lorde per 12 mensilità ed è rideterminata in €
780,30 annui lordi a decorrere dall’1.1.2003.
1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art.
208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D. Lgs. n. 285 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55
del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in
conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.
1. Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico
ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della
Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 274 del
28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo
necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.
1.
Il personale comandato o
distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le
progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il
restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di
appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo
la propria disciplina.
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale
“distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende,
nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico
dell’ente medesimo.
1. Il
dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di
giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai
sensi delle vigenti disposizioni (D.M.
7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni
organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario
all’espletamento del suo incarico.
2. I periodi
di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della
maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli
stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative,
di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche in via
cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di
permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
1. All’art. 27 ter, comma 1, del CCNL del
6.7.1995, la lett. a) è sostituita come segue:
“a) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia
espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari
applicabili nell’ente”
1. E’ confermata
la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli.
1. Al testo dell’art. 23 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a.
la rubrica
dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in “obblighi del
dipendente”;
b.
al termine del
comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase “Il dipendente adegua
altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro
contenuti nel codice di condotta allegato”;
c.
al comma 3,
lettera d), le parole “della legge 4 gennaio 1968, n.15” vengono sostituite con
“al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445” (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d.
al comma 3,
lettera r), dopo le parole “interessi finanziari o non finanziari propri” e
prima del punto viene aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi”.
1. Al testo
dell’art. 24 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
Il comma 1 è
sostituito dal seguente comma:
“1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati
nell’art. 23 danno luogo, secondo la gravità
dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo e fino ad un massimo di 4 ore
di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.”
b) Il comma 2
è sostituito dal seguente comma:
“2. L’ente, salvo il
caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito
e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e
comunque nel termine di 20 giorni che decorrono:
b)
dal momento in cui il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza
del fatto;
c)
dal momento in cui
l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza
del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero
verbale e di quello scritto.”
c)
il comma
4 è sostituito dal seguente comma:
“4. Nel
caso in cui, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua competenza,
il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell’art.
55 citato, i fatti da contestare al
dipendente per l’istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione
nel termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del
soggetto tenuto alla comunicazione.”
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Qualora, anche nel corso
del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare
non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione
all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso
quest’ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.”
e)
dopo il comma 9
viene aggiunto il comma 9 bis:
“9 bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi
perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare.
Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel
rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la
certezza delle situazioni giuridiche”.
1. Il testo dell’art. 25
(codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è
sostituito dal seguente:
“1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto
dall’art. 55 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a.
intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento;
b.
rilevanza degli obblighi violati;
c.
responsabilità connesse alla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
d.
grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e.
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento
verso gli utenti;
f.
al concorso nella mancanza di più lavoratori in
accordo tra di loro.
2.
La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e
6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di
più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione
ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali
e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e
di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge
20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione
è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli
obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o
ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante
lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto
della stessa;
g) comportamenti minacciosi,gravemente ingiuriosi
calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di
terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o
terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300
del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona;
k) violazione
di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente,
agli utenti o ai terzi;
j) sistematici e reiterati atti
o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando
sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al
comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di
giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un
massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o
della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso
affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL
del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo
di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di
servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai
commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett.
a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure,
adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di
mobilità attivata.
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando
l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica
la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o
colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione
per la sua specifica gravità;
i) violazione
dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati
comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e
comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei
servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o
terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell’ art. 1, comma 1, lettere a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e)
della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il
personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli
artt. 58, comma 1, lett. a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma
1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett.
a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del
D.Lgs. 267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art.
3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o
fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non
ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in
relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9.
Le mancanze
non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo
i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione
dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 quanto
al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita
con altre.
1. Dopo l’art. 25 del CCNL del 6.7.1995, come
sostituito dal precedente articolo, è aggiunto l’art. 25 bis “Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale”:
“1. Nel caso di commissione in servizio di gravi
fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il procedimento disciplinare
ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia
sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel
caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a
conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per
i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino
alla sentenza definitiva.
3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a
sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento è avviato nei termini previsti dall’art. 24, comma 2.
4. Fatto salvo il disposto dell’art.
5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando
l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120
giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all’art.
5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto
comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi
120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 25 (codice
disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art.
