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INDICE
Titolo I° - PARTE ECONOMICA
Art. 2 - Effetti Nuovi stipendi
Art. 3 - Tredicesima mensilità
Art. 4 - Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.99
Art. 5 - Disciplina attuativa dell'art. 16 del CCNL dell'1.4.99
Art. 6 - Indennità per il personale educativo e docente scolastico
Art. 7 - Disposizione per il personale della scuola
Art. 8 - Personale incaricato di posizioni organizzative
Art. 9 - Disposizioni in materia di progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 10 - Compensi per ferie non godute
Art. 11 - Integrazione disciplina della reperibilità
Art. 13 - Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
Art. 14 - Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
Art. 15 - Compenso per lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 16 - Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
Art. 16 Bis - Integrazione della disciplina del trattamento di trasferta
Art. 17 - Integrazione della disciplina della ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 18 - Previdenza complementare
Art. 19 - Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale
Art. 20 - Personale addetto alle case da gioco
Art. 21 - Personale dipendente del Comune di Campione d'Italia
Art. 22 - Conferma discipline precedenti
Art. 23 - Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
Art. 24 - Disposizione programmatica
Art. 25 - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO II° - DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
Art. 26 - Ambito di applicazione
Art. 27 - Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito
Art. 28 - Inquadramento retributivo del personale trasferito
Art. 29 - Disciplina contrattuale nella fase transitoria
DICHIARAZIONE CONGIUNTE
ACCORDO RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DEL
PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO
ECONOMICO 2000/2001
TITOLO I
PARTE ECONOMICA
Stipendi tabellari
1. I benefici
economici del presente contratto si applicano al personale del comparto
Regioni-Autonomie Locali in servizio alla data del 1.1.2000 o assunto
successivamente.
2. Il valore
delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse
categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato il 1° aprile 1999 è
incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A seguito
della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2, i valori economici
annuali delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione
sono rideterminati, a regime, con decorrenza dall'1.1.2001, secondo le
indicazioni della allegata tabella B.
4. Sono
confermati: l'indennità integrativa speciale, come definita nell'allegato A del CCNL del 14.9.2000, la
retribuzione individuale di anzianità nonché gli altri eventuali assegni
personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei
confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2 dell'art.1
hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella
tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli
effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo
diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000,
gli incrementi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di
classificazione previsti nell'art.1, comma 2, hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle
medesime posizioni.
Tredicesima mensilità
1. Gli enti
corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed
il 18 dicembre di ogni anno.
2. L'importo
della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui
all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del
14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto
previsto nei commi successivi.
3. Nel caso di
riclassificazione del personale, ai sensi dell'art.4
del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista
nel comma 2.
4. La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di
servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del
rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un
dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15
giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di
cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
6. I ratei
della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per
motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al
personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
7. Per i
periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999
1. Gli enti, a
decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo
pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
2. Le risorse
di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
3. La
disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k)
del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997
(recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti
applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437
del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.
4. La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL
dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:
"d) La
quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico
accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla
applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento
alle seguenti iniziative:
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. Fino alla
attuazione della disciplina dell'art. 5, sono confermate le risorse aggiuntive
che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa
al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso
esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 48 del CCNL del 14.9.2000.
6. E'
confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in
profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene
per effetto della progressione verticale di cui all'art.4 del CCNL del
31.3.1999, l'indennità di L.125.000 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
Disciplina attuativa dell'art.16 del CCNL
dell'1.4.1999
1. In
attuazione di quanto previsto dall'art. 16,
comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, gli enti possono avvalersi della facoltà
di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata
integrativa, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e secondo la
disciplina del presente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) abbiano stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998-2001;
b) abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno in conformità alle vigenti disposizioni;
c) siano in possesso delle condizioni economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori previsti dal comma 2 e di quelli eventuali previsti dal comma 5;
d) abbiano conseguito, sulla base di espressa certificazione dei servizi di cui alla lett. b), il raggiungimento di una percentuale minima, definita in sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali stabiliti nel P.E.G. o in altro equivalente strumento di programmazione.
