DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 AGOSTO 1990, N.
333
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente
il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non
economici da esse dipendenti, dei comuni,delle province, delle
comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68.
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1deg. febbraio
1986, n.13 e 23 agosto 1988, n.395, recanti disposizioni, per
tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico
impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi
intercompartimentali emanati ai sensi dell'articolo 12 della
legge 29 marzo 1983, n.93;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n.68, che ha istituito il comparto di contrattazione
collettiva per il personale degli enti locali, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n.93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n.347, 13 maggio 1987, n.268 e 17 settembre 1987, n.494;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data
28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2
novembre 1988, concernente il requisito della maggiore
rappresentatività su base nazionale richiesta dalla legge 29
marzo 1983, n.93, alle confederazioni ed organizzazioni
sindacali, per partecipare alla formazione degli accordi
sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 3 aprile 1989,
che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti
l'accordo sindacale per il personale del comparto "Enti
locali";
Viste le leggi 11 marzo 1988, n.67 e 24 dicembre 1988, n.541,
recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400,
concernente la disciplina dell'attività di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti la decisione n.1163/1987 del TAR Lazio - Sez. I, confermata
in appello dal Consiglio di Stato, con la quale è stato
annullato per vizi del procedimento il decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1984, n.665, concernente la disciplina
prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il
periodo 1982-1984 per il personale dipendente dalle camere di
commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 marzo 1990, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 7 e dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge
29 marzo 1983, n.93, con la quale, respinte o ritenute
inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle
trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle
compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del
comparto "Enti locali" di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.68,
stipulata in data 23 dicembre 1989 e definita in data 22 marzo
1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto
dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la funzione
pubblica del 30 marzo 1989, e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel comparto CGIL-Funzione pubblica,
CISL-Funzione pubblica, UIL-Enti locali e SULPM (ammesso con
riserva all'esito finale del giudizio pendente) e le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'articolo 6 della 29
marzo 1983, n.93, concernente l'approvazione della ipotesi di
accordo sottoscritta in data 22 marzo 1990 dalle stesse
confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in
precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per
il personale del comparto "Enti locali" di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n.68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e
della previdenza sociale;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
AREA DI APPLICAZIONE E DURATA
1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente
da comuni, province, comunità montane, loro consorzi,
associazioni e comprensori; istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza; università agrarie ed associazioni agrarie
dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura.
2. Il presente regolamento si applica altresì al personale
dipendente dell'Associazione Nazionale Istituti case popolari e
dalla Federazione Italiana dei consorzi ed enti Industriali.
3. Il presente regolamento concerne il triennio 1deg. gennaio
1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1deg.
gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1deg. luglio
1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste
nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
CAPO II
SEZIONE I
TUTELA DEGLI UTENTI
ART. 2
RAPPORTI AMMINISTRAZIONE - CITTADINO
1. Nell'intento di perseguire l' ottimizzazione
dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo
fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle
relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo,
tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui
si articolano le amministrazioni.
2. A tale scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti
per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso
l'istituzione negli enti di media e grande dimensione di appositi
uffici di pubbliche relazioni, abilitati a ricevere eventuali
reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei
servizi.
3. In tale quadro gli enti predispongono, sentite le
organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2
del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989,
appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del
presente regolamento - finalizzati in particolare ad assicurare
condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel
rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli
addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare,
secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della
documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando
le norme sulla autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15 (1), e le istruzioni contenute nella circolare
del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
1989;
b) l'ampliamento dell' orario di ricevimento, per garantire,
l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne
ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;
c) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di
adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti,
anche attraverso l'istituzione di "sportelli
polivalenti";
d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali
adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al
minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le
barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a
facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi
delle persone non autonome portatrici di handicap;
e) una formazione professionale del personale addetto al
ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire
in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad
assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite,
anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento
ed, in prosieguo, con cadenza annuale, gli enti promuovono
apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni
sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la
funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle
associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative
degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza
ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti
riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei
servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate
iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il
miglioramento delle relazioni con l'utenza.
SEZIONE II
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART. 3
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Disapplicato - Art. 47 CCNL
ART. 4
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Disapplicato - Art. 47 CCNL
CAPO III
NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
ART. 5
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
DEI SERVIZI
Disapplicato dal 1/1/1996 - Art. 47 CCNL
1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 resta
disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30.6.1990.
2. Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito, presso ciascun ente un fondo
annuo denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza
dei Servizi" che è alimentato:
a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle
ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e
comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di
lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo
indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di
lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo
indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987 n. 268, incrementato di una quota pari allo 0,65%
dello stesso monte salari esclusa quella relativa al personale
con qualifiche dirigenziali.
d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione
dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno
, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato
annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
e) da eventuali somme derivanti dall' utilizzo di fondi previsti
da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte
relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per
la realizzazione agli enti stessi.
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di
effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione
dell'attività svolta dagli enti, da una quota del 50% delle
economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché
da quelle previste dal combinato disposto dell'art. 23, comma 8,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9,
della legge 22 dicembre 1986, n.910 (2). Sono escluse dal
computo delle economie le variazioni che si producono nella
quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e
rinnovo di attrezzature anche informatiche.
ART. 6
UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI
SERVIZI
Disapplicato dal 1/1/1996 - Art. 47 CCNL
1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione
di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente
articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre
iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a
livello di ente volte ad ottenere il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo
è finalizzato:
a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la
produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto
al superamento di parametri sperimentali di produttività di base
ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche
attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi
definiti con la negoziazione decentrata a livello di singolo
ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di
formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di
produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle
disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori
di attività non regolati da parametri sperimentali di
produttività, saranno definite con la negoziazione decentrata a
livello di singolo ente le modalità per correlare la misura dei
compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati
secondo le indicazioni di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 13.5.1987, n. 268 prevedendo,
peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che
tengano conto del livello professionale e della valutazione delle
singole prestazioni escludendo possibilità di erogazione
generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o
meno al parametro retributivo, la valutazione delle prestazioni
è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei
singoli enti con le modalità di cui all'art.40;
b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si
rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di
lavoro nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo
nell'anno precedente;
c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro,
dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce
orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli
utenti e degli uffici;
d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità oneri, rischi o disagi
particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata
alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di
urgenza;
e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti
che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale
connesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento
di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad
ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o
tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti
propri della specializzazione acquisita.
3. Gli interventi previsti nel comma 2 non trovano applicazione
nei confronti del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali.
4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di
erogazione dei compensi ed indennità di cui al 2° comma sono
definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di singolo
ente. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità
o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le
modalità, di cui alla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, per la determinazione degli
importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di
cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i
limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a
particolari esigenze dei servizi escluso il lavoro straordinario.
5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30.06.1990 di cui
all'articolo 5, le necessarie modifiche tecniche ai bilanci dei
singoli enti che consentano la realizzazione delle condizioni
operative per la erogazione del fondo di cui al citato articolo 5
ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal
precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti
e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati
nel suddetto articolo utilizzando esclusivamente le risorse
economiche quantificate secondo la normativa preesistente e,
comunque, con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.
CAPO IV
RELAZIONI SINDACALI
ART. 7
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SINDACALE
1. I dipendenti degli enti di cui all'art.4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.68, hanno diritto di
costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato,
hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e
di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite
negli articoli 9, 10, 11 e 12.
3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi
rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n.
93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le
organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a
darne regolare e formale comunicazione alla amministrazione da
cui gli interessati dipendono.
1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti
di ciascun ente e amministrazione del comparto hanno diritto di
partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in
locali concordati con l'amministrazione, nell'unità
amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede,
senza oneri a carico dell' ente, per 12 ore annue pro capite
senza decurtazione della retribuzione.
ART. 9
ASPETTATIVE SINDACALI
Abrogato dal 6/4/1995 - DPCM 27/10/1994, n. 770
ART. 10
DISCIPLINA DEL PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE
Abrogato dal 6/4/1995 - DPCM 27/10/1994, n. 770
ART. 11
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
Abrogato dal 6/4/1995 - DPCM 27/10/1994, n. 770
ART. 12
MONTE ORARIO COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI
Abrogato dal 6/4/1995 - DPCM 27/10/1994, n. 770
ART. 13
DIRITTO DI AFFISSIONE
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in
appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno
dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART.14
LOCALI PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI
1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento
dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per
l'esercizio delle loro attività, l'uso continuativo di idonei
locali, se disponibili all'interno della struttura.
2. Nelle unità amministrative con numero inferiore a duecento
dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le
loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato
Sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti
organi dell'amministrazione.
2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro
attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela
dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina
preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804.
ART. 16
GARANZIE NELLE PROCEDURE DISCIPLINARI
Disapplicato - Art. 47 CCNL
ART. 17
REFERENDUM
1. Le amministrazioni devono consentire nelle sedi delle
unità amministrative, lo svolgimento fuori orario di lavoro di
referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali
tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il
personale appartenente all'unità amministrativa ed alla
categoria particolarmente interessata.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega esente da
imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria
organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile
dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato
entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega é
inoltrata, in forma scritta, alla amministrazione di appartenenza
ed alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle
organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse
organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle
organizzazioni sindacali.