5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale
relativamente alla applicazione della pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di
sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula “il
fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” si applica quanto
previsto dall’art. 653 c.p.p.
e l’ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone
comunicazione all’interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.
8. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del
dibattimento, ai sensi dell’art. 129 cpp, pronunciata con la formula il fatto
non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, si procede analogamente al
comma 7.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art.
653, comma 1 bis del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare),
comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a
seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su
sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella
categoria di appartenenza all’atto del
licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale
posseduta alla medesima data secondo il
pregresso ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui
al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche
dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario. In
caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e
ai figli. “
1. Il testo dell’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1. “ Il dipendente
che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello
stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali
da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare) commi 7 e 8
(licenziamento con e senza preavviso).
3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui
al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del
dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma
2.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art.
1, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c)
ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei confronti del
personale degli enti locali trova applicazione la disciplina degli artt. 58, comma 1, lett. a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a)
limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art.
316 del codice penale, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata
legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 25-bis in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui
all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione
individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell’
art. 25 bis, commi 7
e 8, quanto
corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio,
agli incarichi ovvero a prestazioni di
carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi dell’art. 25 bis, comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque
collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal
conguaglio sono esclusi i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio
disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo
di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito
del procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena
accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’ente sospende
il lavoratore per la durata della stessa.
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente contratto,
sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro avvio con la notifica della contestazione.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si
applicano – qualora più favorevoli – le sanzioni previste dall’art. 25 (codice
disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal
presente contratto.
3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare
di cui all’art. 25
deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in
luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo
a quello della affissione.
4. Per le infrazioni disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la
data di sottoscrizione del presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia
del codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.
1. Gli
stipendi tabellari sono incrementati, tenendo
conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al
trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1,
della legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
2. Ai sensi
del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di
sviluppo delle diverse categorie, come definito dalla tabella A allegata al
CCNL del 5.10.2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, con le
decorrenze ivi previste.
3. A decorrere
dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale
(IIS), di cui alla tabella C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare; detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul
trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero
in base alle vigenti disposizioni.
4. I più
elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da
parte del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato
nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed
utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi
importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all’art.
52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000.
5. A seguito
della applicazione della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi annui del
trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono
rideterminati, a regime, con decorrenza dall’1.1.2003 secondo le indicazioni
delle allegate tabelle B e C.
6. Sono
confermati: la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 3 del
CCNL del 5.10.2001, la retribuzione individuale di anzianità e gli altri
assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
1. Nei
confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2 dell’art. 29.
hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella
tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli
effetti della indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. (indennità in caso
di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
2. Salvo
diversa espressa previsione del CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000 gli
incrementi dei valori delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di
classificazione previsti dall’art. 29, comma 2, e dalle allegate tabelle B e C,
hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un
espresso rinvio alle medesime posizioni.
3. Il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di
cui all’art. 29, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico
anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come:
risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal
31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal
presente articolo.
2. Le risorse
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003
secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste
dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che
resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla
applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4, art. 15, comma 1, lett. a, b, c,
f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle
dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di
incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della
disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli
effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse
di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche
di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma
5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi
compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività,
del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL
del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del
14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente
CCNL.
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate
alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni
della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
5. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla
conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di
riferimento.
1.
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma
2, sono incrementate,
dall’anno 2003, di un importo pari allo
0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
2.
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse
decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo
corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente
articolo.
3.
Enti locali:
l’incremento percentuale dello
0,50% di cui al comma 2 è consentito
agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39%
delle entrate correnti;
4.
Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
5.
Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a
favore degli enti che la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della
spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
6.
Gli altri enti del comparto,
diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse
decentrate sino ad un
importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte
salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità
di spesa.
7.
La percentuale di incremento
indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni
specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al
finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
8.
Gli incrementi indicati nel
presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti
locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta
ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
9.
E’ confermata per il personale
che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica
B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il
personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui
all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui
all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto
collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del
5.10.2001.
1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione
complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali
con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità
di comparto.
2. L’indennità
di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene
corrisposta per dodici mensilità.