2. Gli
indicatori economico-finanziari sono specificati:
- nella tabella 1: per le Autonomie locali (Comuni e Province);
- nella tabella 2: per le Regioni;
- nella tabella 3: per le Camere di Commercio
- nella tabella 4: per le Comunità Montane
Le Regioni, previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quelli delle IPAB, ai sensi dell'art.8 della legge n.328/2000, in armonia con quelli previsti dalle tabelle richiamate dal presente comma, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.
3. Gli enti, per la
applicazione della disciplina del presente articolo, calcolano i valori degli
indicatori economico-finanziari previsti dal comma 2, con riferimento ai dati
dei rispettivi conti consuntivi, formalmente approvati, relativi al biennio
immediatamente precedente l'esercizio interessato.
4. I valori di
cui al comma 3 devono essere calcolati:
a) in termini statici: per i comuni e le province, sommando la media biennale degli indicatori A e B e sottraendo la media biennale degli indicatori C e D; per le Regioni come media dei valori degli indicatori specificati nella tabella B; per le Camere di Commercio come media del valore di equilibrio determinato con il procedimento di calcolo indicato nella tabella C; per le comunità montane sottraendo la media biennale degli indicatori B e C alla media biennale dell'indicatore A.
b) in termini dinamici: come variazione percentuale, per tutti gli enti, dei valori medi dei singoli indicatori del medesimo biennio confrontati con i valori medi degli stessi indicatori del biennio ancora precedente
I valori relativi agli indicatori previsti dal presente comma sono certificati
dal collegio dei revisori dei conti o, in assenza, dal servizio di controllo
interno.
5. Gli enti in
sede di contrattazione decentrata integrativa possono incrementare i parametri
di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a consentire un adeguato
apprezzamento dell'efficacia dell'attività istituzionale dell'ente.
6. Gli enti,
nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con particolare
riferimento all'art.89, comma 5, del T.u.e.l.
n.267 del 2000 per quelli destinatari di tali disposizioni, possono
incrementare le risorse dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 qualora risultino in
possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli
eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, entrambi definiti in via
preventiva in sede di contrattazione decentrata integrativa.
7. In sede di
concertazione, annualmente gli enti verificano l'andamento delle condizioni di
bilancio ai fini della più efficace applicazione della disciplina del presente
articolo.
8. Negli enti
che integrino le risorse ai sensi del comma 6 non trova applicazione, ai fini
della progressione economica nella categoria, il principio del costo medio di
cui all'art. 16, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999.
9. La
disciplina del presente articolo ha carattere sperimentale e sarà oggetto di
verifica e di eventuale riesame entro il 30 giugno 2002.
Nota esplicativa
sull’art.5
1. Ai fini di una
corretta applicazione delle previsioni dell’art.5, coerente con le finalità
perseguite, le parti negoziali concordemente specificano che
:
·
gli
enti determinano, in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art.5,
comma 6, i valori minimi degli indicatori economico-finanziari previsti dal
comma 4, e gli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, per ogni
esercizio finanziario;
·
il
biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori comprende anche l’anno
in cui viene stipulato il contratto decentrato integrativo di cui al punto 1;
·
il
valore minimo dell’indicatore statico di cui al comma 4, lett. a) non può
essere, negli anni successivi, inferiore a quello definito l’anno precedente, fatti salvi eventi eccezionali comportanti modifiche
organizzative aventi riflesso sulla tipologia di attività gestite ovvero
interventi legislativi sulle entrate;
·
il
valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve presentare
un andamento migliorativo sulla base della serie storica del valore degli
stessi;
·
le
eventuali risorse di cui al comma 6, aggiuntive a quelle dell’art.15 del CCNL
dell’1.4.1999 come integrato dal presente CCNL, sono rese disponibili
nell’esercizio successivo al biennio di riferimento per il calcolo degli
indicatori; la relativa autorizzazione di spesa è disposta nelle stesse forme
con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
copertura nel rispetto dell’art.48, comma 4, ultimo periodo del
D.Lgs.n.165/2001;
·
la
collocazione del personale nei singoli percorsi di progressione economica
orizzontale, in assenza del vincolo rigido del costo medio per gli enti che
applicano l’art.5, deve tendere comunque ad una distribuzione del personale
nelle diverse posizioni di sviluppo economico previste dal sistema di classificazione
nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite negli artt.15 e 17
dell’1.4.1999.
