COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART. 1
Servizi Pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli file 1
e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593
sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della
sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima
necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli
stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è
garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità
delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il
rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali
dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici
competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed
inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche
domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la
distribuzione e somministrazione del vitto a persone non
autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a
carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in
reperibilità;
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla
conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la
conservazione delle bestie da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla
conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo
sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con
ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità
24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza
degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela
fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un
ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con
la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove
normalmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie,
limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per
gli animali e alla custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo
di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle
prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in
caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attività antinfortunistica e di pronto intervento;
c) attività della centrale operativa;
d) vigilanza casa municipale;
e) assistenza al servizio di cui al punto 8) in caso di sgombero
della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e
vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli
emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione
di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle
distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le
scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel
caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei
servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei
giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in
reperibilità;
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente
accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente
alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici:
- sciopero riguardante tutte o una sola delle categorie di
lavoratori impiegati nel servizio e di durata inferiore
all'intera giornata: collocazione oraria dello sciopero
all'inizio o al termine del turno in modo da garantire la
continuità del servizio e la preparazione e somministrazione dei
pasti, ove previste;
- sciopero per l'intera giornata riguardante solo il personale
non insegnante: il servizio è aperto all'utenza e dovranno
essere garantiti i servizi minimi relativi all'accesso, alla
tutela dei minori e alla somministrazione dei pasti, ove
previsti.
Sono comunque garantite nella loro interezza, secondo quanto
previsto dall'art. 2, le prestazioni relative allo svolgimento
degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami,
nonché quelle concernenti gli esami finali e relative
valutazioni, nei termini e con le modalità previsti dal
calendario scolastico. Nel caso di sciopero in istituti
scolastici in cui operi anche personale appartenente al comparto
degli Enti Locali, i servizi minimi essenziali sono garantiti
secondo la disciplina prevista dalle specifiche disposizioni del
presente contratto collettivo di lavoro. Gli accordi di cui
all'art. 2 sono stipulati dalle competenti Amministrazioni, di
concerto con l'Autorità scolastica, con le Organizzazioni
Sindacali del comparto.
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli
autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in
gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra
quelli essenziali.
20) - rilascio certificati e visure dal registro ditte e imprese
con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea
di merce (carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci
deperibili;
Tali prestazioni sono garantite limitatamente alle scadenze di
legge, ove previste.
- registrazione brevetti.
3. Le prestazioni di cui ai numeri 6, 7, 8 , 9 e 12 lettera e)
sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in
via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione
dello sciopero.
ART. 2
Contrattazione decentrata e contingenti di personale
1. Ai fini dell'articolo 1 sono individuati per le diverse
qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi
essenziali appositi contingenti di personale che devono essere
esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante
contratti decentrati, stipulati per ciascuna amministrazione ai
sensi dell'articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima
dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al
presente contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e
professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma
3 dell'articolo 1, da esonerare dallo sciopero per garantire
l'erogazione delle prestazioni necessarie;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei
contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità dei contratti decentrati di cui al comma 2, i
dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o
sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna
amministrazione, in occasione di ogni sciopero, individuano i
nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra
definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e
perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi
sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai
singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data
dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di
esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1,
le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le
prestazioni di cui all'articolo 1, anche attraverso i contingenti
già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
ART. 3
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono
azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1,
sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni
interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni,
precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le
strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole
amministrazioni deve essere comunicata alle amministrazioni
interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi
all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli
organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione
circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga
comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche
nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di
ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due
giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di
durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo
di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24
ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di
lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni
dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei
defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie
nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale.
ART. 4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi,
tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei
conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le
amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative
pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al
conflitto.
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
amministrazioni del comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il
presente contratto definisce particolari modalità di
applicazione degli istituti normativi.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo
del presente contratto come D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 -
31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1
gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione
del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all'all'art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del
1993. Essa viene portata a conoscenza delle
amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte
dell'A.RA.N.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno
attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in
cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo. La disdetta per la parte
pubblica avviene nel rispetto delle intese e dei pareri di cui
all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
5. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto, o
a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di
detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del
1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'Accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3
Obiettivi e strumenti
Disapplicato dall'art. 28 del
CCNL 1998-2001
ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo decentrato
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 5
Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione
decentrata
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 6
Composizione delle delegazioni
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
CAPO II
INFORMAZIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 7
Informazione
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
1. In materia di pari opportunità sono confermate tutte le
disposizioni dell'art. 7 del DPR 13 maggio 1987 n. 268
e dell'art. 28 del DPR 3 agosto 1990 n. 333.