3. L’indennità
di comparto è
ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il
trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base
di calcolo dell’indennità di fine servizio. L’istituzione della indennità di
comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in
atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e
10 della legge n. 335 del 1995.
4. L’indennità
viene corrisposta come di seguito indicato:
a) con
decorrenza dell’1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D
allegata al presente CCNL;
b) con
decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli
importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le
corrispondenti risorse nel’ambito di quelle previste
dall’art. 32 comma 1;
c) con
decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l’anno 2004, l’importo della indennità
di comparto è
corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i
quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b);
a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle
disponibilità dell’art. 31, comma 2.
5.
Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c)
del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella
disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della
cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le
misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui
corrispondenti
posti.
1.
Si conferma che gli oneri
relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha
beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui
all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse
decentrate previste dall’art. 31, comma 2.
2.
Gli oneri di cui al comma
1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della
tredicesima mensilità.
3.
Dalla data di decorrenza
dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31, comma 2,
vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
4.
Gli importi fruiti per
progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per
qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per
progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse
decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni;
la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di
ulteriori progressioni orizzontali.
5.
E’ disapplicata la
disciplina dell’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
1. Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie
previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle
nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato
nella tabella C allegata al presente CCNL.
2. I criteri di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già
indicati nell’art. 5, comma 2, lett. a) per la posizione economica A 5 e nella
lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6 .
3. Anche per il finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni
economiche di nuova istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle
risorse di cui all’art. 31 comma 2.
1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può
essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti
valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
2. All’art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
i)
Compensare le specifiche
responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e
anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite
dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente
affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le
relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le
funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare,
infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi
di protezione civile. L’importo massimo
del compenso è definito in € 300 annui lordi.
1. L’art. 18
del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
“1. La
attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è
strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come
risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale
prestazione lavorativa.
2. I
compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi
devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del
periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in
base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli
analoghi strumenti di programmazione degli enti.
3. La
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai
competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione
adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il
livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di
controllo interno.
4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per
produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
5. Per le
Camere di Commercio le eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la
disciplina dell’art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL dell’1.4.1999, devono
essere destinate al finanziamento della componente variabile collegata al
risultato e alla valutazione della prestazione. Le ulteriori risorse derivanti
dalla eventuale applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL
dell’1.4.1999 sono rese disponibili, previa contrattazione decentrata integrativa,
per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, previa
analisi economico finanziaria delle iniziative di ampliamento o di
miglioramento dei servizi che valuti l’incidenza degli oneri del personale
connessi a tali iniziative.”
1. Al personale
distaccato, ai sensi dell’art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso
gli organismi nazionali e regionali delle autonomie locali, compete il trattamento
economico previsto dall’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 ivi
compresa la tredicesima mensilità e la indennità di comparto disciplinata
dall’art. 33; i relativi oneri sono confermati a carico dell’ente di
appartenenza.
1. Il comma 1
dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento
economico del personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto, con la
seguente disciplina: “ivi comprese le
quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata
dall’art. 33.”
2. Il comma 2
dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: “In sede di
contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato
ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive
modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione
economica orizzontale.”
1.
Le risorse finanziarie
formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte
elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni
straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime
finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una
posizione organizzativa.
2.
La disciplina del comma 1
trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.
1. La
misura della indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è
rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
1.
L’art. 50 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue:
“2. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei
confronti del personale che abbia conseguito il riconoscimento della invalidità
con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In
tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato o, eventualmente,
dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il trattamento economico da
prendere a base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.”
1.
Il comma 5 dell’art. 3,
del CCNL del 5.10.2001 è così sostituito:
“Nel caso di servizio
prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto
di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di
un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in
ragione di un trecentosessantacinquesimo per ogni
giorno di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con riferimento alla
retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel
mese contiguo a servizio intero.”
1. Il
personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari
comunali e provinciali, inserito nel comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali per effetto dell’art. 10, comma 1, del CCNQ 18.12.2002, è inquadrato,
con decorrenza dall’ 1.1.2002, nelle categorie e nei profili del vigente
sistema di classificazione del comparto delle regioni e delle autonomie locali,
previsti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999.
