COMPARTO
REGIONI-ENTI LOCALI
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART. 1
Servizi Pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli
file 1 e 2 della legge 12 giugno
1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di
cui all'art. 5 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le
modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il
regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi
agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione
delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per
assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione
del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite
strutture a carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della
macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da
macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e
allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi),
idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto
intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli impianti,
nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto numero di
personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di
pronto intervento ove normalmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente
all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia
degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale
adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di
trattamenti sanitari obbligatori;
b) attività antinfortunistica e di pronto intervento;
c) attività della centrale operativa;
d) vigilanza casa municipale;
e) assistenza al servizio di cui al punto 8) in caso di sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei
beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti
retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla
compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi
previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito
solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi
del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5
e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di
settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza,
confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici:
- sciopero riguardante tutte o una sola delle categorie di lavoratori impiegati
nel servizio e di durata inferiore all'intera giornata: collocazione oraria
dello sciopero all'inizio o al termine del turno in modo da garantire la
continuità del servizio e la preparazione e somministrazione dei pasti, ove
previste;
- sciopero per l'intera giornata riguardante solo il personale non insegnante:
il servizio è aperto all'utenza e dovranno essere garantiti i servizi minimi
relativi all'accesso, alla tutela dei minori e alla somministrazione dei pasti,
ove previsti.
Sono comunque garantite nella loro interezza, secondo quanto previsto dall'art.
2, le prestazioni relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi
quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e
relative valutazioni, nei termini e con le modalità previsti dal calendario
scolastico. Nel caso di sciopero in istituti scolastici in cui operi anche
personale appartenente al comparto degli Enti Locali, i servizi minimi
essenziali sono garantiti secondo la disciplina prevista dalle specifiche
disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. Gli accordi di cui
all'art. 2 sono stipulati dalle competenti Amministrazioni, di concerto con
l'Autorità scolastica, con le Organizzazioni Sindacali del comparto.
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono
garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi
comunali riconosciuti tra quelli essenziali.
20) - rilascio certificati e visure dal registro ditte e imprese con diritto di
urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce
(carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
Tali prestazioni sono garantite limitatamente alle scadenze di legge, ove
previste.
- registrazione brevetti.
3. Le prestazioni di cui ai numeri 6, 7, 8 , 9 e 12
lettera e) sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via
ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
ART. 2
Contrattazione decentrata e contingenti di personale
1. Ai fini dell'articolo 1
sono individuati per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi
minimi essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati
dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili
inerenti ai servizi medesimi, mediante contratti decentrati, stipulati per
ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 45, commi 1, 4 ed 8
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di
comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata,
individuano:
a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente
contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità,
tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, da esonerare
dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a
livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità dei contratti decentrati di cui al comma 2, i dirigenti
responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli
ordinamenti di ciascuna amministrazione, in occasione di ogni sciopero,
individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra
definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati
dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto
giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il
diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti
assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui
all'articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente
contrattazione decentrata.
ART. 3
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le
rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i
servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle
amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni,
precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di
revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto
deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di
scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere
comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida
su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli
organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area
interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità
dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle
amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza
e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la
stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno
in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra
un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con
svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturale.
ART. 4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Il contratto collettivo
nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e
la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si
astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei
lavoratori interessati al conflitto.
PARTE
PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
amministrazioni del comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593.
2. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente
contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti
normativi.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997
per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995
per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'all'art. 51, commi 1 e 2 del
D.Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle
amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'A.RA.N.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma
2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo. La disdetta per la parte
pubblica avviene nel rispetto delle intese e dei pareri di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs.
n. 29 del 1993.
5. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.
TITOLO
II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3
Obiettivi e strumenti
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo decentrato
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 5
Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 6
Composizione delle delegazioni
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
CAPO
II
INFORMAZIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 7
Informazione
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
1. In materia di pari
opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 7 del DPR 13 maggio 1987
n. 268 e dell'art. 28
del DPR 3 agosto 1990 n. 333.
2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale sono oggetto di contrattazione decentrata, secondo le modalità
degli artt. 5 e 6, anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2 sono oggetto di
informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del
1993 e con le procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente
contratto.
1. L'Amministrazione, con le
modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c) procede alla consultazione:
delle rappresentanze di cui all'art. 12, nel caso previsto dall'ottavo comma
dell'art. 59 del D.Lgs. n.
29 del 1993 e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge
o contrattuali;
del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
ART. 11
Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del
lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono
essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali
ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi
delle norme richiamate nell'art. 9, svolgono i compiti previsti dal presente
comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni
negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza
femminile.
3. E' costituita una Conferenza Nazionale con
rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza dei Presidenti delle Regioni,
delle Associazioni o Unioni degli altri Enti del comparto e delle
Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, almeno 2 volte l'anno, sono
verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività.
4. Le Regioni e le Associazioni o Unioni regionali degli altri Enti del
Comparto e le Organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un
Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità
relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di
processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di
formazione e aggiornamento professionale.
CAPO
III
DIRITTI SINDACALI
ART
. 12 Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) costituite ai sensi dei
protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16
giugno e 22 settembre 1994, e dell'accordo A.RA.N - Organizzazioni sindacali
del comparto del 26 maggio 1994 e, in
attesa delle elezioni delle RSU, le rappresentanze sindacali individuate ai
sensi dell'art. 19 della
legge 300 del 1970. Per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della legge 300 del
1970, anche dopo le elezioni delle RSU, limitatamente all'esercizio dei
diritti e delle prerogative a queste non trasferiti ai sensi dei relativi
protocolli d'intesa e dell'accordo di comparto del 26 maggio 1994.
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300 del
1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui
alla lettera a).
2. Il dipendente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di
cui al comma 1 non fa parte della delegazione trattante di parte pubblica.
