DPR 25/06/1983 n.347
Articolo 1
Campo di applicazione e durata.
Il presente accordo riguarda tutto il personale
dipendente dai seguenti enti: comuni e provincie e loro consorzi,
comunità montane, aziende di cura, soggiorno e turismo,
università agrarie ed associazioni agrarie e IPAB.
Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal
1° gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti
economici fino al 30 giugno 1985.
I relativi benefici economici sono scaglionati con le
modalità concordate, a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al
1° gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime.
Articolo 2
Tipologia degli enti.
Ai soli fini della razionale applicazione del presente
accordo si identificano i seguenti tipi di enti:
Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª
qualifica dirigenziale):
comuni e provincie classificate di 1ª/A
nonchè provincie il cui comune capoluogo è classificato di
1ª/A e viceversa.
Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª
qualifica dirigenziale):
restanti comuni capoluoghi e provincie, nonchè
comuni classificati di 1ª/B;
case di riposo per anziani con posti letto superiori a
300;
aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni
di tipo 1;
comunità montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di
bonifica). In tali enti le figure apicali sono:
a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio
tecnico-urbanistico.
Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª
qualifica funzionale):
comuni classificati di II classe;
case di riposo per anziani con posti letto superiori a
100;
aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti
di tipo 2;
restanti comunità montane. In tali enti le figure
apicali sono:
a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio
tecnico-urbanistico.
Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª
qualifica funzionale):
comuni classificati di III classe;
case di riposo per anziani con posti letto fino a
100;
aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti
di tipo 3.
Negli enti non compresi nelle tipologie suddette in
qualifica apicale non può essere superiore alla 6ª qualifica
funzionale.
Articolo 3
Livelli di accordo.
Si individuano i seguenti livelli di accordo:
a) Nazionale: regola gli istituti giuridici,
normativi, economici e l'ordinamento professionale; definisce le
materie demandate agli accordi decentrati ed articolati.
b) Regionale: regola l'attuazione di una
serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro. In tal
caso, qualora l'accordo riguardi aspetti comuni al personale delle
regioni e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è
composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle
rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI, UNCEM.
c) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro
nonchè i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti
alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza
della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica
funzionale, risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo
nazionale di lavoro e le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica
le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai
criteri e nei limiti quantitativi fissati dall'accordo nazionale di
lavoro; definisce ed attua progetti per la rilevazione degli incrementi
della produttività collettiva ed individuale;
d) Territoriale a livello sub-regionale: un
livello di accordo di questa natura può essere ipotizzato qualora
esistano articolazioni istituzionali o modelli di organizzazione dei
servizi nonchè ipotesi di programmazione degli stessi, a dimensione
sub-regionale e sovra-comunale. Attua, a questo livello, le materie
demandate dagli accordi nazionali e/o regionali. In tal caso la
delegazione di parte pubblica è composta dalle rappresentanze
dell'ANCI, UPI e UNCEM. Gli accordi di cui ai punti b),
c) e d) non possono comportare oneri aggiuntivi se non
nei limiti previsti dal presente accordo.
Articolo 4
Informazione.
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi
istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al
miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una
costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli
atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione
del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli
investimenti dell'ente.
L'informazione riguarda sia gli atti e i
provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia gli atti
o provvedimenti relativi ad altri oggetti, dai quali, comunque, discendono
conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed
il funzionamento dei servizi.
A tal fine l'informazione si attua in via
preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale
territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di
intervento ed investimento, bilanci annuali o poliennali, e, a livello di
organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione
del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.
Attraverso gli accordi decentrati saranno definite le
modalità ed i tempi dell' informazione.
Per le finalità di cui al primo comma si tengono
inoltre periodiche conferenze di servizio.
Articolo 5
Formazione e aggiornamento professionale.
Il limite massimo di tempo per diritto allo studio
è di 150 ore individuali. Tali ore sono utilizzate, in presenza di
corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'ente, per il
raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonchè, in ragione
del 3% del personale, per il conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari, in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti,
regolarmente frequentati, fermo comunque restando il limite
individuale.
Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di
intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la
specializzazione professionale del personale.
La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e
aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale
delle 150 ore è demandata agli accordi decentrati a livello
regionale.
Il personale che, in base ai predetti programmi, è
tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive,
è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono
a carico degli enti di appartenenza.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete,
ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il
rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
L'attività di formazione è
finalizzata:
a) a garantire che ciascun lavoratore
acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie
all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli
nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento
istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
La prima finalità sarà perseguita mediante
corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la
globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria
programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze
prioritarie.
La seconda finalità sarà perseguita mediante
corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di
specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze
di riconversione e di mobilità professionale.
Le attività di formazione professionale, sia di
aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di
accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo
accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che
costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.
Articolo 6
Orario di lavoro.
L'orario di lavoro settimanale viene confermato in
36 ore da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.
In relazione ai processi di riorganizzazione dei
servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli
stessi ed all'ampliamento della fascia oraria di apertura dei servizi
e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti
tipi:
a) orario unico su 6 giorni lavorativi
settimanali;
b) orario articolato su 5 giorni lavorativi
settimanali, con almeno due rientri settimanali;
c) turnazione in modo da coprire l'intero
arco della giornata.
In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite
articolazioni diverse da quelle sopra indicate e comunque distribuite su
almeno 5 giorni settimanali.
Nell'ambito del medesimo ente possono,
altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del
servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata
regolamentazione, il criterio della flessibilità.
La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni
caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10
ore.
Articolo 7
Ferie.
Il congedo ordinario annuale viene fissato in 30
giornate lavorative, qualora l'orario settimanale si articoli su 6
giornate lavorative, o in 26 giornate, qualora l'orario settimanale si
articoli in 5 giornate lavorative. Tali congedi sono comprensivi delle due
giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1 della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
Ai dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate
di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge
n. 937. Gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al
personale la effettiva fruizione nell'anno di dette giornate.