2. Le risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui
all’art. 31 del presente CCNL, presso l’Agenzia, sono costituite da quelle già
destinate nell’anno 2003 alla contrattazione decentrata integrativa secondo la
disciplina del CCNL precedentemente applicato e sono integrate con le modalità
stabilite dall’art. 32 del presente CCNL, secondo le decorrenze ivi
previste.
1.
Per quanto non previsto
nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle
disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non
disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già
stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E’, in via esemplificativa, confermata la
disciplina dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull’orario di lavoro e sulla
relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell’art. 18 del CCNL del
6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni
contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi
compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL
del 14.9.2000.
2.
E’ confermata, anche per il
quadriennio 2002-2005, la disciplina dell’art. 23 del CCNL dell’1.4.1999,
relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l’impegno degli
enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse
finanziarie non inferiori all’1% della spesa del personale.
1.
Al
personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano
i benefici economici derivanti dal presente contratto. E’, comunque, fatto
salvo il trattamento economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque
titolo vigente, in considerazione della particolare professionalità di tale
personale non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
1.
I benefici
economici previsti dal presente contratto per i dipendenti del comparto
Regioni- Autonomie locali di applicano anche ai dipendenti del comune di
Campione d’Italia.
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Con riferimento all’ultimo periodo dell’art. 30, comma 3, si precisa
che al personale in servizio all’estero destinatario del presente contratto,
cui non spetta l’IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio
metropolitano corrispondente alla misura della indennità integrativa speciale
percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il
calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si
conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento
dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini
della indennità premio di fine servizio.
Le parti concordano nell’affermare che le
iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del
personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono tutte
riconducibili alla disciplina dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999. Le diverse espressioni
utilizzate come:
concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti anche
quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una
professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno. La espressione
formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica
del citato art. 4: “progressione verticale nel sistema di classificazione”. Le
parti concordano anche nel ritenere che la regolazione e la attuazione delle “progressioni
verticali” debbano essere ricomprese nella attività di gestione di diritto
comune secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs .n. 165 del 2001.
Le parti concordano nell’affermare che tutti gli
adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono
riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse
umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi
che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5,
comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal
sistema delle relazioni sindacali.
Le parti assumo l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL, il
confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall’ARAN.
Le parti concordano
sull’opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto affinché adottino
tutte le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto dall’art.10,
comma 7, del CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi livelli di relazioni
sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale si
svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, in modo da assicurare il corretto
svolgimento delle relazioni sindacali stesse, evitando ogni possibile ricaduta
negativa connessa alla fruibilità delle prerogative sindacali.
Le parti concordano sulla
necessità che le unioni di comuni, come entità istituzionali autonome, diano
piena attuazione alla disciplina del CCNQ del 7.8.1998 in particolare per gli
aspetti relativi alla quantificazione e utilizzazione del monte ore dei
permessi sindacali di ente.
Le parti
concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto
a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli
oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di
istituti tipici del salario accessorio debbano trovare copertura nelle risorse
assegnate dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento
a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi
equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.
Le parti
confermano l’impegno comune ad assumere ogni utile iniziativa per definire
consensualmente la disciplina relativa alla istituzione del fondo per la
previdenza complementare per il personale dei comparti delle regioni e delle
autonomie locali e del servizio sanitario nazionale.
Le parti
condividono l’esigenza di garantire parità di equilibrio economico nei
confronti dei dipendenti impegnati sulle medesime posizioni di lavoro e con
analoghe professionalità.
A tal fine
assumono l’impegno di valutare la praticabilità di soluzioni perequative del trattamento
economico in atto, anche in sede dei prossimi rinnovi contrattuali, perché si
pervenga al conseguimento del risultato condiviso, con la necessaria gradualità.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 5, le parti concordano nel ritenere che
la eventuale iniziativa riconosciuta alle “associazioni nazionali
rappresentative degli enti” per la attivazione della contrattazione decentrata
territoriale, deve intendersi riconosciuta anche alle articolazioni territoriali
delle medesime associazioni nazionali, ove esistenti e operative.