ART. 12 bis
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà
di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta,
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del
dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
CAPO
IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del
1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su richiesta della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni o delle Associazioni o Unioni rappresentative degli
altri enti del comparto.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29
del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti,
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del
D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n.
29 del 1993.
TITOLO
III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e
del presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle
tipologie di cui all'art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare
la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto
di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta
giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del
D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del
dipendente, l'art. 15, comma 8.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di
applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei
candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti
di nomina previsti dagli artt.
17 e 28 del D.P.R.
del 9 maggio 1994, n. 487.
1. Il dipendente assunto in
servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata
è stabilita come segue;
- 2 mesi per le qualifiche fino alla quarta;
- 6 mesi per le restanti qualifiche.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già
superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri
casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi
dell'art. 72 del D.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL
sottoscritto il 6.7.1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi
del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma
3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno
di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove
maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Comma sostituito dall'art. 20 delle code contrattuali 9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza. |
CAPO
II
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
ART. 15
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Tutte le Amministrazioni
possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su
richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a
tempo parziale.
2. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono
superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con esclusione dei profili
professionali indicati nel comma 4 e, comunque, entro i limiti di spesa massima
annua previsti per la dotazione organica medesima.
Le amministrazioni determinano tali contingenti, sulla base delle domande degli
interessati, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa
vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se a tempo determinato, non
può essere costituito relativamente a profili che comportino l'esercizio di
funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque
denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione
non opera nei confronti del personale in servizio che, pur appartenendo ad uno
dei profili in questione, non svolga le predette
funzioni. La trasformazione dei posti e l'individuazione dei profili di cui al
presente comma è effettuata dall'amministrazione che ne informa le
organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere
inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle
frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei
posti di organico a tempo pieno trasformati ai sensi del comma 2 . Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a
tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, sulla base delle seguenti tipologie
prescelte dall'amministrazione, per il potenziamento dei propri servizi anche
nelle ore pomeridiane:
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese,
o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale
da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno).
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla
prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
8. Al personale occupato a tempo parziale è consentito, previa motivata
autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro
che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.
9. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità
integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di pari anzianità.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art.
18. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo
pieno a tempo parziale e viceversa deve risultare da atto scritto e deve
contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al
comma 6 . Per la trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti
previsti dal comma 2, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17
marzo 1989, n. 117.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art.
8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Dalla data di stipulazione del presente contratto rimangono in vigore l'art. 1, commi 2 e 3, l'art.
2, commi 2 e 3, e gli artt.
7, 9 e 10 del DPCM 17
marzo 1989 n. 117.
ART. 16
Assunzioni a tempo determinato
1. In applicazione e ad
integrazione di quanto previsto dalla legge 230/1962 e successive
modificazioni e dall'art. 23,
comma 1, della L. n. 56/1987, l' Amministrazione può stipulare contratti
individuali per l' assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti
casi:
a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i 45 giorni
consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del
posto, compresi i casi di distacco sindacale. Si prescinde dal limite dei 45
giorni per la sostituzione del personale dei centri di formazione professionale
delle Regioni, delle scuole degli enti locali e del personale degli asili nido,
secondo le vigenti disposizioni, anche regolamentari, nonché in tutti gli altri
casi in cui sussistano particolari motivi di urgenza.
b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, sia
nell'ipotesi di astensione obbligatoria, sia in quella di astensione
facoltativa previste dalle leggi 1204
del 1971 e 903 del 1977;
c) per assunzioni stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni; per
particolari punte di attività; per esigenze straordinarie, nel limite massimo
di sei mesi; per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati,
secondo la disciplina di cui alla L.
554/1988, al DPCM 127/1989,
e all'art. 3, comma 4, del
DPR n. 268/1987, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il
personale in servizio;
d) temporanea copertura di posti vacanti nelle singole qualifiche per un
periodo massimo di sei mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso
o sia già stata avviata la procedura di selezione per la copertura degli
stessi.
2. Per la selezione del personale da reclutare, le amministrazioni applicano i
principi previsti dall'articolo
36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al
preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o, prima di tale
data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito avente diritto alla
conservazione del posto.
5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale
per le figure per le quali tale rapporto può essere costituito.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico
e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le
seguenti precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli
artt. 21 e 22 in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n.
463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.
I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 21, salvo che non
si tratti di periodo di assenza inferiori a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione
del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non
può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 21;
- possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10
giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 19, comma 3.
- in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie
e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile
applicare il disposto dell'art. 14, comma 5, del CCNL stipulato in data
6.7.1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti
nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione
dell'art. 2126 del c.c..
7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
8. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente
prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo
non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia
richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo
superiore a quindici ovvero a trenta giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di
fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine
intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o
il rinnovo del contratto a termine sono nulli.
9. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
CAPO
III
STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 17
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di
lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le
Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al
pubblico; l'articolazione dell'orario è determinata, previo esame con le
Organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990 n. 142 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo
anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene
determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane
- miglioramento della qualità delle prestazioni
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni
- rispetto dei carichi di lavoro.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di
flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di
lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di
inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le
facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in
servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di
lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore
settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di
riferimento;
c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in
prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 268 del
1987;
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi,
in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli
uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai
sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
5. L' osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata
mediante controlli di tipo automatico.
1. Il dipendente ha diritto,
in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale
periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo
1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione
dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni,
il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi
dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo
1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate
di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 19
conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno
solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto
conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può
frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel
rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente
che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di
ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di
servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate
per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con
le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31
dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate
che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in
grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,
il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in
relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termine
di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse.
CAPO
IV
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 19
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente
sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare
debitamente:
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove: giorni otto all'anno;
lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado: giorni tre consecutivi per evento;
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3
giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari
debitamente documentati, compresa la nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. I permessi di cui all'art.
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini
del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le
ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore
mensili.