2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello
sviluppo professionale sono oggetto di contrattazione decentrata,
secondo le modalità degli artt.
5 e 6, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2 sono
oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi
dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e
con le procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente
contratto.
1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3,
comma 3, lett. c) procede alla consultazione:
delle rappresentanze di cui all'art. 12, nel caso previsto
dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993
e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o
contrattuali;
del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
ART. 11
Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono
essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni
delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte
in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità,
istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9, svolgono i
compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. E' costituita una Conferenza Nazionale con rappresentanti
dell'A.RA.N., della Conferenza dei Presidenti delle Regioni,
delle Associazioni o Unioni degli altri Enti del comparto e delle
Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, almeno 2 volte
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione
del presente contratto con particolare riguardo agli istituti
concernenti la produttività.
4. Le Regioni e le Associazioni o Unioni regionali degli altri
Enti del Comparto e le Organizzazioni sindacali possono prevedere
la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al
comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di
funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di
riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi
di formazione e aggiornamento professionale.
CAPO III
DIRITTI SINDACALI
ART
. 12
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie
(RSU) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N.
- Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22
settembre 1994, e dell'accordo A.RA.N - Organizzazioni sindacali
del comparto del 26 maggio 1994 e, in attesa
delle elezioni delle RSU, le rappresentanze sindacali individuate
ai sensi dell'art. 19 della legge 300 del 1970.
Per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della legge 300 del 1970,
anche dopo le elezioni delle RSU, limitatamente all'esercizio dei
diritti e delle prerogative a queste non trasferiti ai sensi dei
relativi protocolli d'intesa e dell'accordo di comparto del 26
maggio 1994.
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300 del 1970,
in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di
cui alla lettera a).
2. Il dipendente eletto o designato quale componente nelle
rappresentanze di cui al comma 1 non fa parte della delegazione
trattante di parte pubblica.
ART. 12 bis
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è
trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o
dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza e
all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole
amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle
deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate secondo modalità concordate con
l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle
altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su richiesta della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni o delle Associazioni o
Unioni rappresentative degli altri enti del comparto.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del
1993, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti
commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini
di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di
cui all'art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del
contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita
il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata
nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a
trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta
giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a
richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5,
l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del
contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza
dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i
provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso
produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti
dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è
soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue;
- 2 mesi per le qualifiche fino alla quarta;
- 6 mesi per le restanti qualifiche.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai
regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del D.lgs n. 29 del 1993.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del
CCNL sottoscritto il 6.7.1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al
dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie
maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
Comma sostituito dall'art. 20 delle code
contrattuali 9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza. |
CAPO II
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
ART. 15
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Tutte le Amministrazioni possono costituire rapporti di
lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei
dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a
tempo parziale.
2. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non
possono superare il 25 per cento della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica
funzionale con esclusione dei profili professionali indicati nel
comma 4 e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
Le amministrazioni determinano tali contingenti, sulla base delle
domande degli interessati, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se a tempo
determinato, non può essere costituito relativamente a profili
che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o
di coordinamento di struttura comunque denominata oppure
l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non
opera nei confronti del personale in servizio che, pur
appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le
predette funzioni. La trasformazione dei posti e l'individuazione
dei profili di cui al presente comma è effettuata
dall'amministrazione che ne informa le organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa
che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo
pieno trasformati ai sensi del comma 2 . Tale disposizione si
applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la
stipulazione del presente contratto.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, sulla base delle
seguenti tipologie prescelte dall'amministrazione, per il
potenziamento dei propri servizi anche nelle ore pomeridiane:
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti
i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare - come media -
la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno).
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può
fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
8. Al personale occupato a tempo parziale è consentito, previa
motivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività
di istituto della stessa amministrazione.
9. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di
pari anzianità.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno ai sensi dell'art. 18. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle
giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello
stesso da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve risultare
da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa di cui al comma 6 . Per la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal comma 2, le
disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
13. Dalla data di stipulazione del presente contratto rimangono
in vigore l'art. 1, commi 2 e 3, l'art. 2, commi 2 e 3,
e gli artt. 7, 9 e 10 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117.