La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta
giornata festiva.
L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è
interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni
gravi adeguatamente documentati e comunque comportanti attestata
incapacità lavorativa.
Articolo 8
Part-time.
In via sperimentale gli enti locali possono procedere
alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad
orario ridotto, nel limite massimo che sarà definito in sede di
accordo decentrato, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno
devono corrispondere due posti a tempo parziale.
Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro
pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni
lavorativi settimanali.
Al rapporto di lavoro a part-time si applica la
disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi
compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di
lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.
In particolare si stabilisce:
a) le norme di accesso sono le stesse di
quelle previste per il personale a tempo pieno;
b) il trattamento economico è pari al 50%
di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo
pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;
c) il salario di anzianità, di cui al
successivo art. 41, punto B), è pari al 50% di quello
spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario
intero;
d) al personale a part-time spettano per
intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;
e) il personale a part-time non può
eseguire prestazioni straordinarie nè può usufruire di benefici
che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo
quanto previsto da particolari disposizioni di legge;
f) non possono coprire posti a part-time i
dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di
strutture operative.
I posti di organico a tempo pieno che si possono
convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra
quelli compresi fra la 1ª e la 6ª qualifica funzionale.
Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al
precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali
e la quantità dei posti a tempo pieno convertibili a part-time
saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale.
Il personale a tempo pieno può chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e
viceversa, sempre che ci siano le disponibilità dei relativi
posti.
Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto
ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per il personale a part-time il congedo ordinario viene
regolato dalle norme dettate in proposito per il restante
personale.
Il Governo si impegna a definire gli aspetti
previdenziali del rapporto di lavoro a part-time con apposito
provvedimento legislativo.
Articolo 9
Rapporti di lavoro a termine. A) Rapporto di lavoro a tempo
determinato.
Per le assunzioni a tempo determinato, nei limiti e con
le modalità previste dalle vigenti norme di legge, si deve ricorrere
di norma o a graduatorie degli uffici di collocamento o a graduatorie
fatte dagli enti per prove e/o titoli.
B) Rapporto di lavoro stagionale.
Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in
materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove
selettive attitudinali del relativo profilo o attraverso le graduatorie
del collocamento ordinario.
I servizi prestati nelle stagioni precedenti
costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8-
bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
Nel caso che si liberino posti in pianta organica o si
trasformino posti stagionali in posti di ruolo permanente, la precedenza
nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari
profilo professionale secondo i seguenti criteri:
1) in caso di assunzione o selezione già avvenuta
attraverso concorso pubblico con prove selettive attitudinali per il
relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie
di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo,
cominciando ad utilizzare a tale fine la graduatoria più
remota;
2) nel caso di assunzione per chiamata,
l'inquadramento deve avvenire per concorso per titoli e prove
selettive attitudinali per il relativo profilo riservato a coloro che
hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo
nell'ultimo triennio nel profilo da ricoprire e purchè abbiano
tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato i 45
anni di età.
La normativa di cui al punto B) non si applica
al personale assunto dalle comunità montane per la esecuzione di
lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo,
della bonifica montana ed economia montana, per il quale valgono le norme
contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi
dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93.
Il personale di cui ai precedenti punti A) e
B) fruisce del trattamento economico iniziale del personale di
ruolo di corrispondente profilo professionale.
Allo stesso personale compete l'indennità
integrativa speciale, il rateo di 13ª mensilità, l'aggiunta
di famiglia, se dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione
calcolata in dodicesimi.
Articolo 10
Mobilità.
La mobilità del personale nell'ambito degli
enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale
dipendente dagli enti locali e dalle regioni a statuto ordinario deve
rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione dell'impiego del
personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la
copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla
propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo
familiare;
d) il reciproco interesse dell'ente di
provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente;
e) riorganizzazione e trasferimento di
servizi.
Mobilità interna.
La mobilità interna all'ente, che non comporta
assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diversa da quello di
provenienza, è effettuata dall'amministrazione, secondo criteri
generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei
singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni
sindacali.
Qualora tale mobilità comporti modifica del
profilo professionale -- nell'ambito della stessa qualifica funzionale
-- devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo
criteri oggettivi stabiliti a livello di accordo decentrato, anche
ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed
alla verifica della idoneità alle mansioni.
Qualora la mobilità comporti l'assegnazione a
sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di
provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri
oggettivi collegati alla residenza, all' anzianità ed alla
situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi
decentrati.
Mobilità esterna.
La mobilità esterna si attua nell'ambito dei
posti disponibili per concorso pubblico, fermo restando le riserve di
legge nonchè le riserve dei posti al personale interno, e riguarda il
personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti
locali e delle regioni.
In sede di accordo decentrato a livello regionale
verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti
mediante trasferimento.
A tal fine gli enti pubblicano nel bollettino ufficiale
della regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un
termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo
appartenente alla stessa qualifica funzionale e profilo
professionale.
La copertura dei posti è effettuata attraverso
graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della
quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali in base
a criteri e modalità concordati in sede di accordo decentrato a
livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della
residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei
richiedenti, dei motivi di studio.
Tale mobilità è subordinata comunque al
consenso dell'ente di provenienza.
E' consentito il trasferimento di personale a
domanda del dipendente motivata e documentata, previa intesa tra gli enti,
a condizione dell'esistenza di posto vacante
-- conferibile con concorso pubblico e di
corrispondente profilo professionale -- nell'ente di destinazione. Dei
singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle
organizzazioni sindacali.
Al fine di consentire la riorganizzazione e
l'accorpamento di servizi e livello territoriale e l'uso ottimale
delle strutture organiche, gli enti interessati al trasferimento di posti
di organico debbono procedere, contestualmente, l'uno alla
soppressione dei posti di organico relativi ai servizi trasferiti (anche
coperti e, in tal caso, in uno con i relativi titolari) e l'altro alla
integrazione di pari numero di posti della stessa qualifica funzionale e
profilo professionale. Al personale trasferito è garantita la
posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del
trasferimento.