Indennità per il personale educativo e docente
scolastico
1. Con decorrenza dal 2001, l'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è incrementata di L 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.4.
Disposizione per il personale della scuola
1. La
disciplina degli articoli 32 bis e 33 del CCNL del 14.9.2000 si applica anche nei
confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole
statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.
Personale incaricato di posizioni organizzative
1. Le risorse
previste dall'art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la
retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni
organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite
percentuale massimo stabilito dall'art. 10,
comma 3, del CCNL dell'31.3.1999.
2. In materia
di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è
confermata in via esclusiva la disciplina dell'art.
11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla
individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati
della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di
personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art.109,
comma 2, del T.u.e.l. n.267/2000.
Disposizioni in materia di progressione
verticale nel sistema di classificazione
1. In materia di
progressione verticale del personale nel sistema di classificazione, è
integralmente ed esclusivamente confermata la disciplina dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999, relativo alla
revisione del sistema di classificazione del personale del comparto
Regioni-Autonomie Locali, anche nella vigenza dell'art. 91,
comma 3, del T.u.e.l. n.267/2000.
Compensi per ferie non godute
Il compenso
sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale,
è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata
fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL dell'14.9.2000;
trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo
art. 52.
Integrazione disciplina della reperibilità
Articolo disapplicato dall’art. 49 del
CCNL 2016-2018
L'art. 23 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con
il seguente comma:
" 5. In
caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro
straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38-bis, con equivalente recupero orario;
per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e
4."
Bilinguismo
L'art. 40 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con
il seguente comma:
"2. La
disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale che
sia tenuto all'esercizio delle prestazioni necessarie per la tutela delle
minoranze linguistiche storiche, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n.
482. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse dell'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999."
Integrazione della disciplina delle assenze per
malattia
Articolo disapplicato dall’art. 49 del
CCNL 2016-2018
1. Nell'art. 21 del CCNL del 6.7.1995, dopo il comma 4,
nel testo modificato dall'art.10, comma 2, del CCNL successivo a quello
dell'1.4.1999 stipulato in data 14.9.2000, è inserito il seguente comma 4 bis:
"4.bis.Ove
non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso
che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto,
corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso."
Trattamento per attività prestata in giorno
festivo – riposo compensativo
1. Il comma 1 dell'art. 24 del CCNL del 14.9.2000 è
sostituito dal seguente:
"1. Al
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno
di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro
effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione
oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo
da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre
successivo".
Compenso per lavoro straordinario del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. Il comma 5 dell'art.6 del CCNL del 14.9.2000 è
sostituito dal seguente:
"5. Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva
attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52,
comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima mensilità, con una
maggiorazione pari al 15 % ".
2. Il comma 6 dell'art.6 del CCNL del 14.9.2000 è
sostituito dal seguente:
"6.
Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti
rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la
percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al
50%".
Integrazione della disciplina del lavoro
straordinario elettorale
1. All'art.39
del CCNL successivo a quello dell'1.4.1999 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto
il seguente comma 3:
"3. Il
personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è
chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in
applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo
compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente
alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata
lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente
maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata
lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la
disciplina dell'art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina
trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni
organizzative".
2. In
occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro
aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell'art.6 del CCNL del
14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale
sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale
della retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma 2, lett.
d), nelle seguenti misure:
a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3. Nel
caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale
in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite
del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante
dall'applicazione dell'art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ai fini della
determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le
percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui
alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
4. Per
il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all'art.6,
comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie,
trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la
disciplina generale dell'art.38 del CCNL del 14.9.2000.
Integrazione della disciplina del trattamento
di trasferta
1. Il comma 13
dell'art.41 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente alinea:
"Gli enti
integrano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri
stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero
del personale civile delle amministrazioni dello Stato".
Integrazione della disciplina della
ricostituzione del rapporto di lavoro
1. All'art.26
del CCNL del 14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
"2-bis.
Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è
attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo
ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del
rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità
e di ogni altro assegno di personale, anche a carattere continuativo e non
riassorbibile".