ART. 16
Assunzioni a tempo determinato
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge
230/1962 e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 1, della L. n. 56/1987,
l' Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'
assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi
i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo
di conservazione del posto, compresi i casi di distacco
sindacale. Si prescinde dal limite dei 45 giorni per la
sostituzione del personale dei centri di formazione professionale
delle Regioni, delle scuole degli enti locali e del personale
degli asili nido, secondo le vigenti disposizioni, anche
regolamentari, nonché in tutti gli altri casi in cui sussistano
particolari motivi di urgenza.
b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, sia nell'ipotesi di astensione obbligatoria, sia in
quella di astensione facoltativa previste dalle leggi 1204
del 1971 e 903
del 1977;
c) per assunzioni stagionali, nell'ambito delle vigenti
disposizioni; per particolari punte di attività; per esigenze
straordinarie, nel limite massimo di sei mesi; per attività
connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati, secondo la
disciplina di cui alla L. 554/1988, al DPCM
127/1989, e all'art. 3, comma 4, del DPR n. 268/1987,
quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale
in servizio;
d) temporanea copertura di posti vacanti nelle singole qualifiche
per un periodo massimo di sei mesi, purché sia già stato
bandito il pubblico concorso o sia già stata avviata la
procedura di selezione per la copertura degli stessi.
2. Per la selezione del personale da reclutare, le
amministrazioni applicano i principi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del
1993.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto
individuale o, prima di tale data, con il rientro in servizio del
lavoratore sostituito avente diritto alla conservazione del
posto.
5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o parziale per le figure per le quali tale rapporto può
essere costituito.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto
per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente
con la natura del contratto a termine, con le seguenti
precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri
stabiliti dagli artt. 21 e 22 in quanto compatibili, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.
I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono
stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al
comma 7 dell'art. 21, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiori a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre
la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del
contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 21;
- possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un
massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si
applica l'art. 19, comma 3.
- in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto
a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 14,
comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, il contratto è
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti
dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art.
2126 del c.c..
7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli
effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti.
8. Il termine del contratto a tempo determinato può essere
eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non
più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del
contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze
contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato
a tempo determinato. Il dipendente può essere riassunto a
termine dopo un periodo superiore a quindici ovvero a trenta
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di
tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a
termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente
contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono
nulli.
9. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
CAPO III
STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 17
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è
articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai
sensi delle fonti normative vigenti.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario è determinata,
previo esame con le Organizzazioni sindacali, dai dirigenti
responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n.
142 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti,
avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di
lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane
- miglioramento della qualità delle prestazioni
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni
- rispetto dei carichi di lavoro.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri
di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione
dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le
seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare
l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di
avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale
dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il
personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di
calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari
superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del
monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei
dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto
previsto dall'art. 13 del DPR n. 268 del 1987;
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del
lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione
dei carichi di lavoro;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266;
5. L' osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è
accertata mediante controlli di tipo automatico.
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste
per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo
la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i
giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai
sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n.
937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del
Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 19 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono
fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili
con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il
dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione
delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia
fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative
di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate
per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà
fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere
stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte
per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie
deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione
alle esigenze di servizio, anche oltre i termine di cui ai commi
12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
CAPO IV
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 19
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti
per i seguenti casi da documentare debitamente:
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro
il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,
nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari debitamente documentati, compresa la
nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
salute.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non
riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel
limite massimo di 18 ore mensili.
COMMI SOSTITUITI DALL' Art.17
- Congedi dei genitori (code
contrattuali) 7. Alle lavoratrici madri
in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti. |
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizione di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge
11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento
approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613
per le attività di protezione civile, le amministrazioni
favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle
Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli
orari di lavoro.
11. Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e
contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto.
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su
valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa
presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero,
purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e
non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute
necessarie per garantire la continuità del servizio, la
richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e,
comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata
lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità,
valutati dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente;
in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale
decurtazione della retribuzione.
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano
tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti
l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente,
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999". (introdotto, a modifica, dalle code contrattuali)
Comma inserito dall'art. 13
del CCNL 2° biennio 2000-2001
4.bis.Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. |
Vecchio testo 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento. Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. |
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti
dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al
dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio,
comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito
di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete
anche il trattamento economico accessorio come determinato nella
tabella n. 1 allegata al presente contratto.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per
i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per
gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7.bis. In caso
di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita, ed altre
assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini
del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o
di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda
sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il
dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo".
(introdotto dalle code contrattuali)
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di
appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo
giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria
Locale.