Al personale interessato alla mobilità competono,
ove dovute, l'indennità di missione o di trasferimento secondo la
normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.
Articolo 11
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli
l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal
servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le
disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio
attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo
rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica
funzionale inferiore.
Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente
seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale
senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.
Articolo 12
Mensa.
Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di
organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli
operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile,
mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi
attraverso gli accordi decentrati.
Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa
è necessario essere effettivamente in servizio.
Non potrà usufruire di tale diritto il personale
che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di
servizio.
Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un
corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione,
se la mensa è gestita da terzi; oppure, un corrispettivo sempre pari
ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa
sia gestita direttamente dall'ente.
In ogni caso è esclusa ogni forma di
monetizzazione indennizzante.
Articolo 13
Riposo compensativo.
Al dipendente che, per particolari esigenze di
servizio, non usufruisce del riposo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione ordinaria maggiorata dell'indennità oraria per
servizio ordinario festivo, con diritto al riposo compensativo da fruire
entro 15 giorni.
Articolo 14
Organizzazione del lavoro.
Per assicurare agli enti la massima efficienza e
produttività di gestione le parti convengono di demandare in sede
decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro,
anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in
relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento
istituzionale, alla delega delle funzioni, nonchè al nuovo
ordinamento delle autonomie locali.
I provvedimenti di ristrutturazione degli enti
assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle
materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.
Ad integrazione di quelli contenuti nelle vigenti leggi
e fatta salva la facoltà degli enti di adottare modelli diversi,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, si indicano i seguenti
criteri informatori per l'organizzazione del lavoro;
a) superamento dell'attuale organizzazione
settoriale verticalizzata ed introduzione di moduli organizzativi di tipo
orizzontale idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in
base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo
della programmazione e l'attività per progetti;
b) individuazione, nel settore, della
struttura organizzativa di massima dimensione (ex ripartizione) presente
nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento
dell'ente nell'ambito di una materia o di più materie
appartenenti ad un'area omogenea.
Il servizio e l'unità operativa debbono essere
considerati come articolazioni del settore;
c) superamento della rigidità degli
organici al fine di consentire la necessaria mobilità interna nel
rispetto delle professionalità derivanti dai profili
professionali;
d) applicazione del principio della democrazia
organizzativa al fine di consentire ai dipendenti di partecipare alla
definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle
competenze assegnate, alla verifica della rispondenza dei risultati agli
obiettivi. Valorizzazione del lavoro collegiale anche attraverso
l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione di gruppi
di lavoro e l'organizzazione delle conferenze di servizio;
e) l'introduzione, almeno negli enti di
medio-grande dimensione, di unità di staff (ufficio organizzazione e
metodi) per l'analisi organizzativa e del rapporto costi/benefici per
migliorare l'utilizzazione del personale -- in base ai carichi di
lavoro -- e la distribuzione delle risorse e per individuare criteri di
valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi
incentivi, per razionalizzare e semplificare le procedure e per migliorare
ed adeguare le tecniche di lavoro;
f) introduzione nell'organizzazione del
lavoro dei sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base
di utilizzazione associata, di snellire le procedure e rendere più
tempestiva l'azione e l'intervento dell'ente attraverso una
più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai
centri decisionali;
g) valorizzazione della dirigenza attraverso
il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione
delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi
dell'azione amministrata;
h) garanzia di valorizzazione e accrescimento
delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di
aggiornamento.
Articolo 15
Aspettative sindacali.
In attesa della definizione intercompartimentale della
disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro 3 mesi
dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico
impiego, rimangono in vigore gli accordi in materia di diritti e
libertà sindacali di cui all'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.
Articolo 16
Trattenute per scioperi brevi.
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata
lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la
trattenuta per ogni ora è pari alla misura orario del lavoro
straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota
corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati
per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso
delle quote di aggiunta di famiglia.
Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee
in orario di lavoro.
Articolo 17
Congedo straordinario.
Nel corso di un anno possono essere concessi al
dipendente, nel limite massimo complessivo di 180 giorni, congedi
straordinari, debitamente documentati, per le seguenti causali:
a) malattia;
b) partecipazione a pubblici concorsi o esami,
fino a 15 giorni annui;
c) nascita di figli, lutti di famiglia o altre
gravi esigenze di famiglia, fino a 5 giorni;
d) astensione facoltativa post partum
nonchè per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ai
sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Il periodo trascorso in congedo per malattia è
considerato ad ogni effetto giuridico ed economico come trascorso in
servizio.
Il periodo previsto dal punto d) va retribuito
come prescritto dall'art. 40 del testo unico 10 gennaio 1975, n.
3.
Durante il congedo per malattia non vengono corrisposti
gli emolumenti che presuppongono la presenza in servizio.
Ulteriori congedi e/o permessi particolari, previsti
nei singoli enti, sono ricompresi nelle quantità indicate ai punti
b) e c) del primo comma, ovvero in conto ferie.
Quanto indicato nei precedenti commi avrà vigenza
fino a quando la materia non sarà disciplinata dagli accordi
sindacali intercompartimentali, adottati ai sensi dell'art. 12 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
Il dipendente che per malattia non sia in condizioni da
prestare servizio, deve darne comunicazione tempestiva
all'amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo
giorno di assenza.
Articolo 18
Aspettativa per infermità.
Quando la malattia si prolunga oltre il termine
concesso come congedo straordinario ai sensi del precedente art. 17, il
dipendente verrà collocato in aspettativa per infermità.
L'aspettativa non può protrarsi per più
di diciotto mesi. Due periodi di aspettativa per infermità,
interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si
sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata
dell'aspettativa.