Previdenza complementare
1. Le parti
convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione
complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della
legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo
quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20
dicembre 1999.
2. Al fine di
garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese
di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a
condizione di reciprocità.
3. Il Fondo
pensione viene finanziato ai sensi dell'art.11 del predetto accordo quadro e si
costituisce secondo le procedure previste dall'art.13 dello stesso accordo. Le
parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di
lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1%
dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del
Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell'art.49 del CCNL
del 14.9.2000.
4. In sede di
accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di
contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
Patronato sindacale e tutela del personale in
distacco sindacale
1. I
lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal
sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai
competenti organi dell'ente.
2. Ai
lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998
compete oltre al trattamento dell'art.47, comma 1, del CCNL del 14.9.2000,
anche la indennità di cui all'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999
eventualmente in godimento.
Personale addetto alle case da gioco
1. Al
personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano
i benefici economici derivanti dal presente contratto. E', comunque, fatto
salvo il trattamento economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque
titolo vigente, in considerazione della particolare
professionalità di tale personale non rientrante nei compiti di istituto propri
degli enti.
Personale dipendente dal Comune di Campione d'Italia
1. I benefici
economici previsti dal presente contratto per i dipendenti del comparto Regioni
- Autonomie Locali si applicano anche ai dipendenti del Comune di Campione
d'Italia.
Conferma discipline precedenti
1. Nei
confronti del personale degli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della
legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il
previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della
retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di
retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), per ogni biennio
considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori
al biennio.
Disciplina a livello territoriale dei permessi
sindacali
1. Le
amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la mancata
utilizzazione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di spettanza delle
organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.
3 del contratto collettivo quadro del 9.8.2000 (esclusa, quindi, la quota
di spettanza della RSU), quantificano il valore economico della relativa
temporizzazione, rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse
finanziarie all'ANCI regionale competente per territorio entro il mese di
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; la base di calcolo
corrisponde alla nozione di retribuzione di cui al comma 2, lett. c) dell'art.
52 del CCNL del 14.9.2000.
2. Il monte
ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene utilizzato dai
dipendenti dei Comuni che siano dirigenti delle organizzazioni sindacali
territoriali rappresentative nel comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali nei limiti delle quote spettanti a ciascuna di esse nel rispetto del
criterio di proporzionalità del livello di rappresentatività in ambito
regionale.
3.
All'accertamento del livello di rappresentatività provvede l'ANCI regionale nel
rispetto degli stessi criteri definiti dagli artt. 43 del D.Lgs. n. 165
del 2001 per il livello nazionale, acquisendo le relative informazioni dai
Comuni interessati.
4. Le
organizzazioni sindacali di comparto comunicano all'ANCI regionale i nominativi
dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata
e il Comune di appartenenza degli stessi dirigenti.
5. L'ANCI
regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati l'importo
corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi dipendenti in
qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità di cui al comma
1.
6. I permessi
previsti dal presente articolo non possono essere cumulati per la fruizione di
distacchi sindacali.
Disposizione programmatica
1. In sede di
rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di
gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al
fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune per la migliore
e più efficace valorizzazione delle risorse umane nell'ambito di un più
incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di razionalizzazione dei
sistemi organizzativi degli enti.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, saranno, in particolare:
a. riesaminate le declaratorie di categoria;
b. individuati i profili professionali, anche di tipo polivalente, necessari per valorizzare le professionalità emergenti, con la conseguente più corretta collocazione nella pertinente categoria, con particolare riferimento alle attività di informazione e comunicazione, a quelle connesse ai beni culturali (ad es. musei, biblioteche, ecc.) nonché alle professioni sanitarie operanti nelle IPAB;
c. individuate nuove modalità di finanziamento della retribuzione di posizione;
d. definita una nuova disciplina organica del personale educativo e docente degli enti locali, rivolta anche ad un aggiornamento della relativa classificazione in coerenza sia con le legislazione più recente in tema di requisiti culturali di accesso alle predette professioni sia con i più elevati standard di prestazioni e di professionalità richiesti per l'espletamento delle relative funzioni.
Codice di comportamento relativo alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro
1. Gli enti
adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL
dell'1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti
da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.1991,
n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo.