11. Il dipendente che durante l'assenza , per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere
reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un
terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del
terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a",
"b" e "c", compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da
parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei
confronti del terzo responsabile.
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di
stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in
precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso,
in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento
previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di
stipulazione del contratto. Per le amministrazioni alle quali,
prima dell'entrata in vigore del presente contratto, si applicava
l'art. 18 del DPR n. 347 del 1983,
il trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di
cui al comma 7, lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla
scadenza del presente contratto, nella misura dei 2/3 della
retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.
ART. 22
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto
dall'art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lettera a),
comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella
tabella n. 1 allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 21. Nel
caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione,
per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta
alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto
dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione
dell'equo indennizzo.
4. Nel caso di
lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata
a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art.
1, comma 7, della legge n. 68/1999.
(comma introdotto dalle code contrattuali)
CAPO V
NORME DISCIPLINARI
ART. 23
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(così modificato dall'art. 22 del CCNL 2002-2005-
Prima "Doveri del dipendente")
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì
il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti
nel codice di condotta allegato. (così
integrato dall'art. 22 del CCNL 2002-2005)
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve
in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del
lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n.241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai
regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione
nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al DPR
del 28 dicembre 2000, n. 445 in
tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del
servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità
della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad
attività che ritardino il recupero psico - fisico in periodo di
malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente
deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di
darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del
personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie
responsabilità;
l) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
m) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione
per ragioni che non siano di servizio;
n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti
al pubblico;
p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo
mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri o i suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi.(così
integrato dall'art. 22 del CCNL 2002-2005)
ART. 24
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri
disciplinati nell'articolo 23 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
e) Sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;(così
integrato dall'art. 23 del CCNL 2002-2005)
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2.
L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa
contestazione scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con
l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La
contestazione deve essere effettuata tempestivamente
e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono:
a)
dal momento in cui il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del
fatto;
b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto.”
così
modificato dall'art. 23 del CCNL 2002-2005
Testo del
comma sostituito CCNL 6.7.95 2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente , senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. |
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima
che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, del D.Lgs. n.165 del 2001, la sanzione da comminare non sia di sua
competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 2, segnala
entro dieci giorni, all'ufficio competente, ai sensi del comma 4
dell'art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione
nel termine predetto si darà corso all'accertamento della
responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
“4
bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la
contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5
giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il
procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo
ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.”
(così
integrato dall'art. 23 del CCNL 2002-2005)
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è
consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla
base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle
indicate nell'art. 25, nel rispetto dei principi e criteri di cui
al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di cui
al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non
vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
“9
bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il
termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi
intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei
principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle
situazioni giuridiche”.
(così
integrato dall'art. 23 del CCNL 2002-2005)
ù
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993,
in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi
arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o affini,
mediante convenzione tra enti.
L'art. è stato sostituito dall'art. 24 del CCNL 2002-2005 - in grassetto colorato le modifiche introdotte
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n.
165 del 2001e successive integrazioni e o modificazioni,
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra
di loro;
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5 e
6, già
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica
azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui
quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno
o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del patrimonio dell'Ente, nel rispetto di quanto
previsto dall' articolo 6 della Legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e,
comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.
Eliminato
sub. g) del CCNL 6.7.95, che diceva: g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. |
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico
fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di
terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente,
salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi
dell'art. 1 della L. 300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione agli utenti o a terzi;
j)
sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente.
6.
La
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi si applica per:
a)
recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando
sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al
comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b)
assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a
quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c)
occultamento,
da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d)
persistente
insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e)
esercizio,
attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f)
atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità
che siano lesivi della dignità della persona.
Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL
del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo
di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di
servizio.
7. La sanzione disciplinare
del licenziamento con preavviso si
applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste nel comma 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi,
che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima
di sei mesi, di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatato salvo
quanto previsto al successivo comma 8, lettera a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'Ente per riconosciute
e motivate
esigenze di servizio nel
rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni
sindacali previsti, in relazione
alla tipologia di mobilità attivata;
d)
mancata
ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza
arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione
di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati
attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti,
dolosi o colposi, che dimostrino
grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f)
recidiva
nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
g)
recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso
fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro
j)
reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'Ente di
appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze
nell'erogazione dei servizi all'utente.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro
superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990,
n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma
1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma
1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 24, comma 2,
deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione
emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono
dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della
sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è
avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma 2, dalla data di
conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è
riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. Il codice di cui al comma 10 deve essere pubblicato
tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui all'art. 2
comma 2 e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
ART. 26
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo
di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel
corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro
per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando
la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni
di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso
quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile
agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART. 27
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione
della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25 commi 6
e 7.