Le parti
concordano nell’affermare che la disciplina complessiva dell’art. 14 (personale
distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una
regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del
personale cosiddetto “a scavalco” che viene praticata da tempo e in via di
fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo
prende in considerazione, quindi,disciplinandola compiutamente, la condizione
dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di
lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie
e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell’art. 14
non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere
incarichi esterni ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Con
riferimento al contenuto dell’art. 14, comma 7, le parti prendono atto che la
espressione secondo la quale “i relativi oneri sono a carico delle risorse per
la contrattazione decentrata dell’ente di appartenenza”, per gli effetti
relativi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative, non ha inteso in alcun modo innovare la attuale disciplina sul
finanziamento delle stesse posizioni organizzative che resta confermata secondo
le vigenti previsioni dall’art. 11 del CCNL del 31.3.1999 (per gli enti senza
dirigenza) e dall’art. 17, comma 2, lett. c) (per gli enti con dirigenza).
Con
riferimento al contenuto dell’art. 15, le parti concordano nell’affermare che
la disciplina ivi prevista ha come destinatari tutti gli enti del comparto
delle regioni e delle autonomie locali che non abbiano personale con qualifica
dirigenziale.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 19, le parti concordano nell’affermare
che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del
“personale comandato” (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore
nell’interesse dell’ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico
degli enti che utilizzano il lavoratore.
Gli oneri
possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente
titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra
gli enti interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova
applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel
ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del
personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di
classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1)
o di accesso dall’esterno (B3, D3), è
finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a
carico dei bilanci degli enti.
Questo
incremento specifico
deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale
attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello
riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno
C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari
ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di
tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una
corrispondente rideterminazione
dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come
ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto
corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali”
di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
Per le
stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono
rideterminate con effetto dal gennaio 2003
(comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle
eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con
effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo
presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima
mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente
decremento stabile.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel
ritenere che il termine “attualmente” debba essere riferito alla data di
sottoscrizione definitiva del CCNL. L’assegno ad personam, pertanto, per il
differenziale di I.I.S. deve essere riconosciuto a tutto il personale in
servizio alla predetta data che avesse comunque
acquisito il valore superiore della I.I.S. corrispondente alle posizioni di
accesso B3 e D3.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel
ritenere che l’assegno personale non riassorbibile attribuito al personale
della categoria B con posizione iniziale in B3, per la conservazione del
differenziale della I.I.S., debba essere correttamente conservato per il solo
periodo di permanenza nella medesima categoria B su qualunque posizione di
sviluppo economico. L’assegno cessa di essere corrisposto in caso di
progressione verticale in categoria C.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, relativa alla quantificazione delle
risorse decentrate, le parti concordano nell’affermare che gli enti che abbiano
sottoscritto contratti decentrati integrativi relativi all’anno 2003 prima
della sottoscrizione del presente CCNL, per definire i criteri e le condizioni
per dare applicazione alla disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001,
debbano correttamente e legittimamente rispettare gli impegni assunti e dare,
di conseguenza, piena applicazione agli accordi stipulati.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel
ritenere che le disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento
delle risorse decentrate stabili conservano la loro efficacia anche per gli
anni successivi al 2003 per eventuali ulteriori incrementi delle medesime
risorse, nel rispetto delle relative specifiche prescrizioni. Tra queste
disposizioni sono ricomprese: l’art. 15, comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti di
dirigente) e l) (risorse del personale trasferito) del CCNL dell’1.4.1999; art.
4, comma 2, (recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel
chiarire che le risorse calcolate con riferimento all’anno 2003 devono
intendersi, naturalmente, al netto degli importi già destinati, fino a tutto il
2003 compreso, al finanziamento di altri istituti stabili secondo la vigente
disciplina contrattuale. Diversamente si produrrebbe un ingiustificato aumento
degli oneri a carico dei bilanci degli enti. Pertanto
non entrano nel computo delle predette risorse le somme utilizzate per il
pagamento delle seguenti voci retributive:
a)
progressione
economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello
specifico fondo di cui all’art. 17, comma 2, del CCNL dell’1.4.99;
b)
retribuzione
di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui
risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma
2, lett. c) del CCNL dell’1.4.99;
c)
incremento
indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7,
secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
d)
quota di
incremento della indennità di comparto per l’anno 2003, di cui all’art. 33,
comma 4, lett. b) del presente CCNL;
e)
quota
degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del
31.3.1999 (art. 7, comma 7).