TITOLO II
DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
TRASFERITO
Ambito di applicazione
1. Il presente
Titolo II disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da
applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del
personale dell'ANAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o
da attuare, a seguito di trasferimento e di deleghe di funzioni e competenze
statali al sistema delle autonomie locali ai sensi delle disposizioni contenute
negli artt.7 della legge n.59/1997 e successivi decreti attuativi
.
Nuovo inquadramento professionale del personale
trasferito
1. Il
personale del comparto dei Ministeri di cui all'art.26, con decorrenza dalla
data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è
inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione
del comparto Regioni-Autonomie Locali, previsti dall'allegato A del CCNL del
31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di
cui all'art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli
effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con
decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita.
2. Con
decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del
comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del comparto, si applicano
esclusivamente le disposizioni sul trattamento normativo ed economico previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali.
3. Per il
biennio economico 2000-2001, al suddetto personale competono i soli incrementi
tabellari del trattamento economico derivanti dal CCNL del comparto Ministeri
relativi a tale periodo contrattuale.
4. Il
personale dell'ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa
a disposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei
profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni
contenute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
Inquadramento retributivo del personale
trasferito
1. Il rapporto
di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del
presente contratto, continua senza interruzioni, con l'ente di destinazione.
2. Al
lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio
maturata presso l'amministrazione o l'ente di provenienza, che è utile
agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie
Locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano
espresso riferimento.
3. Al fine
della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al
personale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse
voci retributive che lo compongono, gli enti prendono in considerazione i
seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità
integrativa speciale, l'importo delle posizioni di sviluppo economico
conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del
personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di
amministrazione.
4. Per le
finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS,
gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti
per il personale delle aree dall'art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5.
Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo
di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l'amministrazione o l'ente
di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento,
ai sensi dell'art.27, presso l'ente di destinazione, l'eventuale differenza
viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il
personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in
applicazione del presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie
Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota
residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene
conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell'ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art.27, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento. Gli effetti economici di tale collocazione non sono considerati ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999.
Disciplina contrattuale nella fase transitoria
1. Fermo
restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al
personale trasferito della disciplina generale prevista dai contrattuali
collettivi di lavoro vigenti nel comparto Regioni-Autonomie Locali e nel
rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro, nella fase di
transizione, le parti convengono che la disciplina degli istituti di seguito
individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi
stabiliti:
a). ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l'amministrazione di appartenenza nell'anno in cui si è operato il trasferimento; da quest'ultima data trova applicazione l'art.18 del CCNL del 6.7.1995 e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo;
b). malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995;
c). aspettative: i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal dipendente sono ugualmente comunicati all'ente di destinazione ai fini dell'applicazione della disciplina di tali istituti contenuta negli artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL del 14.9.2000;
d). rapporto a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispetto alla percentuale stabilita nell'art.4, comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000; a tal fine il lavoratore, all'atto del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
tavola aumenti mensili |
||||||
AUMENTI |
||||||
Categorie
e posizioni |
01-lug-00 |
01-gen-01 |
||||
D5 |
51.000 |
85.000 |
||||
D4 |