3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al
comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art.
15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto
previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'art. 25 commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente
articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento
della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo
familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo
di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa
di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata
di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
CAPO VI
MOBILITA'
ART. 27 bis
Accordi di mobilità
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
CAPO VII
ESTENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 27 ter
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.
21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6.7.1995, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell' anzianità massima di servizio previsti dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
ART. 27 quater
Obblighi delle parti
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno
del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta
risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a)
dell'art. 27 ter l'amministrazione può risolvere il rapporto
senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza
in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un
mese prima del verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne
comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini
di preavviso.
PARTE SECONDA
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
ART. 28
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale delle
amministrazioni di cui all'art. 1 si compone delle seguenti voci:
A - trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità integrativa speciale;
4) livello economico differenziato;
B - trattamento accessorio:
1) compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 31, comma
2, lettera a);
2) compensi per la produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi di cui all'art. 31, comma 2, lettera e)
e all'art. 33;
3) premi per la qualità delle prestazioni individuali di cui
all'art. 31, comma 2 lettera d) e all'art. 34;
4) indennità speciali previste:
dall'art 31, comma 2, lettera b);
dall'art 31, comma 2, lettera c) e dagli artt. 35 e 36;
dall'art. 37;
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e
successive modificazioni.
ART. 29
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 43 del DPR 3 agosto 1990 n. 333, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438/92, sono ulteriormente incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica |
I II III IV V VI VII VIII |
L. L. L. L. L. L. L. L. |
94.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995. Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi
stipendi tabellari annui sono rideterminati negli importi
indicati nella tabella
allegato A.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti mensili:
Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica Qualifica I II III IV V VI VII VIII |
L. L. L. L. L. L. L. L. |
66.000 |
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al
conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità
di vacanza contrattuale.
ART. 30
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità di cui
all'articolo 27, comma 6 del presente contratto, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza
contrattuale - risultanti dall'applicazione dei precedenti
articoli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di fine
servizio e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 31
Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART.32
Risorse aggiuntive ed economie di gestione
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 33
Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei
servizi
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 34
Fondo per la qualità della prestazione individuale
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 35
Indennità di area direttiva
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 36
Indennità per il personale che operi in particolari posizioni
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
1. Dal 1° dicembre 1995 le seguenti indennità competono
nelle misure sottoindicate:
a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi
delle carceri mandamentali, inquadrato nella V qualifica
funzionale: L. 1.030.000 annue lorde a titolo di integrazione
tabellare;
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i
custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e
per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65:
£. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante
personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 65
del 1986 L. 930.000 per 12 mesi;
c) al personale educativo degli asili nido: L. 900.000 annue
lorde;
d) al personale insegnante delle scuole materne ed elementari,
agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico pratici), ai
docenti delle scuole secondarie delle amministrazioni di cui
all'art. 1: L. 900.000 annue lorde;
e) al personale docente dei centri di formazione professionale
delle amministrazioni di cui all'art. 1, che svolga attività di
insegnamento, in aula o in laboratorio, ai sensi del 5° comma dell'art. 48 DPR n. 268 del 1987:
L. 900.000 annue lorde.
2. Al personale insegnante delle scuole materne compete altresì
un'indennità di tempo potenziato, non utile ai fini
previdenziali e pensionistici, collegata al maggior orario di
attività didattica prestata rispetto al corrispondente personale
statale, nella misura di L. 200.000 lorde mensili e per 10 mesi
di anno scolastico.
3. Le indennità previste alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e
al comma 2 competono solo al personale che svolga esclusivamente
e permanentemente attività educativa e di insegnamento.
4. Sono confermate nell'importo di L.
1.500.000 l'indennità di direzione e di staff prevista per il
personale dell'VIII qualifica funzionale dall'art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990
nonché le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale
di anzianità di cui all'art. 44 del D.P.R. 333/1990.
5. Restano altresì confermate negli attuali importi le somme
corrisposte a titolo di livello economico differenziato, di cui
all'art. 35 dello stesso decreto, in atto percepite. Gli artt. 35 e 36 del DPR n. 333 del 1990
trovano applicazione sino alla revisione dell'ordinamento di cui
all'art. 42.