Con
riferimento alla disciplina per l’incremento delle risorse decentrate di cui
all’art. 32, commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti
alle diverse percentuali ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili come valore annuale e
quindi con riferimento all’intero
anno 2003, ove sussistano le condizioni
e i requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno 2003,
alla quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili nel medesimo
anno secondo la previgente disciplina; di fatto saranno trasferite, come una
tantum, sulle risorse dell’anno 2004, stante la impossibilità materiale di
utilizzazione nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle
di identica derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via
prioritaria, alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della
seconda quota della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche piena attuazione la disciplina
dell’art. 31.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 32, le parti concordano nel ritenere che
il periodo temporale da considerare per l’accertamento del possesso dei
requisiti di bilancio indicati nei commi 3, 4 e 5 debba essere individuato
nell’anno 2001, in coerenza con analoghe previsioni contrattuali.
Con
riferimento disciplina dell’art. 34, comma 5, le parti concordano nel ritenere
che, per gli enti che abbiano sottoscritti accordi decentrati secondo l’art. 5
del CCNL del 5.10.2001, trova applicazione la clausola derogatoria prevista dal
comma 8, dello stesso art. 5 a decorrere dall’anno di riferimento dell’accordo.
Le parti
concordano nel ritenere che la disciplina contrattuale relativa alla
aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca, prevista dall’art. 12 del
CCNL del 14.9.2000, sia stata integrata, in senso migliorativo, dall’art. 52,
comma 57, della legge n. 448/2001 attraverso il riconoscimento di un più ampio
diritto alla fruizione anche di una aspettativa retribuita, sempre per
dottorato di ricerca e che tale integrazione non è in alcun modo in contrasto
con la sempre vigente previsione contrattuale. Gli enti, pertanto, accolgono le
istanze dei propri dipendenti ove sia accertata la sussistenza delle condizioni
prescritte dal legislatore.
Le parti concordano nel ritenere
che per il primo inquadramento del personale trasferito agli enti nel periodo
dal gennaio 2002 al dicembre 2003, debbano essere applicati i medesimi criteri
previsti dal Titolo II del CCNL del 5.10.2001, con gli adeguamenti resi
necessari dalle novità introdotte dal presente CCNL.
Devono intendersi, in particolare, confermati i
criteri di equiparazione tra le posizioni giuridiche acquisite nell’ente di
provenienza e quelle corrispondenti nell’ente ricevente secondo le previsioni
dell’art.27, commi 1 e 4, del CCNL 5.10.2001.
Sui punti di seguito indicati l’orientamento
condiviso delle parti può essere così riassunto:
Incrementi contrattuali
a) il
personale inquadrato dopo il gennaio 2002 conserva il valore dell’incremento
stipendiale e della eventuale indennità di amministrazione già acquisiti
nell’amministrazione di provenienza; dal gennaio 2003 matura l’incremento
stipendiale previsto dal presente CCNL;
b) il
personale inquadrato dopo il gennaio 2003 conserva gli incrementi contrattuali
(per stipendio e per eventuale indennità di amministrazione) già acquisiti
nell’amministrazione di provenienza con effetto dell’1.1.2002 e dall’1.1.2003;
c) è esclusa,
in ogni caso, la duplicazione dei benefici contrattuali.
Determinazione del trattamento economico di primo
inquadramento
a) si sommano tutte le voci già previste dall’art. 28, commi 3 e 4, del
CCNL del 5.10.2001 negli importi annui, compresa la tredicesima ove dovuta,
acquisiti nell’ente di provenienza al momento della decorrenza
dell’inquadramento;
b) si sommano
tutte le voci retributive previste nell’ente ricevente nei valori annui vigenti
alla stessa data del primo inquadramento, compresa la tredicesima ove dovuta;
questa somma ricomprende anche i valori annui della nuova indennità di
comparto;
c) se dalla
sottrazione del valore b) al valore a) dovesse risultare un valore
differenziale positivo, si riconosce al lavoratore un assegno personale non
riassorbibile; se il valore differenziale risultasse negativo, si conferma
integralmente il trattamento economico correlato all’inquadramento.
Le parti concordano nel ritenere
che analoghi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di
inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche
amministrazioni anche di diverso comparto.
Le parti concordano che
nell’ambito dei lavori della Commissione paritetica per il sistema di
classificazione di cui all’art. 12, saranno prese in considerazione anche le
conseguenze derivanti da pronunce giurisprudenziali che abbiano inciso sull’inquadramento
del personale.