COMMI SOSTITUITI
DALL' Art.17 - Congedi
dei genitori (code contrattuali) 7. Alle lavoratrici madri
in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché
le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti. |
9. Il dipendente ha, altresì,
diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizione di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613
per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la
partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato
mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
11. Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale
del congedo straordinario vigente nel comparto.
1. Il dipendente, a domanda,
può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità
organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia
costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le
36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per
garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere
effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata
lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal
dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato
recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
1. Il dipendente non in
prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto
periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni
precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi
in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle
sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999". (introdotto, a modifica, dalle code contrattuali)
Comma inserito dall'art. 13 del CCNL 2° biennio 2000-2001 4.bis.Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. |
Vecchio testo 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento. Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. |
5. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da
TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si
assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con
esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le
malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al
dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato
nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori
6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7.bis. In caso di patologie gravi che
richiedano, terapie salvavita, ed altre assimilabili, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti
affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura
Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente
articolo".
(introdotto
dalle code contrattuali)
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo
comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
11. Il dipendente che durante l'assenza , per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è
versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla
stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere
"a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze
per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto,
nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla
stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di
riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione
del contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore
del presente contratto, si applicava l'art. 18 del DPR n. 347 del
1983, il trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di cui
al comma 7, lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del
presente contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera
a) dello stesso comma.
ART. 22
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta
ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi
1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio come
determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 21. Nel caso in cui l'amministrazione
decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da
tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta
alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo.
4. Nel caso di lavoratori che, non
essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova
applicazione l'art. 1,
comma 7, della legge n. 68/1999. (comma introdotto dalle code contrattuali)
CAPO
V
NORME DISCIPLINARI
ART. 23
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(così
modificato dall'art. 22 del CCNL 2002-2005- Prima "Doveri del
dipendente")
1. Il dipendente conforma la
sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua
altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro
contenuti nel codice di condotta allegato. (così
integrato dall'art. 22 del CCNL 2002-2005)
2. Il dipendente si
comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990
n.241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia
titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241,
dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché
attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al DPR del 28 dicembre 2000,
n. 445 in tema di
autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli
utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che
ritardino il recupero psico - fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia
palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il
dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato
ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
l) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed
automezzi a lui affidati;
m) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non
siano di servizio;
n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente,
la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,
salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri o i suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.(così integrato dall'art. 22 del
CCNL 2002-2005)
ART. 24
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte
dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 23 del presente contratto
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci
giorni;
e)
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad
un massimo di sei mesi;(così integrato dall'art. 23 del CCNL
2002-2005)
e) licenziamento con
preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono:
a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto;
b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto.”
così modificato dall'art. 23 del CCNL 2002-2005
Testo del comma
sostituito CCNL 6.7.95 |
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, del D.Lgs. n.165 del 2001, la
sanzione da comminare non sia di sua competenza, il capo della struttura, ai
fini del comma 2, segnala entro dieci giorni, all'ufficio competente, ai sensi
del comma 4 dell'art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine
predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto
tenuto alla comunicazione.
“4 bis. Qualora, anche nel corso del
procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare
non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la
contestazione scritta dell’addebito.”
(così
integrato dall'art. 23 del CCNL 2002-2005)
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso
a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data
della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro
tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 25, nel rispetto dei
principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le
infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che
non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
“9 bis. Con riferimento al presente articolo sono da
intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento
disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano
la certezza delle situazioni giuridiche”.
(così integrato
dall'art. 23 del CCNL 2002-2005)
ù
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del decreto legislativo
n. 29/1993, in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi
arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione
tra enti.
L'art. è stato sostituito dall'art. 24 del CCNL 2002-2005 - in grassetto colorato le modifiche introdotte
1. Nel rispetto del principio
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del
2001e successive integrazioni e o modificazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo
al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5 e 6, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione
o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se
le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei
beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto
dall' articolo 6 della
Legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati.
Eliminato sub. g)
del CCNL 6.7.95, che diceva: |
L'importo delle ritenute per
multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente
e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai
terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico fisico durante lo
stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o
terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero,
ai sensi dell'art. 1 della L. 300
del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione
agli utenti o a terzi;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel
comma 5 e
6, anche se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste
nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi, di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatato salvo quanto previsto al
successivo comma 8, lettera a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto
dei modelli di relazioni sindacali previsti,
in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente
quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per
un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio
si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità,
nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente
rendimento o fatti, dolosi o colposi,
che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona
diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva
nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro
j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria
dell'Ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e
inadempienze nell'erogazione dei servizi all'utente.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55,
modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione
ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 24, comma 2, deve essere
avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso
fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad
una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna,
il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma
2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro
180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita
con altre.
11. Il codice di cui al comma 10 deve essere pubblicato tassativamente entro
quindici giorni dalla data di cui all'art. 2 comma 2 e si attua dal
quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
ART. 26
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove
riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore
a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di
servizio.
ART. 27
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'articolo 25 commi 6 e 7.
3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale
di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui
al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92
n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 25 commi
8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile
e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio,
comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula
piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
CAPO
VI
MOBILITA'
ART. 27 bis
Accordi di mobilità
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
CAPO
VII
ESTENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 27 ter
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già
disciplinati negli artt. 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6.7.1995, ha
luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell' anzianità massima di servizio previsti dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
ART. 27 quater
Obblighi delle parti
1. Nel primo caso di cui alla
lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente
al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica
comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso
di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter l'amministrazione può risolvere il
rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in
servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del
verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione
scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
PARTE
SECONDA
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
ART. 28
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione
del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1 si compone delle seguenti
voci:
A - trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità integrativa speciale;
4) livello economico differenziato;
B - trattamento accessorio:
1) compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 31, comma 2, lettera
a);
2) compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
di cui all'art. 31, comma 2, lettera e) e all'art. 33;
3) premi per la qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 31, comma
2 lettera d) e all'art. 34;
4) indennità speciali previste:
dall'art 31, comma 2, lettera b);
dall'art 31, comma 2, lettera c) e dagli artt. 35 e 36;
dall'art. 37;
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare
ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
ART. 29
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 43 del DPR 3 agosto 1990 n. 333, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438/92, sono ulteriormente incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica |
I |
L. |
94.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995. Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi stipendi
tabellari annui sono rideterminati negli importi indicati nella tabella allegato A.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti
mensili:
Qualifica |
L. |
66.000 |
|
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento
dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.