La durata complessiva dell'aspettativa per
infermità e dell'aspettativa per infortunio o malattia contratta
a causa di servizio non può superare in ogni caso tre anni in un
quinquennio.
Per motivi di particolare gravità al dipendente in
aspettativa per infermità, che abbia raggiunto i limiti previsti dal
presente articolo e ne faccia motivata richiesta, può essere concesso
un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, durante il
quale al dipendente verrà unicamente conservato il posto.
Scaduto il periodo massimo previsto per
l'aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo
a riprendere servizio deve essere sottoposto alla procedura per la
dispensa dal servizio stesso per motivi di salute, salva la facoltà
dell'amministrazione di cui al precedente art. 11.
Al personale collocato in aspettativa per
infermità viene corrisposta l'intera retribuzione per i primi
dodici mesi. Per il restante periodo verranno corrisposti i due terzi
della retribuzione stessa.
Ad ogni effetto il periodo in aspettativa per
infermità è considerato come trascorso in servizio.
Articolo 19
Infortuni per cause di servizio.
Il Governo presenterà apposito disegno di legge
che preveda indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per
eventi di invalidità o di morte derivanti da causa di servizio non
coperti da assicurazione INAIL.
Nel frattempo gli enti provvedono mediante misure
proprie.
Articolo 20
Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva.
L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro
in condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da
salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.
Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di
regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici,
strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e
preventiva.
I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi
e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami,
previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno
dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.
I lavoratori mediante le loro rappresentanze
controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con
l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro
integrità psicofisica.
Articolo 21
Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato
sindacale).
I lavoratori in attività o in quiescenza possono
farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato
sindacale, cui conferiscono speciale mandato per l'espletamento delle
procedure aventi per oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali,
davanti ai competenti organi dell'amministrazione di
appartenenza.
I predetti istituti di patronato hanno diritto di
svolgere, su un piano di parità, la loro attività anche in
relazione a quanto previsto per l'igiene e la sicurezza del lavoro e
la medicina preventiva nei luoghi di lavoro dell'ente, come previsto
dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804.
Articolo 22
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi
all'espletamento dei compiti d'ufficio.
L'ente, nella tutela dei propri diritti ed
interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che
si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi
all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti
d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in
ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di
interesse con l'ente.
Articolo 23
Adeguamento dei regolamenti organici.
Gli enti locali debbono adeguare i propri regolamenti
organici del personale ai contenuti del presente accordo entro 6 mesi
dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di recepimento
dell'accordo stesso.
Gli istituti economico-normativi previsti dagli attuali
regolamenti in contrasto con quelli previsti dal presente accordo cessano
di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
sopra.
Articolo 24
Norme d'accesso.
Le modalità dei concorsi ed i criteri di
valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli
enti in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo
regolamento si può procedere solo all'espletamento dei concorsi
già indetti.
L'accesso ai singoli profili professionali delle
varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei
limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o
pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e
valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri
predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente.
Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per
eccesso, è riservato al personale in servizio presso l'ente
appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con
almeno 3 anni di anzianità nella qualifica.
A tale riserva può concorrere:
1) il personale della stessa area funzionale,
purchè abbia una anzianità minima di tre anni nella qualifica
funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso alla medesima. Qualora nella qualifica
funzionale immediatamente inferiore non sia presente la stessa area
funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui sopra,
è ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica
funzionale ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che
abbia un'anzianità minima di 5 anni nel profilo di
provenienza;
2) il personale appartenente a diversa area funzionale
con un minimo di cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale
immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio richiesto
per l'accesso alla medesima;
3) il personale appartenente a diversa area funzionale
della qualifica funzionale immediatamente inferiore, purchè munito
del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto
messo a concorso ed in possesso di una anzianità minima di tre
anni.
La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al
precedente punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto
dalla legge per il posto messo a concorso.
Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo
comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in
accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che
devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali
acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure
concorsuali interne.
Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti
alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per
effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi
successivi.
I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve
le riserve di legge, debbono essere coperti entro sei mesi dalla data del
relativo bando.
L'accesso ai profili professionali della prima,
seconda e terza qualifica funzionale può avvenire anche mediante
prova pubblica selettiva.
Per accedere ai profili professionali della prima
qualifica dirigenziale -- sia dall'interno che dall'esterno --
occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di
servizio di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o
enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di
lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della qualifica
funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso,
adeguatamente documentate.
L'accesso ai profili professionali della 2ª
qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al
personale in servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica
dirigenziale, avverrà esclusivamente a mezzo concorso riservato ai
dipendenti degli enti locali appartenenti alla prima qualifica
dirigenziale con una anzianità minima in tale qualifica di anni 5 ed
il possesso del diploma di laurea.
La norma di cui al precedente comma si applica anche
per accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove questa
sia apicale ed in tal caso l'anzianità di servizio deve riferirsi
all'8ª qualifica funzionale.
La graduatoria del concorso è unica. Il personale
interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non
coperti dagli esterni.
I posti riservati al personale interno, ove non siano
interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso
esterno.
Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due
e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica
funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili
successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli
istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale
facoltà può essere esercitata per i soli posti dalla 1ª
alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali,
qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi
dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà
dell'amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
La commissione giudicatrice del concorso è
presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato,
nominata dagli organi competenti dell'ente ed è composta da altri
quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali, o da altri sei o più membri, di cui due rappresentanti
delle organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono designati
congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno
pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con
delibera motivata il consiglio dell'ente.
La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai
titoli culturali, di servizio e vari, anche il curriculum professionale
presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.
Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene
conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo
personale.
A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate
nei 5 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Articolo 25
Nomina in prova e periodo di prova.
I vincitori del concorso conseguono la nomina in
prova.
La nomina dell'impiegato che, per giustificato
motivo, assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre,
agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina e non assume servizio
senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla
nomina.
Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi.
Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue
la nomina in ruolo previo giudizio favorevole del capo
dell'amministrazione basato anche sulla relazione del capo
dell'unità organica cui è stato applicato.
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova
è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio
sia ancora sfavorevole, il capo dell'amministrazione dichiara la
risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di
prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio
sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
Il periodo di prova per l'impiegato nominato in
ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di
ruolo.
Articolo 26
Qualifiche funzionali e trattamento economico.
Le qualifiche funzionali e le funzioni dirigenziali
sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante del
presente accordo.
Alle stesse corrispondono le seguenti retribuzioni
annue lorde per 12 mensilità:
I qualifica
funzionale................. L. 3.300.000
II qualifica funzionale.................
>> 3.600.000
III qualifica funzionale.................
>> 3.900.000
IV qualifica funzionale.................
>> 4.450.000
V qualifica
funzionale................. >> 5.200.000
VI qualifica funzionale.................
>> 5.500.000
VII qualifica funzionale.................
>> 6.400.000
VIII qualifica funzionale.................
>> 8.640.000
I qualifica funzionale
dirigenziale.... >> 11.200.000
II qualifica funzionale dirigenziale....
>> 14.000.000
Spettano inoltre: la 13ª mensilità,
l'indennità integrativa speciale e, se dovute, le quote di
aggiunta di famiglia.
Sono previste le seguenti indennità:
a) Il compenso per la funzione di
coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12
mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L.
2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2.
b) Al personale inquadrato nella seconda
qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12
mensilità di L. 4.800.000.
c) Al personale inquadrato nella prima
qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12
mensilità di L. 3.000.000.
d) Al personale inquadrato nell'ottava
qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica
compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L.
1.500.000.
e) Al personale inquadrato nella settima e
sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12
mensilità di L. 360.000.
f) Al personale di vigilanza (urbana, ittica,
venatoria, sanitaria, silvopastorale, annonaria ecc.) nonchè ai
vigili stradali delle provincie, inquadrati nella quinta qualifica
funzionale, compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità
di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al
coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta
qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennità
di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica
funzionale. Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra
indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche
per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato
nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa
per 12 mensilità di L. 120.000.
g) Al personale inquadrato nella quarta e
terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni
di particolare esposizione a rischio, nei settori di cui all'allegato
B, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità
di L. 240.000. Al restante personale della quarta e terza qualifica
funzionale non impegnato nei settori di cui all'allegato
Bcompete una indennità annua fissa di L. 120.000.
h) Al personale inquadrato nella seconda
qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12
mensilità di L. 60.000; al personale della prima qualifica funzionale
non compete alcuna indennità.
i) Dalla data di entrata in vigore del decreto
presidenziale di recepimento del presente accordo il salario mobile di cui
all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80 si
intende soppresso.
Dalla stessa data l'indennità sostitutiva del
salario mobile (L. 240.000), attribuita al personale inquadrato nella
terza e quarta qualifica funzionale, nei settori di cui all'allegato
B, viene erogata per intero.
Analogamente viene erogata per intero la indennità
di vigilanza (L. 600.000).
Articolo 27
Passaggio ad altra qualifica funzionale.
In occasione di inquadramento in qualifica funzionale
superiore, il dipendente conserva quanto ha maturato per
anzianità.
In caso di inquadramento a qualifica funzionale
inferiore per inidoneità fisica, in relazione a quanto previsto dal
precedente art. 11, la differenza di retribuzione tra le due qualifiche
sarà computata nel maturato per anzianità. Detta differenza
sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a
qualifica funzionale superiore.
In occasione di inquadramento a qualifica funzionale
inferiore a seguito di procedura concorsuale, sarà conservato
solamente il maturato individuale per anzianità.
Articolo 28
Salario accessorio. Indennità di turno.
Al personale presente in servizio inserito in strutture
che comportano una erogazione di servizi di almeno 12 ore compete
l'indennità mensile di L. 25.000.
L'indennità oraria per servizio ordinario
notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6, è di L. 1.080; per
servizio ordinario festivo è di L. 1.215; per servizio ordinario
notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6 di giorno festivo, è di
L. 1.800.
L'indennità oraria per lavoro ordinario
notturno non compete per le prestazioni che istituzionalmente debbano
essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno).
Indennità di reperibilità.
Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede
decentrata, l'ente può istituire il servizio di pronta
reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L. 15.000 per 24
ore al giorno.
In caso di chiamata l'interessato dovrà
raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30
minuti.
Il dipendente non può essere messo in
reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese.
Indennità maneggio valori.
Al personale, adibito in via continuativa in servizi
che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità
giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti
civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche.
Articolo 29
Lavoro straordinario.
Per gli enti di tipo 1 e 2 le prestazioni di lavoro
straordinario sono autorizzate entro il limite massimo di spesa di 150 ore
annue pro capite ed entro il limite annuo individuale di 250 ore.
Per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in
relazione all'attività di diretta assistenza agli organi,
riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico
o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il
limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con
le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore
complessivo previsto al comma precedente.
Per i restanti enti le prestazioni di lavoro
straordinario non possono superare i seguenti limiti:
a) per gli enti che non hanno carenza di
personale rispetto all'organico: 120 ore annue pro capite elevabili
fino ad un massimo di 200 ore annue individuali, previo confronto con le
organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro capite);
b) per gli enti che hanno carenza di personale
rispetto all'organico fino al 4%: 150 ore annue pro capite elevabili
fino ad un massimo di 240 ore annue individuali, previo confronto con le
organizzazioni sindacali (limite di spesa 150 ore pro capite);
c) per gli enti che hanno carenza di personale
rispetto all'organico fino al 7,50%: 180 ore annue pro capite
elevabili a 250 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni
sindacali (limite di spesa 180 ore pro capite);
d) per gli enti che hanno carenza di personale
rispetto all'organico superiore al 7,50%: 250 ore annue pro capite
elevabili a 300 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni
sindacali (limite di spesa 250 ore pro capite).
Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo
in caso di assoluta, indilazionabile e comprovata necessità, previa
delibera degli organi competenti dell'ente.
Il compenso orario è determinato secondo la
seguente formula:
(retribuzione iniziale livello + rateo 13ª mensilità)/175
maggiorato del 15%; per il lavoro straordinario
prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la
maggiorazione è del 30%; per il lavoro straordinario prestato in
orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione
è del 50%. Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate
di un importo pari a 1/175 dell'indennità integrativa speciale
mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
Fino alla definizione intercompartimentale della
disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da
stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del
settore del pubblico impiego e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente accordo, gli importi orari restano
stabiliti in base ai valori economici iniziali risultanti dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, così come
indicati nella tabella di riferimento riportata nel successivo art.
41.
Articolo 30
Compensi incentivanti la produttività.
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono
istituiti, in via sperimentale, per l'arco di vigenza del presente
accordo, compensi incentivanti la produttività.
La previsione dei compensi di cui al precedente comma
è subordinata alla rilevazione dei livelli di produttività in
essere, alla formulazione scritta di programmi di attività delle
singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.
A tal fine gli enti si impegnano a costituire, anche in
forma consortile, uffici di organizzazione per la determinazione degli
standars di esecuzione e degli indicatori di produttività.
I criteri per l'attribuzione individuale dei
compensi, in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli
programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede
di accordo decentrato, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore
di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato,
dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di
attività.
La massa salariale attribuibile a titolo di compenso
incentivante la produttività è costituita da:
a) quote di salario derivanti dalla riduzione
sino ad un massimo del 50% dell'importo impegnato nei capitoli di
straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 29, da determinare
in sede di accordo decentrato;
b) economie di esercizio nella spesa per il
personale (depurata degli incrementi conseguenti gli accordi nazionali e
l'indennità integrativa speciale) derivanti da processi di
ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi
individuati in sede decentrata, la produttività individuale e
collettiva.
L'importo così determinato si ripartisce come
segue:
50% in economie di bilancio;
50% in premio di produttività.
Articolo 31
Onnicomprensività.
E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti,
oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori
indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in
connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun
dipendente.
L'importo delle indennità, dei proventi e dei
compensi, dei quali, è vietata la corresponsione, deve essere versato
dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle,
direttamente in conto entrate all'ente di appartenenza.
Articolo 32
Compensi ISTAT.
E' consentita la corresponsione da parte
dell'ISTAT, per il tramite degli enti locali interessati, di specifici
compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche
di settore, rese in ore extra ufficio, in deroga ai limiti di cui al
precedente art. 29.
Articolo 33
Missioni e trasferimenti.
Il trattamento di missione e trasferimento è
regolato secondo le modalità di cui alla legge 26 luglio 1978, n.
417, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.
Di conseguenza l'indennità di missione è così
stabilita:
a) al personale inquadrato fino alla sesta
qualifica funzionale compresa, l'importo è quello indicato al n.
4) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (L. 14.000) e
successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 23.100);
b) al personale inquadrato nelle restanti
qualifiche funzionali, ivi comprese quelle dirigenziali, l'importo
è quello indicato al n. 3) dell'art. 1 della legge 26 luglio
1978, n. 417 (L. 19.100) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L.
31.700).
Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª
qualifica dirigenziale inviato in missione è data facoltà di
chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle
spese d'albergo di 1ª categoria; al restante personale è
data invece facoltà di chiedere il rimborso delle spese d'albergo
di 2ª categoria. In tali casi l'indennità di missione è
ridotta di un terzo.
Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª
qualifica dirigenziale è consentito il rimborso dell'eventuale
spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; al
restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa
sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.
Articolo 34
Personale addetto alle case da gioco.
Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti
locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare
professionalità che non rientra nei servizi propri di istituto
dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e
nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente
accordo.
Agli incaricati al controllo nelle case da gioco,
aventi facoltà decisionale in materia di pagamenti di
opportunità, viene attribuita l'8ª qualifica
funzionale.
Articolo 35
Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia.
Gli istituti giuridico-economici previsti per tutti i
dipendenti degli enti locali si applicano anche ai dipendetni del comune
di Campione d'Italia.
In particolare, per quanto concerne il trattamento
economico di servizio dei dipendenti di detto comune e del suo segretario
nonchè dei dipendenti dell'azienda autonoma di soggiorno e
turismo, il Ministero dell'interno -- d'intesa con il Ministero
del tesoro, sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali --
emanerà apposite norme in considerazione della particolare situazione
geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco
svizzero.
Articolo 36
Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative
gestite dagli enti locali.
Per il personale insegnante addetto alle istituzioni
scolastiche gestite dagli enti locali nonchè per il personale docente
dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali
(assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole
professionali, ecc.) si assume l'impegno di realizzare nella
gradualità la omogeneizzazione della normativa con quella degli
analoghi profili professionali della scuola statale.
In relazione ai processi di riforma avviati nel settore
della scuola statale, le parti assumono altresì l'impegno di
realizzare le stesse condizioni che saranno previste dai provvedimenti di
riforma della scuola statale per quanto concerne le modalità di
formazione ed aggiornamento di avanzamento professionale e di adeguamento
delle normative.
Per il personale insegnante addetto alle istituzioni
scolastiche gestite dagli enti locali nonchè per il personale docente
dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali
(assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole
professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue:
a) l'attività oraria settimanale di
ciascun insegnante con i bambini e gli alunni non deve superare le 30 ore
settimanali nella scuola materna, le 24 nella scuola elementare e le 18
nella scuola media e negli istituti superiori;
b) le settimane di attività
nell'anno, sempre con rapporto diretto dell'insegnante con i
bambini e gli alunni, non devono superare le 42, articolate in maniera
tale da coprire l'intero calendario scolastico;
c) le residue ore settimanali e le restanti
settimane nell'arco dell'anno, decurtate del periodo di congedo
ordinario, costituiscono un monte ore complessivo da utilizzare nel corso
dell'anno, sulla base di accordi decentrati, esclusivamente per
attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla
programmazione degli interventi, alla gestione sociale, agli organi
collegiali, alla formazione permanente e all'aggiornamento
professionale.