Con riferimento alla disciplina
dell’art. 32, comma 7, le Organizzazioni
sindacali confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, unitariamente concordano nel ritenere che
negli enti ove la entità delle risorse disponibili in base alla percentuale
dello 0,20% del monte salari del 2001 (nel rispetto delle condizioni
prescritte) non ne consenta la utilizzazione per la incentivazione degli
incarichi di alta professionalità in quanto inferiori al valore minimo previsto
dal CCNL, le medesime risorse, costituendo integrazione di quelle destinate
all’incremento del trattamento accessorio del personale, debbano essere
inserite tra quelle decentrate stabili (art. 31, comma 2) per essere utilizzate
sia per il completamento del finanziamento della indennità di comparto sia per
ulteriori finalità di incentivazione secondo la disciplina adottata in sede di
contrattazione decentrata integrativa.
Le Organizzazioni sindacali
confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, alla luce della formulazione letterale
del testo contrattuale, unitariamente ribadiscono che la intera disciplina
dell’art. 10 sulla valorizzazione delle alte professionalità ha carattere di
generalità e trova, quindi, applicazione nei confronti di tutti gli enti del
comparto.
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
1° DICHIARAZIONE A VERBALE C.S.A.
Il CSA rileva che lo sforzo
posto in essere in questa tornata contrattuale per un adeguato recupero del
potere d’acquisto delle retribuzioni a seguito dei processi inflattivi in atto,
risulta ancora insufficiente e pertanto nella successiva fase di rinnovo per il
biennio 2004-2005, si dovranno conseguire ulteriori incrementi retributivi
rispetto all’inflazione programmata dal Governo.
In merito alla parte normativa
si critica la pochezza delle questioni affrontate e stante la complessità delle
questioni aperte sui tavoli contrattuali degli Enti, il CSA ritiene necessario:
Dare certezza ai tempi di lavoro
della Commissione istituita per la rivisitazione dell’ordinamento
professionale;
Rafforzare il Capo III Area di
Vigilanza con particolare riferimento alla mancata specifica sull’ordinamento
professionale;
Valorizzare le professionalità
dell’Area Educativo Scolastica richiamando la vigente normativa nazionale in
materia di Docenza;
Rafforzare i criteri oggettivi
nell’assegnazione e pesatura delle Posizioni organizzative;
Fornire alle Regioni specifici
elementi di indirizzo per l’individuazione di ulteriori e diversi criteri per le
alte professionalità;
Assicurare il compenso legato
alla produttività di cui all’art. 37 comunque a tutto il personale e
nell’ambito del lavoro ordinario al fine di elevare i livelli di produttività;
Elevare la quota destinata alla
formazione all’1,5% del monte salari.
Il CSA inoltre ribadisce che gli
Enti debbono adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle
professionalità attualmente presenti nelle posizioni infracategoriali
D3 e B3 riconosciute nell’ambito ordinamentale dell’Ente in relazione al CCNL
31/3/1999.
In particolare per la categoria D3 si debbono
ricercare soluzioni economiche riconducibili alla piena applicazione dell’art.
17/2° lett f) del CCNL del 1.4.1999 o dell’art. 8 del
CCNL del 31.3. 1999.
Unitamente a ciò si deve
procedere celermente alla dissolvenza della categoria A anche mediante processi
di riqualificazione del personale interessato che consentano una sostanziale
equiparazione dell’attuale ordinamento degli Enti Locali a quello degli altri
comparti.
firmato
Il Coordinamento Sindacale
Autonomo, nel confermare la Dichiarazione a verbale presentata unitamente
all’ipotesi di accordo del 16 ottobre 2003 esprime, con la stipula del CCNL del
Comparto Regioni e Autonomie Locali la seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si sottolinea l’esigenza di
affrontare la trattazione, nell’ambito della Commissione bilaterale prevista
all’art. 12, di un articolato specifico riservato ai professionisti degli enti
pubblici, anche in virtù dell’esplicita previsione contenuta nell’art. 40 del
D.Lgs. 165/2001 ove si prevede che “per le figure professionali che, in
posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che
comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca sono
stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di
comparto”.