6. Le indennità di cui al presente articolo dal 1 dicembre 1995
assorbono sino alla concorrenza tutte le indennità percepite
allo stesso titolo.
7. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del DPCM 27 ottobre 1994 n. 770
competono la retribuzione tabellare nonché tutte le indennità
legate alla qualifica spettanti prima del distacco. Agli stessi
dipendenti non sono corrisposti i compensi legati alla
produttività o comunque collegati all'effettivo esercizio delle
prestazioni.
ART. 38 Riassegnazione fondi salario
accessorio
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
PARTE TERZA
TITOLO I
NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
ART. 39
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10
anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma
1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione
spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione
ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per
l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto
stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con
il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma
4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il
periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si
dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti
gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente , l'amministrazione
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del
c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi
computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni
secondo la tabella n.1 allegata al presente contratto.
ART. 40
Norma di collegamento alla legislazione regionale
1. I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali di approvazione dei medesimi accordi.
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vengono portati a termine
secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1,
si applicano le sanzioni previste dall'art. 25, qualora più
favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art.
78 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Alle infrazioni commesse nel periodo di cui all'art. 25, comma
11 si applicano le disposizioni del comma 1.
ART. 42
Revisione dell'ordinamento
1. E' istituita una Commissione composta da rappresentanti
dell'A.RA.N. e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro, con il
compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di quanto
indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli elementi di
conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro
nelle amministrazioni e di formulare proposte per la revisione
dell'ordinamento, con particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento
professionale vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con
quelli vigenti in altri settori pubblici e privati, tenendo conto
anche della esperienza acquisita e delle realtà presenti nei
diversi paesi europei;
b) alla congruità dei profili professionali esistenti in
relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle
prestazioni, con particolare riferimento alle modalità del
necessario riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica
funzionale senza che ciò comporti variazioni di natura
economica;
c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche
intervenute e che si prospettano nell'organizzazione del lavoro,
nelle funzioni e nella struttura delle amministrazioni, con
particolare attenzione alle criticità in alcune aree di
inquadramento professionale.
2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commissione di
cui al comma 1 con l'analisi di più specifiche esigenze dei
singoli Enti, le Parti convengono di dar luogo ad una
sperimentazione su alcuni di essi. La sperimentazione avrà ad
oggetto la verifica della coerenza dell'attuale ordinamento con
le esigenze organizzative e gestionali degli enti medesimi
approfondendo anche la possibilità di percorsi di carriera dei
dipendenti. La sperimentazione su dette realtà avrà termine
entro il 31 luglio 1995. Eventuali intese raggiunte tra le parti
stipulanti il presente contratto collettivo di lavoro saranno
estese a tutti gli enti del comparto o a categorie omogenee degli
stessi che ne abbiano le condizioni. La sperimentazione
riguarderà un numero circoscritto di enti che presentino
equilibrio di bilancio ed abbiano concretamente avviato la
riorganizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
scelti tenendo conto della loro dimensione, della loro
collocazione territoriale, delle loro caratteristiche
organizzative, della tipologia istituzionale e di eventuali altre
caratterizzazioni utili a fornire un quadro rappresentativo
dell'insieme del comparto. L'individuazione degli enti suddetti
sarà effettuata entro il 28 febbraio 1995 d'intesa fra le parti.
A tal fine l'A.RA.N. acquisirà elementi di valutazione e
indicazioni da parte della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Associazioni o Unioni degli altri enti del
comparto. Al termine della sperimentazione le parti valuteranno,
tenendo conto delle proposte della Commissione, sentite le
Associazioni degli enti del Comparto, la possibilità di
concordare innovazioni di carattere generale sull'ordinamento
professionale dei lavoratori. Le parti si impegnano a concludere
questa valutazione entro il 31 dicembre 1995, convenendo fin
d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno decorrenza
entro il 30.9.97.
3. Per l'area di vigilanza le parti riconoscono la necessità di
considerare approfonditamente gli elementi di criticità
attinenti alla sua collocazione - retributiva, giuridica,
funzionale e normativa - anche alla luce del confronto e della
sperimentazione di cui ai commi precedenti, nonché del quadro
normativo, riservandosi di valutare proposte specifiche per
affrontare le stesse criticità e convenendo fin d'ora che gli
eventuali accordi abbiano decorrenza entro il 30.9.97.
