ARTICOLO 1.
1. L'articolo 12 del CCNL
stipulato il 6 luglio 1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12 RAPPRESENTANZE SINDACALI NEI
LUOGHI DI LAVORO.
1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) costituite ai sensi dei
protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14
e 16 giugno e 22 settembre 1994, e dell'accordo A.RA.N. - Organizzazioni
sindacali del comparto del 26 maggio 1994 e, in attesa delle elezioni
delle RSU, le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'articolo
19 della legge n. 300 del 1970. Per le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto resta ferma l'applicabilità dell'articolo 19 della
legge n. 300 del 1970, anche dopo le elezioni delle RSU, limitatamente
all'esercizio dei diritti e delle prerogative a queste non trasferiti ai
sensi dei relativi protocolli d'intesa e dell'accordo di comparto del 26
maggio 1994;
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'articolo 19 della
legge n. 300 del 1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai
protocolli di cui alla lettera a). 2.
Il dipendente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di
cui al comma 1 non fa parte della delegazione trattante di parte
pubblica".
ARTICOLO 2.
1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'articolo 12, è
aggiunto il seguente articolo 12-bis:
"Articolo 12-BIS CONTRIBUTI SINDACALI.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del
dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata
ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali".
ARTICOLO 3. 1. Nel CCNL stipulato il 6
luglio 1995, dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente articolo 14-bis:
"Articolo 14-BIS PERIODO DI PROVA.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad
un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: due mesi per le
qualifiche fino alla quarta; sei mesi per le restanti qualifiche. Possono
essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già
superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli
altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai
sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di
malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di
servizio si applica l'articolo 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti
non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né
di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione
previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità
ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del
comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del
posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso
rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza".
ARTICOLO 4.
1. L'articolo 16 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il
personale del comparto Regioni - Autonomie locali è così modificato:
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) in
sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i
quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante
periodo di conservazione del posto, compresi i casi di distacco sindacale.
Si prescinde dal limite dei quarantacinque giorni per la sostituzione del
personale dei centri di formazione professionale delle regioni, delle
scuole degli enti locali e del personale degli asili nido, secondo le
vigenti disposizioni, anche regolamentari, nonché in tutti gli altri casi
in cui sussistano particolari motivi di urgenza";
la lettera c) del comma 1 è così sostituita: "c) per assunzioni
stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni; per particolari punte
di attività; per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi;
per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati, secondo
la disciplina di cui alla legge n. 554/1988, al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 127/1989, e all'articolo 3, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 268/1987, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio"; al comma 6 è
aggiunto il seguente alinea: "in tutti i casi di assunzioni a tempo
determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la
brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto
dell'articolo 14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, il
contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto
immediato, salva l'applicazione dell'articolo 2126 del codice
civile"; il comma 8 è così sostituito: "8. Il termine del
contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con
il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non
superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia
richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla
stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
tempo determinato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un
periodo superiore a quindici ovvero a trenta giorni dalla data di scadenza
di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei
mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni
successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del
presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono
nulli". 2. Nel testo dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del CCNL
stipulato in data 6 luglio 1995, sono soppresse le parole ", articolo
7, comma 6, legge n. 554 del 1988,".
ARTICOLO 5. 1. Nel titolo III del CCNL stipulato il
6 luglio 1995, dopo il capo V, è aggiunto il capo VI - Mobilità, con il
seguente articolo 27-bis: "Articolo 27-BIS ACCORDI DI MOBILITÀ.1.
In applicazione dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo n.
29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni
sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità
dei dipendenti tra le stesse amministrazioni. 2. Gli accordi di mobilità
di cui al comma 1, possono essere stipulati: per prevenire la
dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; dopo la
dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la
dichiarazione di messa in disponibilità. 3. A decorrere dalla data della
richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare
la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di
ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per sessanta giorni. La
mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche
dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di
mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte
dell'amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Per la
stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione
di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di
ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché
da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La
delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta
dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 6, comma 3, del
CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, anche se gli accordi di mobilità
sono stipulati tra regioni o tra enti di regioni diverse. 5. Gli accordi
di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le
seguenti indicazioni minime: a) le amministrazioni riceventi ed i posti
messi a disposizione dalle medesime; b) le amministrazioni cedenti e le
posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato
alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già
dichiarato in esubero; c) i requisiti culturali e professionali nonché le
abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di
appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle
amministrazioni riceventi; d) il termine di scadenza del bando di
mobilità; e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento
professionale occorrenti; f) le forme di pubblicità da dare all'accordo
medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa
in luogo accessibile a tutti. 6. Gli accordi di mobilità sono
sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna
amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
competenti organi, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto
legislativo n. 29 del 1993. 7. La mobilità è disposta nei confronti dei
dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità
all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione,
unitamente al proprio curriculum. 8. Il dipendente è trasferito entro il
quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti
richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle
posizioni funzionali dal I al VI livello, la scelta avviene mediante
compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio
complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione
personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di
VII e VIII livello, l'amministrazione di destinazione opera le proprie
scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del curriculum
professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato
in relazione al posto da ricoprire. 9. Il rapporto di lavoro continua,
senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente
sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle
vigenti disposizioni. 10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero
ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può
riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di
appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente
possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti
di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il
dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con
riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore, a
seguito dei futuri miglioramenti. 11. Le amministrazioni che intendono
stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di
rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'articolo 50,
comma 7, del decreto legislativo n. 29/1993. 12. Le amministrazioni
trasmettono gli accordi di mobilità stipulati ai sensi del presente
articolo all'osservatorio di cui all'articolo 11, comma 4, del CCNL
stipulato in data 6 luglio 1995".