ART. 30
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità di cui
all'articolo 27, comma 6 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale -
risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio e di
licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
ART. 31
Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART.32
Risorse aggiuntive ed economie di gestione
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 33
Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART.
34
Fondo per la qualità della prestazione individuale
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 35
Indennità di area direttiva
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 36
Indennità per il personale che operi in particolari posizioni
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
1. Dal 1° dicembre 1995 le
seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri
mandamentali, inquadrato nella V qualifica funzionale: L. 1.030.000 annue lorde
a titolo di integrazione tabellare;
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle
carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo
5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: £. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12
mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di
cui all'articolo 5 della
citata legge n. 65 del 1986 L. 930.000 per 12 mesi;
c) al personale educativo degli asili nido: L. 900.000 annue lorde;
d) al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti
di cattedra (insegnanti tecnico pratici), ai docenti delle scuole secondarie
delle amministrazioni di cui all'art. 1: L. 900.000 annue lorde;
e) al personale docente dei centri di formazione professionale delle
amministrazioni di cui all'art. 1, che svolga attività di insegnamento, in aula
o in laboratorio, ai sensi del 5° comma dell'art. 48 DPR n.
268 del 1987: L. 900.000 annue lorde.
2. Al personale insegnante delle scuole materne compete altresì un'indennità di
tempo potenziato, non utile ai fini previdenziali e pensionistici, collegata al
maggior orario di attività didattica prestata rispetto al corrispondente
personale statale, nella misura di L. 200.000 lorde mensili e per 10 mesi di
anno scolastico.
3. Le indennità previste alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e al comma 2
competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente
attività educativa e di insegnamento.
4. Sono confermate nell'importo di L. 1.500.000
l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica
funzionale dall'art. 45,
comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché le somme spettanti a titolo di
retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 44 del D.P.R. 333/1990.
5. Restano altresì confermate negli attuali importi le somme corrisposte a
titolo di livello economico differenziato, di cui all'art. 35 dello stesso decreto,
in atto percepite. Gli artt.
35 e 36 del DPR n. 333 del 1990 trovano applicazione sino alla revisione
dell'ordinamento di cui all'art. 42.
6. Le indennità di cui al presente articolo dal 1 dicembre
1995 assorbono sino alla concorrenza tutte le indennità percepite allo stesso
titolo.
7. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del DPCM 27 ottobre
1994 n. 770 competono la retribuzione tabellare nonché tutte le indennità
legate alla qualifica spettanti prima del distacco. Agli stessi dipendenti non
sono corrisposti i compensi legati alla produttività o comunque collegati
all'effettivo esercizio delle prestazioni.
ART. 38 Riassegnazione fondi salario accessorio
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
PARTE
TERZA
TITOLO I
NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
ART. 39
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono
ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni
dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione
di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia
all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra
parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo
delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente ,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art.
2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e
non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in
caso di malattia superiore a 15 giorni secondo la tabella n.1 allegata al
presente contratto.
ART. 40
Norma di collegamento alla legislazione regionale
1. I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali di approvazione dei medesimi accordi.
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 25, qualora più favorevoli, in luogo di quelle
previste dall'art. 78 del
Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3.
3. Alle infrazioni commesse nel periodo di cui all'art. 25, comma 11 si
applicano le disposizioni del comma 1.
ART. 42
Revisione dell'ordinamento
1. E' istituita una
Commissione composta da rappresentanti dell'A.RA.N. e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro,
con il compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di quanto
indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli elementi di conoscenza
sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di
formulare proposte per la revisione dell'ordinamento, con particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento professionale
vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con quelli vigenti in altri
settori pubblici e privati, tenendo conto anche della esperienza acquisita e
delle realtà presenti nei diversi paesi europei;
b) alla congruità dei profili professionali esistenti in relazione alle
esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con particolare
riferimento alle modalità del necessario riaccorpamento all'interno di ciascuna
qualifica funzionale senza che ciò comporti variazioni di natura economica;
c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche intervenute e che
si prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura
delle amministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in alcune aree
di inquadramento professionale.
2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commissione di cui al comma 1
con l'analisi di più specifiche esigenze dei singoli Enti, le Parti convengono
di dar luogo ad una sperimentazione su alcuni di essi. La sperimentazione avrà
ad oggetto la verifica della coerenza dell'attuale ordinamento con le esigenze
organizzative e gestionali degli enti medesimi approfondendo anche la
possibilità di percorsi di carriera dei dipendenti. La sperimentazione su dette
realtà avrà termine entro il 31 luglio 1995. Eventuali intese raggiunte tra le
parti stipulanti il presente contratto collettivo di lavoro saranno estese a
tutti gli enti del comparto o a categorie omogenee degli stessi che ne abbiano
le condizioni. La sperimentazione riguarderà un numero circoscritto di enti che
presentino equilibrio di bilancio ed abbiano concretamente avviato la
riorganizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del
1993, scelti tenendo conto della loro dimensione, della loro collocazione
territoriale, delle loro caratteristiche organizzative, della tipologia
istituzionale e di eventuali altre caratterizzazioni utili a fornire un quadro
rappresentativo dell'insieme del comparto. L'individuazione degli enti suddetti
sarà effettuata entro il 28 febbraio 1995 d'intesa fra le parti. A tal fine
l'A.RA.N. acquisirà elementi di valutazione e indicazioni da parte della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Associazioni o Unioni degli
altri enti del comparto. Al termine della sperimentazione le parti valuteranno,
tenendo conto delle proposte della Commissione, sentite le Associazioni degli
enti del Comparto, la possibilità di concordare innovazioni di carattere
generale sull'ordinamento professionale dei lavoratori. Le parti si impegnano a
concludere questa valutazione entro il 31 dicembre 1995, convenendo fin d'ora
che gli eventuali accordi raggiunti avranno decorrenza entro il 30.9.97.