4. Le amministrazioni e gli enti sono tenuti, nei confronti dei
terzi,alla segretezza dei nominativi del personale che ha
rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni
sindacali.
ART. 19
TUTELA DEI DIPENDENTI DIRIGENTI SINDACALI
1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in
diverso Comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali
degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25
della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e
confederazioni sindacali può essere disposto solo previo
nullaosta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine
dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato
sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando
espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti
giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica
rivestita.
ART. 20
NORMA TRANSITORIA
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, gli enti e le amministrazioni
adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme
di cui al presente capo.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 gli enti comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, nonché alle Associazioni, alle Unioni e alla
Conferenza di cui all' art. 9 comma 4, il numero delle
aspettative sindacali in essere in relazione a ciascuna
organizzazione o confederazione sindacale . I predetti dati sono
comunicati alle organizzazioni e confederazioni sindacali
interessate.
3. La ripartizione di cui all' art. 9, commi 4 e 5 é effettuata
entro il 31 dicembre 1990.
CAPO V
NORME APPLICATIVE
DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
ART. 21
TRATTAMENTO DI MISSIONE
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo
5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988 n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione
fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima
urgenza;
b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo
spegnimento di incendi boschivi.
2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime
condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 sono
individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per
mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale
circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di
lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al
costo del pasto.
DISAPPLICATO
- ART. 28 del CCNL 1998-2001 1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988 n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000 " " VII L. 3.000.000 " " VI L. 2.500.000 " " V ed inferiori L. 2.000.000 |
2. Al personale che sarà trasferito dalle Regioni agli enti
locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268, è corrisposto, a carico della Regione delegante, un
compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato
nel comma 1.
ART. 23
COPERTURA ASSICURATIVA
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli enti sono tenuti a
stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi,
di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del
dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con
la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e
2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla
guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non
possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni,
dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste
dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, qualora le richieste
superino il tre per cento delle unità in servizio presso
ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel
seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato
gli esami degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso,
successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad
esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti
universitari e post-universitari la condizione di cui alla
lettera a);
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1,
la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della
scuola media superiore, universitari o post-universitari.
3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi
per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità,
secondo l'ordine decrescente di età.
4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono
definite, se necessario in sede di contrattazione decentrata.
5. Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati
debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato
di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di
frequenza e quello degli esami sostenuti.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988 n. 395.
ART. 25
TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione
psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto
terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera
durata del ricovero presso strutture specializzate; per il
periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con
retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà
per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa
qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia
individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto
della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in
mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni
previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad essere
collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera
durata del progetto medesimo.
3. L'ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei
dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si
siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
ART. 26
TUTELA DEI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che
debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del
progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera
durata del ricovero presso strutture specializzate; per il
periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con
retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà
per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa
qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia
individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto
della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni
previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad essere
collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera
durata del progetto medesimo.
3. Gli enti, in attuazione delle vigenti normative, adottano
tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nelle attività
lavorative dei dipendenti portatori di handicap, anche attraverso
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
ART. 27
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268 è integrato con le seguenti disposizioni:
a) alla fine del comma 5 é aggiunto il seguente periodo:
<< Il libretto sanitario deve essere istituito dalle
amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore
incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali
settori>>;
b) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
<< 1 bis - Le amministrazioni devono prevedere visite
mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via
continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di
videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle
dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le amministrazioni
provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale
addetto in via continuativa all'uso dei videoterminali deve
essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per
periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non
cumulabili>>;
c) dopo il comma 1 bis é inserito il seguente:
<< 1 ter - Alle lavoratrici nei primi tre mesi di
gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con
visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al
provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino,
attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee
inidoneità>>;
2. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a
garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di
tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle
misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti
di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al
decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989,
unitamente alle amministrazioni, verificano anche attraverso i
propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e
promuovono la ricerca, l' elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
dipendenti.
1. I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268,
ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli enti assicurano mediante specifica disciplina, le condizioni
e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. I Comitati presieduti da un rappresentante dell'ente sono
costituiti da un componente designato da ognuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui
all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30
marzo 1989, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza
delle amministrazioni.