49.000 |
81.000 |
||||
D3 |
44.000 |
72.000 |
||||
D2 |
44.000 |
72.000 |
||||
D1 |
44.000 |
72.000 |
||||
C4 |
44.000 |
72.000 |
||||
C3 |
41.000 |
68.000 |
||||
C2 |
38.000 |
63.000 |
||||
C1 |
36.000 |
60.000 |
||||
B6 |
36.000 |
60.000 |
||||
B5 |
36.000 |
59.000 |
||||
B4 |
35.000 |
58.000 |
||||
B3 |
33.000 |
56.000 |
||||
B2 |
33.000 |
56.000 |
||||
B1 |
33.000 |
56.000 |
||||
A4 |
33.000 |
56.000 |
||||
A3 |
32.000 |
53.000 |
||||
A2 |
31.000 |
52.000 |
||||
A1 |
31.000 |
51.000 |
||||
Trattamento economico complessivo delle posizioni economiche dal 1.1.2001 |
||||||
D |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
|
D |
20.651.000 |
22.551.000 |
25.847.000 |
27.748.000 |
29.820.000 |
|
25.847.000 |
||||||
C |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
||
17.847.000 |
18.707.000 |
19.632.000 |
20.816.000 |
|||
B |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
14.809.000 |
15.345.000 |
16.353.000 |
16.845.000 |
17.416.000 |
18.028.000 |
|
16.353.000 |
||||||
A |
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
||
13.473.000 |
13.885.000 |
14.412.000 |
14.960.000 |
|||
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
||
1.900.000 |
3.296.000 |
1.901.000 |
2.072.000 |
|||
3.296.000 |
||||||
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
|||
860.000 |
925.000 |
1.184.000 |
||||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
|
536.000 |
1.008.000 |
492.000 |
571.000 |
612.000 |
||
1.008.000 |
||||||
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
|||
412.000 |
527.000 |
548.000 |
||||
INDICATORI RIFERITI A COMUNI E PROVINCE
A |
Autonomia finanziaria |
Entrate tributarie + entrate extra-tributarie ___________________________ Entrate correnti (1) |
B |
Autonomia Tributaria |
Entrate tributarie _______________ Entrate correnti (1) |
C |
Incidenza spese personale su entrate correnti |
Spese di personale (2) ________________ Entrate correnti |
D |
Incidenza interessi su entrate correnti |
Interessi _____________ Entrate correnti (1) |
(1) Titoli I, II e III dell'art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)
(2) Esclusi
gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e
continuative
INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA' RIFERITI
ALLE REGIONI
A Indicatore di equilibrio economico |
Spesa corrente + quota capitale rimborso
mutui e prestiti ______________________________________ Entrate Correnti |
B Incidenza spese del personale |
Spesa personale (1) __________________ Entrate Correnti |
C Costo dell'indebitamento |
Quota interessi + quota capitale rimborso
mutui e prestiti _____________________________________ Entrate Correnti |
(1) Esclusi
gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e
continuative
INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA' RIFERITI
ALLE
CAMERE DI COMMERCIO
|
Diritto annuale + altre entrate proprie (inclusi diritti di segreteria e al netto dei trasferimenti dal fondo di perequazione) ____________________________________________________ Spese correnti (al netto dei trasferimenti al fondo perequazione) |
|
Competenze
al personale (1)+ oneri sociali+altri
costi del
personale+quota parte oneri personale aziende
speciali (2) ________________________________________ Diritti (compreso diritto annuale)+ proventi diversi |
|
Interessi passivi _________________________________ Diritti (compreso diritto annuale)+ proventi diversi |
L'indicatore statico per
ogni singolo ente è dato dalla risultante della seguente operazione: A meno B
meno C.
Gli indicatori dinamici sono
calcolati per ciascuna delle voci A, B e C
(1) Esclusi
gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e
continuative.
(2) la quota
si calcola come segue: entità del contributo versato dalla Camera di Commercio
moltiplicato per il rapporto tra: costo personale azienda
totale
costi azienda
INDICATORI RIFERITI ALLE COMUNITA' MONTANE
A |
Autonomia finanziaria |
Entrate extra-tributarie ____________________ Entrate correnti (1) |
B |
Incidenza spese personale su entrate correnti |
Spese di personale (2) ___________________ Entrate correnti (1) |
C |
Incidenza interessi su entrate correnti |
Interessi ________________ Entrate correnti (1) |
(1) Titoli I e II dell'art. 165, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
(2) Esclusi
gli oneri relativi alle consulenze e alle prestazioni coordinate e continuative
Le parti concordano nel confermare che, nel rispetto dei contenuti delle declaratorie delle categorie professionali di cui all'allegato A del CCNL del 31.3.1999, il diploma di scuola media superiore può essere richiesto, per l'accesso dall'esterno, solo per i profili collocati nella categoria C e che il diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea breve possono essere richiesti, per l'accesso dall'esterno, solo per i profili della categoria D.
Le parti
ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove
non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al
preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39
del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996,
qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere
servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e
la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del
preavviso.
Le parti
confermano che gli appartenenti al corpo dei servizi ispettivi pubblici preposti
al controllo delle case da gioco trovano la collocazione d'accesso nella
categoria D.