Per il personale educativo degli asili nido si
stabilisce quanto segue:
a) l'attività oraria settimanale di
ciascun educatore con bambini non deve superare le 33 ore
settimanali;
b) le residue ore settimanali costituiscono un
monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati,
esclusivamente per le attività connesse all'organizzazione degli
interventi, alla gestione sociale, alla formazione permanente e
all'aggiornamento professionale.
Il rapporto educatore-bambini nelle scuole per
l'infanzia non deve essere superiore a 1/25.
In presenza di bambini portatori di handicaps occorre
abbassare il rapporto in relazione alla gravità dei casi o prevedere
l'insegnante di appoggio.
Negli asili nido la determinazione del rapporto
educatori-bambini è demandata agli accordi decentrati in sede
regionale, nel quadro della normativa regionale in materia.
In questo settore di attività sono salvaguardate e
mantenute quelle situazioni che a livello di territorio o di ente avessero
già applicato il trattamento economico e giuridico del personale
docente della scuola statale.
Per il servizio di mensa valgono le norme previste per
la generalità del personale.
Per il personale docente degli enti locali utilizzato
nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e
di tempo pieno, e che è ancora in condizioni di fuori ruolo, le parti
confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato
sulla base delle disponibilità consentire dalle norme vigenti.
Articolo 37
Personale docente dei corsi di formazione.
Con successivo accordo, ai sensi dell'art. 14 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno emanate norme per la disciplina
unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di
formazione professionale, dipendente dalle regioni, provincie e
comuni.
Tale definizione dovrà avvenire entro il corrente
anno.
Articolo 38
Personale dei servizi consorziali degli enti.
Fermo restando che al personale dei consorzi fra enti
che gestiscono direttamente il servizio di acquedotto, gas e affini si
applica integralmente il presente accordo, le parti convengono, data la
particolare specificità di tali consorzi, che l'individuazione
dei livelli di inquadramento del personale da essi dipendente e la
formulazione dei profili professionali, nonchè della loro tipologia,
venga definita con successivo accordo in base ai criteri e modalità
di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Detto accordo dovrà essere reso esecutivo con le
stesse modalità previste per il presente accordo.
Articolo 39
Incarico di coordinamento.
Tale incarico può essere affidato per il
coordinamento di aree di attività integrate a livello intersettoriale
o per progetti particolari per il raggiungimento di determinati
obiettivi.
L'incarico di coordinatore è conferito a tempo
determinato per un periodo non superiore a 3 anni; è revocabile in
qualsiasi momento e rinnovabile e può essere affidato ai dipendenti
della qualifica funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2.
Il numero dei coordinatori non può superare
l'80% dei componenti la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in
quelli di tipo 2.
L'incarico di coordinamento si assomma alla
direzione della unità organica.
I ragionieri generali ed i vice-segretari generali dei
comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino
e Genova, considerate aree metropolitane, debbono essere considerati
coordinatori nel rispetto del numero globale di cui al terzo comma del
presente articolo.
Articolo 40
Norma di 1° inquadramento.
L'operazione di 1° inquadramento funzionale
deve avvenire secondo i seguenti criteri:
a) l'inquadramento ha decorrenza 1°
gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e
dei profili professionali del presente accordo, indipendentemente dal
livello di inquadramento acquisito con i precedenti accordi;
b) al personale in servizio al 1° gennaio
1983 viene attribuito:
l'importo del nuovo livello retributivo sulla base
dell'inquadramento, di cui al precedente punto a);
l'importo economico derivante dalla valutazione
della anzianità pregressa, calcolata secondo quanto previsto nel
successivo art. 41;
l'indennità eventualmente spettante;
c) qualora l'operazione di 1°
inquadramento, secondo il nuovo ordinamento, dovesse comportare a regime
un beneficio complessivo inferiore alla differenza tra gli importi
tabellari del 1° livello di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1980, n. 810 (L. 2.400.000) e della nuova 1ª
qualifica (L. 3.300.000), questo va comunque garantito quale beneficio
minimo;
d) in sede di 1° inquadramento
l'attribuzione secondo i criteri di cui al precedente punto
a), al personale in servizio delle qualifiche funzionali previste
dal presente accordo avviene prescindendo dal possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso;
e) la seconda qualifica dirigenziale viene
attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione
attualmente esistenti negli enti di tipo 1;
f) la prima qualifica dirigenziale va
attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli
enti di tipo 2, nonchè ai responsabili delle strutture immediatamente
sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1;
g) l'ottava qualifica funzionale va
attribuita ai responsabili delle strutture apicali negli enti di tipo 3;
ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2 nonchè
ai responsabili di strutture di terza dimensione negli enti di tipo
1.
La medesima qualifica funzionale (funzionario) va al
personale in possesso del diploma di laurea professionale e che occupa un
posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio a
prescindere dalla tipologia dell'ente;
h) in sede di primo inquadramento gli
assistenti sociali ed i terapisti della riabilitazione inseriti in
unità organizzative vengono collocati nella 6ª qualifica
funzionale; nella 7ª qualifica funzionale vengono collocati gli
assistenti sociali coordinatori ed i terapisti della riabilitazione
coordinatori, i segretari economi ed i ragionieri economi di comunità
montane.
Articolo 41
Riequilibrio anzianità e nuovo salario individuale di
anzianità.
A) Riequilibrio di anzianità. Il riequilibrio tra
anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori degli
enti locali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione
economica orizzontale realizzata con l'accordo 1979-81 e con
riferimento alla data del 31 dicembre 1982.