3. Per l'area di vigilanza le parti riconoscono la necessità di considerare
approfonditamente gli elementi di criticità attinenti alla sua collocazione -
retributiva, giuridica, funzionale e normativa - anche alla luce del confronto
e della sperimentazione di cui ai commi precedenti, nonché del quadro
normativo, riservandosi di valutare proposte specifiche per affrontare le
stesse criticità e convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi abbiano
decorrenza entro il 30.9.97.
1. Per tutte le materie e gli
istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del
1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché degli
accordi di lavoro del comparto già recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica o con leggi regionali ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.
In caso di controversie trovano applicazione le disposizioni dell'art. 13.
2. Le parti concordano di confermare le modalità e le procedure vigenti in
materia di contributi sindacali, riservandosi, entro tempi da definire,
l'eventuale loro adeguamento contrattuale.
3. Entro il 31 marzo 1995 le parti si impegnano a disciplinare l'istituto della
mobilità ai sensi dell'art.
36 comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, dopo aver verificato le
interconnessioni con la mobilità interna e quella tra enti del comparto nonché
tra amministrazioni pubbliche diverse di cui al DPR 16 settembre 1994 n. 716 e
al decreto da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 52 della legge
24 dicembre 1993 n. 537.
ART. 44
Norme per i dipendenti del Comune di Campione d'Italia
1. Gli istituti giuridici ed
economici previsti per i dipendenti degli enti locali dal presente contratto si
applicano anche ai dipendenti del Comune di Campione d'Italia.
2. Sono confermate le disposizioni previste dall'art. 62, comma 2, del DPR n.
268 del 1987, riguardanti la perequazione del trattamento economico di
servizio dei dipendenti di detto comune e del suo segretario al franco
svizzero.
ART. 44 bis
Disposizioni particolari
1. Al personale che già nella
vigenza dei precedenti contratti ne era destinatario, continuano ad applicarsi
gli artt. 50 e 55 del DPR n. 268 del 1987,
nonché gli artt. 41 e 42
del DPR n. 333 del 1990, fatto salvo quanto di seguito disposto:
- l'art. 41, comma 3, del DPR n. 333 del 1990 è così sostituito: "Il
calendario, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per
Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il
personale è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento
programmate dall'ente o per attività lavorative connesse alla qualifica
funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza.";
- l'art. 41, comma 4, e l'art. 42, comma 5, del DPR n. 333 del 1990 sono così
sostituiti: "Del restante monte ore, almeno centoventi ore annue sono da
destinare all'organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla
gestione sociale, all'aggiornamento professionale.";
- l'art. 42, comma 4, del DPR n. 333 del 1990 è così sostituito: "Il
calendario prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e
negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività
di formazione e aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative
connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di
appartenenza.";
Le parti si danno atto che la disciplina del personale addetto alle istituzioni
educative e scolastiche, nonché del personale addetto alla formazione
professionale, presenta aspetti particolari la cui definizione avverrà con
apposito accordo entro il 31.5.1996, in previsione dell'anno scolastico
1996-1997, tenendo conto di alcune materie previste dal contratto della scuola
che possano essere rilevanti per il personale interessato.
2. Le Province che in applicazione dell'art. 49, comma 5, del DPR n.
333 del 1990 abbiano previsto, in relazione al proprio ordinamento,
l'istituzione di unità operative complesse e non abbiano ancora dato integrale
attuazione al disposto dello stesso articolo, possono tuttora darvi
applicazione anche ai fini dell'inquadramento del relativo personale.
3. Fino alla revisione dell'ordinamento prevista dall'art. 42, il livello
economico differenziato di cui agli artt. 35 e 36 del DPR n. 333
del 1990 può essere attribuito anche al personale individuato dall'art. 34,
comma 1, dello stesso DPR. Tale personale concorre a determinare la
percentuale di cui all'art. 35, comma 4, del DPR 333/1990. In conformità a
quanto previsto dall'art. 37, comma 5, gli importi dei livelli economici
differenziati, anche di nuova attribuzione, restano confermati nei valori
previsti dalla previgente disciplina, senza tener conto degli incrementi
stipendiali derivanti dall'applicazione dell'art. 29.
4. Ai sensi dell'art. 5
del DPCM n. 593 del 1993, il CCNL del personale del comparto
Regioni-Autonomie Locali si applica anche alle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) che non siano state individuate dalle
Regioni come svolgenti prevalente attività sanitaria. La Commissione di cui
all'art. 42 verificherà la situazione dei profili sanitari operanti presso le
IPAB e presso le altre eventuali strutture degli Enti Locali in rapporto ai
corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale.
5. Si conferma la piena vigenza, nel comparto, dell'art. 12 del DPR n. 347 del
1983 e dell'art. 68
del DPR n. 268 del 1987.
Art. 10 integrativo
1. Le disposizioni contenute
nell'art. 4, comma 1-secondo e quarto alinea- e comma 2, nell'art. 8, commi 2,
3 e 4, nell'art. 9, comma 1 (nella parte in cui non modifica precedenti
disposizioni), commi 2, 3, 4 e 5, hanno effetto dalla mezzanotte del 6 luglio
1995. Tutte le altre disposizioni del presente contratto hanno effetto dalla
data della sua sottoscrizione.