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal
presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché degli
accordi di lavoro del comparto già recepiti con decreti del
Presidente della Repubblica o con leggi regionali ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. In
caso di controversie trovano applicazione le disposizioni
dell'art. 13.
2. Le parti concordano di confermare le modalità e le procedure
vigenti in materia di contributi sindacali, riservandosi, entro
tempi da definire, l'eventuale loro adeguamento contrattuale.
3. Entro il 31 marzo 1995 le parti si impegnano a disciplinare
l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
dopo aver verificato le interconnessioni con la mobilità interna
e quella tra enti del comparto nonché tra amministrazioni
pubbliche diverse di cui al DPR
16 settembre 1994 n. 716 e al decreto da emanare
ai sensi dell'art. 3, comma 52 della legge 24 dicembre 1993
n. 537.
ART. 44
Norme per i dipendenti del Comune di Campione d'Italia
1. Gli istituti giuridici ed economici previsti per i
dipendenti degli enti locali dal presente contratto si applicano
anche ai dipendenti del Comune di Campione d'Italia.
2. Sono confermate le disposizioni previste dall'art. 62, comma 2, del DPR n. 268 del 1987,
riguardanti la perequazione del trattamento economico di servizio
dei dipendenti di detto comune e del suo segretario al franco
svizzero.
ART. 44 bis
Disposizioni particolari
1. Al personale che già nella vigenza dei precedenti
contratti ne era destinatario, continuano ad applicarsi gli artt. 50 e 55 del DPR n. 268 del 1987,
nonché gli artt. 41 e 42 del DPR n. 333 del 1990,
fatto salvo quanto di seguito disposto:
- l'art. 41, comma 3, del DPR n. 333 del 1990 è così
sostituito: "Il calendario, sulla base della normativa
ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in
tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale
è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento
programmate dall'ente o per attività lavorative connesse alla
qualifica funzionale di inquadramento nell'area di
appartenenza.";
- l'art. 41, comma 4, e l'art. 42, comma 5, del DPR n. 333 del
1990 sono così sostituiti: "Del restante monte ore, almeno
centoventi ore annue sono da destinare all'organizzazione del
lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione sociale,
all'aggiornamento professionale.";
- l'art. 42, comma 4, del DPR n. 333 del 1990 è così
sostituito: "Il calendario prevede l'interruzione per Natale
e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle
scuole il personale è a disposizione per attività di formazione
e aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative
connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di
appartenenza.";
Le parti si danno atto che la disciplina del personale addetto
alle istituzioni educative e scolastiche, nonché del personale
addetto alla formazione professionale, presenta aspetti
particolari la cui definizione avverrà con apposito accordo
entro il 31.5.1996, in previsione dell'anno scolastico 1996-1997,
tenendo conto di alcune materie previste dal contratto della
scuola che possano essere rilevanti per il personale interessato.
2. Le Province che in applicazione dell'art. 49, comma 5, del DPR n. 333 del 1990
abbiano previsto, in relazione al proprio ordinamento,
l'istituzione di unità operative complesse e non abbiano ancora
dato integrale attuazione al disposto dello stesso articolo,
possono tuttora darvi applicazione anche ai fini
dell'inquadramento del relativo personale.
3. Fino alla revisione dell'ordinamento prevista dall'art. 42, il
livello economico differenziato di cui agli artt. 35 e 36 del DPR n. 333 del 1990 può
essere attribuito anche al personale individuato dall'art. 34,
comma 1, dello stesso DPR. Tale personale concorre
a determinare la percentuale di cui all'art. 35, comma 4, del DPR
333/1990. In conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 5,
gli importi dei livelli economici differenziati, anche di nuova
attribuzione, restano confermati nei valori previsti dalla
previgente disciplina, senza tener conto degli incrementi
stipendiali derivanti dall'applicazione dell'art. 29.
4. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM n. 593 del 1993,
il CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali si
applica anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (I.P.A.B.) che non siano state individuate dalle
Regioni come svolgenti prevalente attività sanitaria. La
Commissione di cui all'art. 42 verificherà la situazione dei
profili sanitari operanti presso le IPAB e presso le altre
eventuali strutture degli Enti Locali in rapporto ai
corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale.
5. Si conferma la piena vigenza, nel comparto, dell'art. 12 del DPR n. 347 del 1983
e dell'art. 68 del DPR n. 268 del 1987.
Art. 10 integrativo
1. Le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1-secondo e
quarto alinea- e comma 2, nell'art. 8, commi 2, 3 e 4, nell'art.