3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente,
anche tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le
pari opportunità, sono concordate le misure per favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione
delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare
riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei
servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni
funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve
tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più
qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la
generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità
di evoluzione professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti a norma del
comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale
del comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987 n. 268.
ART. 29
DIRETTIVE CEE
1. Rientra nelle competenze del comitato, di cui all' art. 28
la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per
l' affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in
particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle
libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti
che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
CAPO VI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 30
TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE
Disapplicato - Art. 47 CCNL
ART. 31
TEMPI E PROCEDURE
DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Disapplicato - Art. 47 CCNL
ART. 32
PROCEDURE DI PREVENZIONE
E COMPONIMENTO DEI CONFLITTI DI LAVORO
Disapplicato - Art. 47 CCNL
CAPO VII
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
ART. 33
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
DISAPPLICATO
- ART. 28 del CCNL 1998-2001 1. Al fine
di assicurare la maggiore funzionalità degli enti, le
aree di attività di cui all'allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984,
n. 665 sono articolate in conformità a quelle indicate
nell'allegato 1 del presente regolamento. Nelle predette
aree sono collocate le figure professionali ivi indicate
necessarie all'espletamento delle attività proprie di
ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti
del personale nella qualifica funzionale posseduta. |
5. La trasformazione dei posti apicali unici di organico nei
comuni fino a tremila abitanti ai sensi dell' articolo 26, comma
21, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494, può avvenire nelle aree tecnica, amministrativa,
contabile.
6. Gli enti di tipo 4 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347
devono prevedere nel proprio ordinamento almeno le seguenti aree:
- Area amministrativa;
- Area contabile;
- Area tecnica.
DISAPPLICATO - ART. 28 del CCNL 1998-2001 1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2
allegata al presente regolamento, sono ascritte alla
qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a
decorrere dal 1.10.1990. |
CAPO VIII
DIRIGENZA
ART. 37
ORARIO DI SERVIZIO DEI DIRIGENTI
Area contrattuale dirigenza
ART. 38
INDENNITA' DI FUNZIONE
1. Ai dirigenti ècorrisposta un'indennità di funzione
connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in
relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della
direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza
delle attività di studio, di consulenza propositiva e di
ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi;
alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico
conferito. L'indennità ècommisurata allo stipendio iniziale
secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.
2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al comma
1, lettere d) ed e), dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono assorbite
dall'indennità di funzione prevista dal comma 1.
3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia
preposto a direzione di struttura o di staff ècorrisposta
un'indennità pari al coefficiente 0,1.
4. Le singole amministrazioni, con i provvedimenti previsti dai
rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri
di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei
coefficienti della indennità da attribuire alle diverse
funzioni, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti
attuativi e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) coordinamento delle attività di direzione;
b) direzione di struttura;
c) direzione di progetto;
d) attività di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di
vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi
istituzionali;
e) carico di lavoro relativo all'incarico conferito.
5. Il personale dirigenziale èescluso dalla fruizione degli
istituti incentivanti previsti dall'art. 6, ivi compreso il
compenso per lavoro straordinario.
6. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre
inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il
personale dirigente continua a percepire le indennità di
funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'art. 34,
comma 1, lettere c) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, nonché gli eventuali compensi
correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì
a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30
giugno 1990.
ART. 39
RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI
Area contrattuale dirigenza
ART. 40
COMPITI DEI DIRIGENTI NELLA GESTIONE DEL FONDO
PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI
Area contrattuale dirigenza
CAPO IX
PERSONALE DELLA SCUOLA
ART. 41
PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE
1. L'orario dell'attività didattica (rapporto diretto
insegnante-bambini) é di trenta ore settimanali e, nel rispetto
del predetto limite é articolato in maniera da coprire l'intero
arco di apertura delle scuole .
2. L'orario di apertura delle scuole ed il calendario sono
fissati in sede di contrattazione decentrata tenuto conto della
normativa ministeriale. Il calendario non può comunque superare
le quarantadue settimane annue.
3. Il calendario, sulla base della normativa ministeriale, deve
prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua; in tale periodi e
negli altri di chiusura delle scuole il personale è a
disposizione dell'ente per attività connesse alla qualifica
funzionale rivestita.
4. Le restanti ore costituiscono un monte da destinare, sulla
base di accordi decentrati, all'organizzazione del lavoro; alla
programmazione didattica; alla gestione sociale;
all'aggiornamento professionale.
5. Sono disciplinati con apposito regolamento, sulla base della
contrattazione decentrata, i seguenti punti: il numero dei
bambini per ciascuna sezione che non deve essere superiore a 25;
in presenza di bambini portatori di handicap il rapporto é
ridotto in relazione al numero ed alla gravità dei casi
prevedendo, in aggiunta o in alternativa l'insegnante di
appoggio.