2. In relazione alle materie disciplinate nei precedenti articoli, ad
integrazione di quanto previsto nell'art. 47 del CCNL del 6.7.1995, sono
inapplicabili, le seguenti disposizioni:
- art. 18 del DPR n. 333 del 1990 (contributi sindacali);
- art. 25 del DPR n. 347 del 1983 (periodo di prova);
- art. 124 del DPR n. 3 del 1957 (dimissioni).
ART. 45
Disposizioni particolari per gli Enti di piccole dimensioni
1. Per gli enti locali nei
quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica
dirigenziale, i poteri e le prerogative che il presente contratto attribuisce
al dirigente si intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni
degli Statuti o dei Regolamenti degli enti medesimi, al personale che, sulla
base dei singoli ordinamenti, è preposto a strutture organizzative di massima
dimensione, purché ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come
requisito di accesso, il titolo della laurea. L'esercizio di tali poteri e
prerogative non costituisce svolgimento di mansioni superiori.
2. Qualora non sussistano le condizioni per applicare la disposizione del comma
1, i summenzionati poteri e prerogative si intendono
riferiti al Segretario Comunale.
ART. 46
Personale addetto alle case da gioco
1. Sono confermate le disposizioni previste dall'art. 34 del DPR n. 347 del 1983 e dall'art. 63 del DPR n. 268 del 1987.
1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs.
n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili,
nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti
incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed
alle materie dalle stesse contemplate e in particolare le seguenti
disposizioni:
a) con riferimento all'articolo 2: art. 30 del DPR n. 333 del
1990;
b) con riferimento all'articolo 4: art. 31 del DPR n. 333 del 1990;
c) con riferimento all'articolo 5: artt. 25 e 27 del DPR n. 268 del
1987;
d) con riferimento all'articolo 6: art. 26 del DPR n. 268 del 1987;
e) con riferimento all'articolo 7: artt. 18 - 20 del DPR n. 13 del 1986; art.
29 del DPR n. 268 del 1987;
f) con riferimento all'articolo 9: art. 16 DPR 395 del 1988;
g) con riferimento all'articolo 10: art. 2 DPR n. 268 del 1987;
h) con riferimento all'articolo 12: art. 25 legge n. 93 del 1983;
i) con riferimento all'articolo 13: art. 28 del DPR n. 268 del 1987; art. 32
DPR n. 333/90; art. 21 del DPR n. 13 del 1986;
l) con riferimento all'articolo 14: art. 12 DPR n. 3 del 1957;
m) con riferimento all'articolo 15: art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, artt. 3,
4, 5 e 6 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117; art. 4 DPR n. 13 del 1986; art. 8 DPR
n. 347 del 1983; art. 14 DPR n. 268 del 1987;
n) con riferimento all'articolo 16: art. 4, lettera A) comma 1 e lettera B),
commi 6 e 7, del DPR 268 del 1987; art. 1 e 5 DPCM n. 127 del 1988; art. 3,
comma 23, L. n. 537 del 1993;
o) con riferimento all'articolo 17: art.11, commi da 1 a 11, del DPR 268 del
1987;
p) con riferimento all'articolo 18: art. 7 DPR n. 347/83; art. 4 DPR n. 395 del
1988;
q) con riferimento all'articolo 19: art. 15, comma 7, DPR n. 268 del 1987; art.
17 DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR n. 810 del 1980; art. 3, commi dal 37 al 41,
della L. n. 537 del 1993; e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94;
r) con riferimento all'articolo 20: art. 15 DPR n. 268 del 1987; art. 11 del
DPR n. 13 del 1986;
s) con riferimento agli articoli 21 e 22: artt. 17, 18 e 19 DPR n. 347 del
1983; art. 56 e 61 DPR n. 268 del 1987; art. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71
del DPR n. 3 del 1957; artt. dal 30 al 34 del DPR n. 686 del 1957; art. 3,
commi dal 37 al 41 della L. n. 537/93; e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n.
724/94;
t) con riferimento all'articolo 23: artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 del DPR n. 3
del 1957;
u) con riferimento agli articoli dal 24 al 27: art. 51, commi 9 e 10, L.
142/90; art. 16 DPR n. 333 del 1990;
v) con riferimento agli articoli dal 28 al 38: art. 34, comma 1, lettere a) e
b), del DPR n. 268 del 1987; artt. 5 (con effetto dal 1.1.96), 6 (con effetto
dal 1.1.96), 43, 44, 45, 46, 47, del DPR n. 333 del 1990.
2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali,
dalla data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR
n. 333 del 1990.
3. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dalle singole
amministrazioni del comparto, nell'esercizio di potestà legislativa o
regolamentare, che stabiliscano trattamenti normativi o economici speciali per
categorie di personale dipendente dalle amministrazioni stesse o che siano
comunque incompatibili con le disposizioni del presente contratto.
4. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il
personale dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza,
all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili
con il presente contratto.
ART. 48
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del
Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli
previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs.
n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n.412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli
previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga
dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione,
totale o parziale, dello stesso.
PREMESSA
|
|||||||
Voci retributive |
|||||||
Istituti C.C.N.L. |
Art.
31 |
Art.
31 |
Art.
31 |
Art.
31 |
Art.
31 |
Art.
37 |
Assegno |
tempo parziale |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
tempo parziale |
SI* |
NO |
SI* |
SI* |
SI |
SI |
SI |
tempo |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
ferie
|
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
permessi ex congedi |
NO* |
NO |
NO* |
NO* |
SI |
SI |
SI |
assenze malattia sup.15 gg. |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
astensione<br<
obbligatoria |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
astensione<br< facolativa |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
sospensione<br< cautelare |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
sospensione<br< cautelare |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
* pro-quota |
ALLEGATO A (riferimento 2° comma,
articolo 29)
STIPENDIO TABELLARE ANNUO A REGIME
(per 12 mensilità)
VIII LIVELLO 20.183.000VII LIVELLO 15.455.000VI LIVELLO 13.371.000V LIVELLO 12.141.000IV LIVELLO 10.729.000III LIVELLO 9.669.000II LIVELLO 8.457.000I LIVELLO 7.449.000
ALLEGATO
B (riferimento 2° comma, articolo 34)
PREMIO INDIVIDUALE
VIII LIVELLO 700.000
VII LIVELLO 630.000
VI LIVELLO 570.000
V LIVELLO 530.000
IV LIVELLO 500.000
III LIVELLO 460.000
II LIVELLO 430.000
I LIVELLO 400.000
TABELLA "A"
"ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI
1. Applicazione dell'art.
21, comma 1.