9, comma 1 (nella parte in cui non modifica precedenti
disposizioni), commi 2, 3, 4 e 5, hanno effetto dalla mezzanotte
del 6 luglio 1995. Tutte le altre disposizioni del presente
contratto hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione.
2. In relazione alle materie disciplinate nei precedenti
articoli, ad integrazione di quanto previsto nell'art. 47 del
CCNL del 6.7.1995, sono inapplicabili, le seguenti disposizioni:
- art. 18 del DPR n. 333 del 1990 (contributi sindacali);
- art. 25 del DPR n. 347 del 1983 (periodo di prova);
- art. 124 del DPR n. 3 del 1957 (dimissioni).
ART. 45
Disposizioni particolari per gli Enti di piccole dimensioni
1. Per gli enti locali nei quali, ai sensi delle vigenti
disposizioni, non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri
e le prerogative che il presente contratto attribuisce al
dirigente si intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse
disposizioni degli Statuti o dei Regolamenti degli enti medesimi,
al personale che, sulla base dei singoli ordinamenti, è preposto
a strutture organizzative di massima dimensione, purché ascritto
a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso,
il titolo della laurea. L'esercizio di tali poteri e prerogative
non costituisce svolgimento di mansioni superiori.
2. Qualora non sussistano le condizioni per applicare la
disposizione del comma 1, i summenzionati poteri e prerogative si
intendono riferiti al Segretario Comunale.
ART. 46
Personale addetto alle case da gioco
1. Sono confermate le disposizioni previste dall'art. 34 del DPR n. 347 del 1983 e dall'art. 63 del DPR n. 268 del 1987.
1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993,
dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei
confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti
incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai
soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in
particolare le seguenti disposizioni:
a) con riferimento all'articolo 2: art. 30 del DPR n. 333 del 1990;
b) con riferimento all'articolo 4: art. 31 del DPR n. 333 del
1990;
c) con riferimento all'articolo 5: artt. 25 e 27 del DPR n. 268 del 1987;
d) con riferimento all'articolo 6: art. 26 del DPR n. 268 del
1987;
e) con riferimento all'articolo 7: artt. 18 - 20 del DPR n. 13
del 1986; art. 29 del DPR n. 268 del 1987;
f) con riferimento all'articolo 9: art. 16 DPR 395 del 1988;
g) con riferimento all'articolo 10: art. 2 DPR n. 268 del 1987;
h) con riferimento all'articolo 12: art. 25 legge n. 93 del 1983;
i) con riferimento all'articolo 13: art. 28 del DPR n. 268 del
1987; art. 32 DPR n. 333/90; art. 21 del DPR n. 13 del 1986;
l) con riferimento all'articolo 14: art. 12 DPR n. 3 del 1957;
m) con riferimento all'articolo 15: art. 1, comma 1, art. 2,
comma 1, artt. 3, 4, 5 e 6 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117; art. 4
DPR n. 13 del 1986; art. 8 DPR n. 347 del 1983; art. 14 DPR n.
268 del 1987;
n) con riferimento all'articolo 16: art. 4, lettera A) comma 1 e
lettera B), commi 6 e 7, del DPR 268 del 1987; art. 1 e 5 DPCM n.
127 del 1988; art. 3, comma 23, L. n. 537 del 1993;
o) con riferimento all'articolo 17: art.11, commi da 1 a 11, del
DPR 268 del 1987;
p) con riferimento all'articolo 18: art. 7 DPR n. 347/83; art. 4
DPR n. 395 del 1988;
q) con riferimento all'articolo 19: art. 15, comma 7, DPR n. 268
del 1987; art. 17 DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR n. 810 del
1980; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. n. 537 del 1993; e
art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94;
r) con riferimento all'articolo 20: art. 15 DPR n. 268 del 1987;
art. 11 del DPR n. 13 del 1986;
s) con riferimento agli articoli 21 e 22: artt. 17, 18 e 19 DPR
n. 347 del 1983; art. 56 e 61 DPR n. 268 del 1987; art. 37, 68,
commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR n. 3 del 1957; artt. dal 30 al 34
del DPR n. 686 del 1957; art. 3, commi dal 37 al 41 della L. n.
537/93; e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94;
t) con riferimento all'articolo 23: artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17
del DPR n. 3 del 1957;
u) con riferimento agli articoli dal 24 al 27: art. 51, commi 9 e
10, L. 142/90; art. 16 DPR n. 333 del 1990;
v) con riferimento agli articoli dal 28 al 38: art. 34, comma 1,
lettere a) e b)