6. Il numero degli insegnanti titolari deve essere di due per
sezione, salvaguardando la compresenza e prevedendo la loro
sostituzione in caso di vacanze di organico, assenze per motivi
di salute, maternità o altre cause accertate.
7. La sostituzione dovrà essere assicurata tramite l'istituto
della supplenza con le modalità e le norme previste per la
scuola statale, da recepire con apposito regolamento a seguito di
contrattazione decentrata.
ART. 42
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO
1. Il rapporto diretto educatore-bambino é di trenta ore
settimanali.
2. Nel rispetto del limite predetto, l'orario deve essere
articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura degli
asili nido.
3. L'orario di apertura degli asili nido ed il calendario sono
fissati in sede di contrattazione decentrata. Il calendario non
può comunque superare le quarantadue settimane annue.
4. Il calendario deve prevedere l'interruzione per Natale e
Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura degli asili il
personale é a disposizione dell'ente per attività connesse alla
qualifica funzionale rivestita.
5. Le restanti ore costituiscono un monte da destinare sulla base
di accordi decentrati, all'organizzazione del lavoro; alla
programmazione didattica; alla gestione sociale;
all'aggiornamento professionale.
6. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere
superiore ad uno a sei in relazione alla frequenza massima, nel
quadro della normativa regionale vigente e tenuto conto
dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio,
garantendo le sostituzioni del personale educativo per assenze a
qualsiasi titolo, anche brevi.
7. In presenza di bambini portatori di handicap il rapporto é
ridotto in relazione al numero ed alla gravità dei casi
prevedendo, in aggiunta o in alternativa il personale di
appoggio.
8. L'orario di apertura del servizio e l'articolazione
dell'orario di lavoro del personale é definito con apposito
regolamento da emanare a seguito di contrattazione decentrata,
tenuto conto delle esigenze degli utenti.
9. Per la realizzazione di interventi connessi alla
programmazione ed all'azione educativa, gli enti, previa
contrattazione decentrata, individuano apposite figure tecniche
di supporto anche al livello psico-pedagogico.
CAPO X
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 43
NUOVI STIPENDI
Disapplicato - Art. 47 CCNL
ART. 44
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
Disapplicato - Art. 47 CCNL
ART. 45
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Disapplicato - Art. 47 CCNL
IL COMMA SOTTO RIPORTATO VALE SOLO PER IL CONTRATTO AREA
DIRIGENZA
8. Per tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i
custodi delle carceri mandamentali, le indennità di cui all'art.
34, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono incrementate di lire
400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1°
ottobre 1990.
ART. 46
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
Disapplicato - Art. 47 CCNL
ART. 47
INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI
Disapplicato - Art. 47 CCNL
CAPO XI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
ART. 48
ASSENZE OBBLIGATORIE
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal
lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971 n.
1204 sono garantite oltre al trattamento economico ordinario, le
quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla
professionalità ed alla produttività.
ART. 49
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 34, comma
1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268, non compete, durante l'orario di servizio a
qualsiasi titolo prestato. Detta indennità é frazionabile in
misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in
proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tale caso del
10%. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo
spetta un riposo compensativo, senza riduzioni del debito orario
settimanale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e
g) del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268, si applicano anche alle Camere di Commercio.
3. In relazione alle attività istituzionali delle Camere di
Commercio, i bandi di concorso devono specificare i diplomi di
laurea richiesti per le qualifiche funzionali settima e
superiori.
4. Per le camere di commercio continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell' art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, intese
alla attuazione di specifici progetti finalizzati, di durata
predeterminata, per la realizzazione di nuovi servizi, con l'
ausilio di personale appositamente reclutato secondo le procedure
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
marzo 1989, n. 127. I relativi finanziamenti non confluiscono nel
fondo di cui all' art. 5.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le
province possono prevedere, in relazione al proprio ordinamento,
l' istituzione di unità operativa complessa cui proporre i
segretari economi che nello svolgimento dei compiti propri della
qualifica rivestita siano incaricati di funzioni di direzione e
coordinamento.
ART. 50
NORMA FINALE DI RINVIO
1. Restano confermate ed approvate anche per il periodo
antecedente, ove non modificate o sostituite dal presente
regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347, 31 maggio 1984 n. 665, 13
maggio 1987 n. 268 e 17 settembre 1987 n. 494. In relazione alle
esigenze di omogeneizzazione alla disciplina di comparto, il
decreto interministeriale 12 luglio 1982, riguardante il
personale delle camere di commercio, sarà modificato con la
procedura prevista dalla normativa vigente, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
2. I commi 1 e 2 dell' articolo 21 e l' articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 sono
abrogati.