Le parti
concordano nel ritenere che gli enti, ove si avvalgano del profilo di Operatore
socio-sanitario, caratterizzato dallo specifico titolo, richiesto per l'accesso
sia dall'esterno che dall'interno, rilasciato a seguito del superamento del
corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt.7 e 8 dell'accordo
provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà
sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18.2.2000,
provvedono a collocarlo nella categoria B, posizione economica B3.
Le parti
concordano nel ritenere che il ripristino della festività del 2 giugno come
giorno festivo, secondo le previsioni della legge n.336/2000 non comporta
alcuna conseguenza rispetto alle 4 giornate di festività soppresse attribuite
dalla legge n.937/1977, dato che si tratta di una disciplina legislativa
immediatamente precettiva che non prevede alcun effetto riduttivo sul numero
delle festività stabilite nella citata legge n.937/1977.
Le parti
concordano nel ritenere che la disciplina dell'art.6 possa trovare applicazione
nei confronti dei lavoratori che comunque fruivano dell'indennità dell'art.37,
comma 1, lett. c) e d), del CCNL del 6.7.1995, alla data di sottoscrizione
della presente ipotesi di accordo.
le parti
concordano nel ritenere che le risorse del trattamento accessorio correlato al
trasferimento del personale, nell'ambito delle disposizioni del Titolo II,
confluiscono nelle disponibilità dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, in
attuazione della specifica previsione contenuta nel comma 1 lett. l) dello
stesso CCNL. Le predette risorse sono utilizzate secondo la disciplina definita
in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Le parti
concordano nel ritenere che, in relazione all'art.16 del presente CCNL, sia
sempre necessario il consenso del lavoratore ai fini della prestazione di
lavoro aggiuntivo, secondo le espresse previsioni dell'art.3, comma 3, del
D.lgs. n. 61/2000.
Con riferimento all’art.4, comma 1, del presente contratto le parti convengono che la dizione “a decorrere dall’anno 2001” utilizzata per la individuazione della data di decorrenza per l’incremento, ivi previsto, delle risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, deve essere correttamente intesa come riferita all’1.1.2001.
Con riferimento
all’art.6 del presente contratto, le parti convengono che la dizione “con
decorrenza dal 2001” utilizzata per la individuazione della decorrenza
dell’incremento ivi previsto dell’indennità del personale educativo e di quello
docente scolastico, di cui all’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del
6.7.1995, deve essere correttamente intesa come riferita all’1.1.2001.
Le parti si danno
reciprocamente atto che, esaurita la fase transitoria di cui all’art.12, comma
3, del CCNL del 31.3.1999, dall’anno 2002 la progressione economica del
personale inquadrato in profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente
alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi
anche all’acquisizione di incrementi retributivi superiori ai valori B4 e D3.
Con riferimento all’art.11 del presente CCNL, le parti convengono che la particolare integrazione della disciplina della reperibilità ivi prevista non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
Con riferimento all’art.14 del presente contratto, al fine di una corretta applicazione dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, le parti concordano che il riposo compensativo, ivi previsto, non può non avere che una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Le parti prendono
atto della piena applicabilità, anche in mancanza di un qualunque richiamo
espresso nell’ambito della disciplina contrattuale relativa al Comparto
Regioni-Autonomie Locali, delle procedure di conciliazione ed arbitrato
previste dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23.1.2001 a
tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro insorte presso enti del
comparto.
Le parti convengono che, ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 7, del presente contratto nei confronti del personale ANAS, si tiene conto della indennità operativa in godimento del suddetto personale.
Art. 89, comma 5 del D.L.vo 267/2000.
5. Gli enti
locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono
alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
Art.109, comma 2, del D.L.vo 267/2000.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale
le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione.
Art.91, comma 3, del D.L.vo 267/2000.
3. Gli enti
locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono
prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in
relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
Art. 3, comma 57 della L. 662/96
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
Art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
Art. 12, d.l. 8 agosto 1996, n. 437, conv. in l. 24 ottobre 1996, n. 556.
2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero
delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione e a favore
dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa
vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento
degli onorari di
avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a
titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 12, d.l. 8 agosto 1996,
n. 437, conv. in l. 24 ottobre 1996, n. 556.