1.1. Si supponga che un dipendente, dopo il 6.7.1995, si assenti per malattia
secondo il seguente schema:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi);
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi);
- dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi - ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di
comporto" è necessario:
- sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate dal 19.7.95 al 19.7.98: 12 mesi
- ultimo episodio morboso: 7 mesi
- totale 19 mesi
Al 20.1.99 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.99 egli
avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva
la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di
18 mesi).
1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi);
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi);
- dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi);
- dal 20.12.99 al 20.1.2000 (1 mese - ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il
dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto, con retribuzione,
per un periodo di 11 mesi (salva la possibilità di fruire di un ulteriore
periodo di assenza non retribuita di 18 mesi).
Infatti:
- totale assenze effettuate dal 19.12.96 al 19.12.99: 6 mesi
- ultimo episodio morboso: 1 mese
- totale 7 mesi
Al 20.6.98 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito;
successivamente egli non effettua assenze fino al 20.12.99, con la conseguenza
che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al
19.12.96, senza tener conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al
20.1.99 egli avrà totalizzato solo 7 mesi di assenza.
2. Applicazione dell'art. 21, comma 7 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso
concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel
punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a
queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di
applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 7 dell'art. 21 e, fino alla
scadenza del contratto, nel comma 15 dello stesso articolo .
Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente
trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) - Intera retribuzione fino al 15 .8.96;
90% della retribuz. fino al 15.11.96;
- dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi) - 50% della retribuzione fino al 20.1.99.
Dal 21.1.99 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale
richiesta fatta ai sensi del comma 2 dell'art.21)
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi); - Intera retribuzione;
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) - Intera retribuzione fino al 15 .8.96 ;
90% della retribuz. fino al 15.11.96;
- dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi) - 50% della retribuzione;
- dal 20.12.99 al 20.1.2000 (1 mese) - 100% della retribuzione.
N.B. Trattandosi di assenze di lunga durata, in entrambi i casi esemplificati,
durante i periodi di retribuzione intera deve essere corrisposto anche il
trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n.1 allegata al
CCNL stipulato in data 6.7.1995. A prescindere dalla durata della malattia,
viene sempre corrisposto l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, come già
precisato, fino alla scadenza del contratto trova applicazione l'art. 21, comma
15, ultimo capoverso.
3. Applicazione dell'art. 21 ultimo comma - Fase transitoria.
Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di
stipulazione del contratto (6.7.1995) o a quelle che, pur iniziate in
precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime
si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di
stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi
azzerate; delle stesse
non si dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di
conservazione del posto, né ai fini della determinazione del trattamento
economico. E' quindi di tutta evidenza che il nuovo
sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione
del contratto (6.7.1995).
4. Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato
4.1 Periodo di conservazione del posto.
Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere
superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art.
21, commi 1 e 2 . Il rapporto di lavoro, inoltre,
cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad esempio, avrà diritto,
al massimo, alla conservazione del posto per 6 mesi. Se però egli si ammala
dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del
posto solo per i restanti due mesi.
4.2 Trattamento economico delle assenze.
4.2.1. Determinazione del periodo massimo retribuibile
e relativo trattamento -
Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della L.638/1983,
richiamato nel testo dell'art. 16 del CCNL, qual'è il
periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale
periodo è quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare
per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996.
Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso.
Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il
periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso
del rapporto.
Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito
del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare
la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in
virtù della quale: 9 mesi su 18 ( e cioè la metà del periodo massimo retribuibile ) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 ( e
cioè un sesto ) sono retribuiti al 90 % e 6 mesi su 18 ( e cioè due sesti ) al
50 % ( o ai due terzi per chi applicava il DPR 347 / 83)
Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la
nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni;
- il periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di
questi sei mesi (180 gg.), 90 giorni (la metà) potranno essere retributi al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90 %; 60 giorni
(due sesti) al 50% ( o ai due terzi per chi applicava il dpr 347/83).
L'assenza di 120 giorni del dipendente sarà dunque retruibuita
al 100% per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti
al 90 %;
Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retributa
nel modo seguente:
- 90 gg. al 100%;
- 30 gg. al 90%;
- 60 gg. al 50% (o ai due terzi per chi applicava il dpr 347/83);
- 10 gg. senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere
corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.
N. B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il
dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per
stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile,
il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno
sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in
costanza di rapporto).
4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4
mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo
episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un
mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere
corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che
la metà di 4 mesi è esattamente 60 gg.).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 gg.da
retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al
50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel
punto 4.2.1 avremmo:
- 45 gg. (la metà del massimo) da retribuire al 100%
- 15 gg. (un sesto) da retribuire al 90 %;
- 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 % (o ai 2/3 per chi applicava il dpr
347 del 1983)
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile
al 100 % per passare dai "normali" 45 giorni, risultanti
dall'applicazione della solita proporzione, ai 60 previsti dalla norma, occorre
ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili
al 90 e al 50 %.
Quindi:
60 gg. (45 gg. + 1/3) al 100%;
10 gg. (15 gg. - 1/3) al 90 %;
20 gg. (30 gg. - 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 gg. sarà retribuito
al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per 70 gg. sarà retribuito
al 100% per i primi 60 gg e al 90 % per i successivi 10 gg; se si assenta per
120 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg., al 90% per i successivi
10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre per gli altri 30 giorni non sarà
retribuito.