ART. 51
COPERTURA FINANZIARIA
1. L'onere derivante dalla applicazione del presente
regolamento è valutato:
a) per le province, i comuni e le comunità montane, in lire
2.089 miliardi per l' anno 1990, ivi compreso l' onere per gli
anni 1988 e 1989 ed al netto dell' importo di lire 1.419 miliardi
quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto
legge del 24 luglio 1990, n. 200 , ed in lire 3.319 miliardi per
l' anno 1991; i suddetti oneri - al netto delle quote da coprire
con le minori spese derivanti dalla legge 29 dicembre 1988, n.
554, e della quota dell' aumento contrattuale già riconosciuta
in sede di definizione dei trasferimenti agli enti locali - si
riducono per il periodo 1988 - 1990 a lire 1.449 miliardi ed a
decorrere dal 1991 a lire 2.503 miliardi;
b) per le camere di commercio, in lire 46 miliardi per l' anno
1990, ivi compreso l' onere per gli anni 1988 e 1989, ed in lire
41 miliardi per l' anno 1991.
2. Ai predetti oneri provvedono gli enti interessati, all' uopo
parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio
provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello
Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche
attività svolte dai medesimi.
3. Al fine di concorrere al finanziamento dei predetti oneri i
trasferimenti dello Stato previsti dalle vigenti disposizioni per
gli enti sottoindicati, già aumentati ai sensi dell' articolo 1,
comma 4, del decreto legge 24 luglio 1990, n. 200, sono
ulteriormente integrati di lire 1.449 miliardi e lire 2.503
miliardi, rispettivamente, per l' anno 1990 e per l' anno 1991
per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi
tra i singoli enti con le modalità di cui all' articolo 2 bis
del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.
4. All' onere di lire 1.449 miliardi per l' anno 1990 e di lire
2.503 miliardi per l' anno 1991 derivante dall' applicazione del
comma 3, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l' anno 1990 e corrispondente capitolo per l' anno
successivo.
5. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 52
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1990
Registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 1990.
(1) Nota all'art. 2
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 15.
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme.
Art. 2. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il
godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o
vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del
figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la
posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in
albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con
le modalità di cui all'articolo 20.
(2) Nota all'art. 5 D.P.R. 41/86 - Art. 23 - Comma
8
8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le
economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei
trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano
acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a
favore dei bilanci degli enti stessi.
LEGGE 910/86 - Art. 8 - Comma 9
9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il
finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla
promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del
lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e
riorganizzazione dei servizi.
(3) Nota all'art. 10 Disposizioni in materia di
pubblico impiego. LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554, commi 6 e
seguenti:
6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire,
con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti
di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili
professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla
settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per
eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito
delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla
legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo
interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione
fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del
catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali,
dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e
del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa
del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di
assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi
di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed
altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori
esigenze concernenti settori da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei
predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili
professionali che richiedano il solo requisito della scuola
dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste
dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il
restante personale si provvede garantendo la pubblicità del
reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale contenendo l'indicazione del numero delle
unità richieste e dei requisiti culturali e professionali
necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le
modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti,
nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni
parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di
progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche
professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non
inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli
organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono
conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti
qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il
relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, e posto a carico delle
disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle
eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso
d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni
compensative.
8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le
amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo
determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo
di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a
tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e
delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi
rapporto con le amministrazioni interessate.
(4) Nota all'art. 34 La normativa di cui
all'articolo 34 è stata integrata dall'articolo 9 del D.L.
22/9/1990 che recita:
<<I posti di organico relativi ai profili professionali
dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima
applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica
e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area
stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai
dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la
disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del Dpr 25
giugno 1983, n. 347>>.
(5) Nota all'art. 41 La sentenza del Consiglio di
Stato Sez. V del 25 novembre 1988 n. 773 recita quanto segue:
<< L'articolo 6 DPR 25 giugno 1983 n. 347, nella parte in
cui fissa l'orario di lavoro settimanale per i dipendenti degli
Enti locali, si riferisce al solo personale che svolge funzioni
amministrative, con orario fisso di lavoro, il cui orario di
servizio è, di norma, più breve rispetto alla generalità dei
pubblici dipendenti>>.
DISAPPLICATO
- ART. 28 del CCNL 1998-2001
AREA AMMINISTRATIVA |