Ciò anche in ossequio alla
disciplina prevista dall’art. 2095 del Codice Civile
come modificato dalla Legge 13 maggio 1985 n. 190
Firmato
Il Di.C.C.A.P. , considerato
che:
pur in presenza del
riconoscimento di alcune richieste specifiche avanzate per conto della Polizia
Locale e dei dipendenti le Camere di Commercio, non può non denunciare
l’insufficienza del tavolo contrattuale unico per affrontare e risolvere le
questioni legate alle suddette professioni.
Si ritiene, pertanto, di firmare
il presente contratto ribadendo comunque la necessità di individuare specifiche
aree di contrattazione relative ai settori sopra richiamati.
Firmato
Di.C.C.A.P: questa organizzazione
sindacale, ritenendo che il presente contratto, come i precedenti del comparto
delle autonomie locali, si applichino, per effetto della legge 165/01 ai
dipendenti delle associazioni fra camere di commercio e delle aziende speciali
delle stesse, anche in considerazione che le prime sono finanziate con fondi pubblici
a bilancio negli enti camerali stessi e le seconde hanno bilanci
indissolubilmente legati a quelli dei medesimi enti, si riserva di agire in
ogni sede nei confronti di qui datori di lavoro che non diano corretta
applicazione alle norma contrattuali.
Questa organizzazione sindacale
rilevato che nel presente contratto nulla è previsto, per i dipendenti delle
camere di commercio, circa la specifica modalità di calcolo dell’indennità di
anzianità, per la parte accessoria quiescibile e
pensionabile, in particolare delle posizioni organizzative, si ritiene libera
di agire in ogni sede a tutela dei legittimi diritti dei dipendenti camerali.
L’istituzione dell’indennità di comparto, evidenzia ancor più la sperequazione a sfavore dei giovani neoassunti
all’interno del personale camerale dovuta alla disomogenea distribuzione della
specifica indennità prevista per le camere di commercio. Questa organizzazione
invita la controparte a superare il contenzioso in atto individuando idoneo
strumento per riconoscere e valorizzare la conclamata specificità professionale
del personale camerale.
Firmato
USAE: questa
Confederazione, pur lamentando l’inadeguata quantizzazione dell’aumento
salariale, che in realtà non copre l’effettivo deprezzamento del valore della
vita rispetto alla differenza di acquisto tra lira ed euro, apprezza lo sforzo
fatto dall’Agenzia al fine di perequare i diversi CCNL restringendo così la
forbice relativa al divario tra questi. Ciò nonostante, lamenta, ancora una
volta, la mancata concessione della specifica contrattazione relativa all’Area
di vigilanza e si riserva di intervenire, a prò della
specifica categoria, nel corso delle riunioni dell’apposita Commissione
prevista dall’art. 12 di questi accordi.
Firmato
USAE: sulla base
dell’ordinamento professionale esistente, pur nella logica condivisibile di
valorizzare le esperienze acquisite nell’ente, al fine di evitare un
ingiustificato appiattimento professionale, si dichiara quanto segue:
- relativamente a D3 acquisito come categoria di ingresso (concorsi
espletati dall’ente) s’impone come irrinunciabile il riconoscimento di un
valore giuridico;
- di conseguenza, in qualsiasi tipo di selezione finalizzata ad incarichi
o altro, occorre tener in adeguata considerazione tale requisito identificabile
comunque come punteggio aggiuntivo rispetto ad altri dipendenti diversamente
collocati nella categoria D.
Firmato
1. I
princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione
in servizio.
2. I
contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le
disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei
propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il
dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con
i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a
cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il
dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini,
delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche
in vigore.
7. Nello
svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
1. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità
da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
1. Nel
rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano
coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici o sindacati.
2. Il
dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di
carriera.
1. Il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti
di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta
del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
1. Il
dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
1. Il
dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o
altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d'ufficio.
2. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il
dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità
di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che
siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il
dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
1. Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
1. Il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel
rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il
dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone
per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il
dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi
per ragioni di ufficio.
1. Il
dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo
il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche
che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di
stampa.
3. Il
dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella
redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il
dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
1. Nella
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il
dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il
dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se
nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
1. Il
dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Note
Art. 316 del Codice Penale
Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi
dell’errore altrui, , riceve o ritiene indebitamente,
per sé o per un terzo, denaro, od altra utilità, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.