4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia
lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo
massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché
così prevede espressamente l'art. 5 della L. 638 del 1983. Nell'ambito di tale
periodo le assenze sono sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala per 40 gg., poiché ha diritto
alla retribuzione solo per 30 gg., i primi 30 gg. di assenza sono pagati al
100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza retribuzione.
DICHIARAZIONI A VERBALE E CONGIUNTE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
L'A.RA.N. e le OO.SS. firmatarie del presente contratto intendono sottolineare
che il comune essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai
vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei
sindacati è di trovare, nell'ambito di una libera contrattazione, un comune
orientamento per la soluzione dei problemi che riguardano, in generale, la
tutela delle condizioni di lavoro.
Allo stesso modo le parti si danno atto che esse hanno inteso superare ogni
forma di cogestione nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento
dell'amministrazione.
Le parti riconoscono dunque che nella formulazione delle disposizioni di cui al
titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integralità, da un lato le
competenze e la responsabilità dei dirigenti così come definite dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e relativi
correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di azione delle OO.SS.
dei lavoratori.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti
e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria
attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di
garantire ai lavoratori lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori
condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità
fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute
e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970,
conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed
in particolare dal D.Lgs. n. 626
del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali
relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di giugno 1995, i
lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della costituzione di
fondi di previdenza complementari.
Le parti considerano la modifica del D.Lgs. n. 124 del 1993
condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza
complementare adeguata alle esigenze dei lavoratori degli Enti.
In tale orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di
funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Per la revisione dell'ordinamento del personale delle Camere di Commercio, la Commissione
di cui all'art. 41 terrà conto dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b,
sottoscritto dall'UNIONCAMERE e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL,
SNALCC, che ha già individuato gli elementi di criticità del proprio
ordinamento professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Per le Camere di Commercio il comma 1 dell'art. 30 deve essere commisurato al
monte salari calcolato sulla base dei trattamenti economici determinati per il
1993 ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 3 del D.L. 547/94
convertito in legge n. 644 del 22 novembre 1994.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 6
Le Parti si impegnano a rivedere entro il 30.4.1995 la normativa vigente in relazione
ai seguenti istituti e problematiche concernenti il personale del comparto:
- mensa;
- attività sociali culturali e ricreative;
- formazione professionale;
- personale educativo;
- personale docente degli enti locali presso gli istituti statali;
- segretari economi.
Analogamente si procederà per le problematiche relative alle I.P.A.B.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede decentrata le parti
riconoscono l'opportunità di una fase transitoria nella quale restano invariate
le regole sulla rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo,
anche in relazione alla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra
le varie sigle sindacali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 8
Le parti, allo scopo di rendere applicativi i contenuti del decreto legislativo
626/94 in materia di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro, si
incontreranno allo scopo di dare attuazione alle disposizioni che verranno
concordate sulla materia nell'intesa di livello intercompartimentale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 9
Poiché per effetto dell'applicazione del decreto legislativo 509/94 il
Consiglio di Amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza degli organi
dei sanitari (ONAOSI) ha deliberato la trasformazione dell'Opera in Fondazione
ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 del citato decreto con conseguente
trasformazione della natura del rapporto di lavoro del personale e della
disciplina contrattuale ad esso applicabile, le parti riconoscono la
applicabilità del presente contratto collettivo di lavoro al personale
dipendente dell'ONAOSI fino alla definizione della nuova disciplina e alla
conseguente individuazione del nuovo e diverso contratto collettivo da
applicare a tale personale.
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 10
Le OO.SS. Confederali CGIL - CISL - UIL ritengono l'indennità di vacanza
contrattuale attribuita per l'anno 1994 aumento contrattuale conglobato a tutti
gli effetti e come tale incidente anche sulla 13.ma mensilità 1994.
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 11
Le OO.SS. Confederali CGIL - CISL - UIL ritengono necessario che in via
contrattuale vengano definite le agibilità sindacali per le R.S.U. e per le
normali attività degli organi statutari già previsti dall'art. 12 del D.P.R. 333/90
e dall'art. 30 della
legge 300/70.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL F.P.- CISL FILSEL- UIL Enti Locali confermano che il contenuto del comma 2
dell'art. 9 del presente contratto corrisponde a quanto espresso dalle oo.ss. e dagli Enti e in particolare che :
- le province possono, in modo autonomo, determinare quante unità operative
complesse istituire tuttora con la conseguente preposizione, ad ognuna di esse,
del Segretario Economo che vi presta servizio.
Roma 15.2.1996
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell'ambito dell'accordo sulla nuova disciplina del personale addetto alle
istituzioni educative e scolastiche ed alla formazione professionale, da
definire entro il 31/05/1996 e sulla base della consultazione delle lavoratrici
e dei lavoratori interessate/i, sarà oggetto di riesame e sistemazione organica
l'insieme delle norme e discipline contentute nei
precedenti DD.PP.RR. contrattuali nonchè quanto
previsto dall'art. 9 del presente accordo.
Roma 15.2.1996
CGIL/FP CISL/FILSEL UIL/EE.LL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ARAN e CGIL-CISL-UIL delle Autonomie Locali ribadiscono la volontà di
perseguire gli obiettivi contenuti nell'art. 42 del CCNL relativi ai percorsi
professionali e di carriera nell'ambito del nuovo ordinamento.
Il confronto, da riprendere il 21.2.1996, dovrà dedicare attenzione prioritaria
alla verifica della possibilità di pervenire ad intese relative a percorsi di
carriera dei dipendenti che, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale
- sulla base anche degli elementi forniti dalla sperimentazione in atto -
realizzino il riconoscimento e la valorizzazione della crescita professionale
derivata dalla formazione e dall'esperienza acquisita all'interno delle
amministrazioni favorendo i progetti di ridefinizione delle piante organiche in
vista di una ottimizzazione della gestione delle risorse umane
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti negoziali concordano che in riferimento al contenuto dell'art. 9,
comma 1, primo, secondo e terzo alinea, del presente contratto è fatta salva la
disciplina degli accordi decentrati già sottoscritti.
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