La valutazione dell'anzianità pregressa va
effettuata con riferimento alle tabelle retributive del decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e secondo gli
inquadramenti definitivi, determinati assumendo le declaratorie delle
qualifiche funzionali del presente accordo come attuative di quelle
previste dall'art. 29 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e dell'art. 22-bis (primo
comma, ultima parte) della legge 23 aprile 1981, n. 153.
Pertanto i valori economici di riferimento per le
qualifiche funzionali, validi ai fini della citata operazione di
riequilibrio dell'anzianità, sono i seguenti:
1ª qualifica
.........................
L. 2.400.000
2ª qualifica
.........................
>> 2.688.000
3ª qualifica
.........................
>> 3.012.000
4ª qualifica
.........................
>> 3.372.000
5ª qualifica
.........................
>> 3.536.000
6ª qualifica
.........................
>> 4.140.000
>> 4.440.000
(riservato solo alle
qualifiche indicate nel
secondo comma dell'art.3
del decreto del Presidente
della Repubblica 7 novem-
bre 1980, n. 810)
7ª qualifica
.........................
L. 4.920.000
8ª qualifica
.........................
>> 5.964.000
9ª qualifica (1° dirig.)
.............
>> 7.080.000
10ª qualifica (2° dirig.)
.............
>> 8.700.000
I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i
seguenti:
a) valutazione in mesi, in termini di classi o
di scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre
1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1°
gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso enti
ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti
pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di
soppressione o di trasferimenti d'ufficio;
b) valutazione degli anni di effettivo
servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul
valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di
riferimento computando il servizio nei termini previsti dal precedente
punto a).
L'importo complessivo derivante da detta operazione
di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e
definitivamente il salario individuale di anzianità.
Viene comunque garantito l'importo maturato per
anzianità in godimento al 31 dicembre 1982 ove esso risultasse
superiore al salario individuale di anzianità determinato ai sensi
dei punti a) e b) del presente articolo.
B) Salario individuale
d'anzianità.
La progressione economica per scatti e classi cessa al
31 dicembre 1982.
Al personale nell'arco di vigenza del presente
accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale
salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica
funzionale nelle seguenti misure:
I qualifica
..................................... L. 198.000
II qualifica
..................................... >> 216.000
III qualifica
..................................... >> 234.000
IV qualifica
..................................... >> 267.000
V qualifica
..................................... >> 312.000
VI qualifica
..................................... >> 330.000
VII qualifica
..................................... >> 384.000
VIII qualifica
..................................... >> 518.400
I qualifica dirigenziale
........................ >> 672.000
II qualifica dirigenziale
........................ >> 840.000
Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 tale
adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di
mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di
passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà
calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella
qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in
godimento alla data del 1° gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse
realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al
personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio
1987, a titolo d'acconto, un'analogo beneficio di uguale
importo.
Articolo 42
Scaglionamento dei benefici contrattuali.
Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel
quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i
benefici economici conseguenti alla applicazione del presente accordo
vengono attribuiti, con le decorrenze e percentuali di seguito
specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico
spettante a ciascun dipendente:
dal 1° gennaio 1983: 35%;
dal 1° gennaio 1984: 70%;
dal 1° gennaio 1985: 100%.
Ai fini della determinazione del beneficio da
attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun
dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente
accordo, alla data dal 1° gennaio 1983 per le seguenti voci:
stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio della
anzianità pregressa, indennità aggiuntive previste per le
singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di
coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31
dicembre 1982.
Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio
1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico
iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1980, n. 810, così come indicato nella tabella riportata nel
precedente art. 41, a cui vanno aggiunti i benefici previsti dal presente
accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del
presente articolo.
Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1°
gennaio 1983-31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati
alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del
presente articolo.
Articolo 43
Norma transitoria di accesso.
Il personale in servizio alla data del 30 settembre
1978, fermo restando quanto previsto dalle norme d'accesso ai fini
della anzianità richiesta e del possesso del titolo di studio
richiesto eventualmente dalla legge per particolari figure professionali e
per il periodo di vigenza del presente accordo, può accedere ai
concorsi, senza riserva di posti, col possesso del titolo di studio
immediatamente inferiore a quello richiesto.
Per il personale direttivo in servizio alla data del 30
settembre 1975 è consentito l'accesso alla dirigenza alle stesse
condizioni di cui sopra limitatamente al primo bando di concorso bandito
successivamente alla emanazione del decreto presidenziale attuativo del
presente accordo.
Articolo 44
Norma finale.
Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti la
normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno
1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810, ove non espressamente da esso
richiamata.
Allegato 1
Allegato A
QUALIFICHE FUNZIONALI
Prima qualifica funzionale.
Addetto alle pulizie.
Complessità delle prestazioni.
Attività semplici di tipo manuale comportanti
anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.
Professionalità.
Comuni conoscenze pratiche.
Autonomia operativa.
Nessuna apprezzabile autonomia.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio
lavoro.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Assolvimento della scuola dell'obbligo.
Declaratoria.
Svolge compiti di pulizia dei locali.
Aree di attività.
Area di servizio.
Sono comprese esclusivamente le attività di
pulizia.
Indicazione delle figure professionali.
Addetto alle pulizie.
Seconda qualifica funzionale.
Ausiliario.
Complessità delle prestazioni.
Attività semplici di tipo manuale e non di
carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso
elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la
sola conservazione.
Professionalità.
Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede
preparazione professionale specifica.
Autonomia operativa.
Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata
alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni
dettagliate.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio
lavoro.
Requisito di accesso dall'esterno.
Assolvimento dell'obbligo scolastico.
Aree di attività.
Area dei servizi generali, tecnici, amministrativi,
assistenziali.
Sono comprese in dette aree le funzioni e le
attività consistenti in:
a) espletamento di servizi di anticamera e di
regolazione dell'accesso al pubblico;
b) apertura, areazione e chiusura degli uffici
e locali con mantenimento dell'ordine degli stessi attraverso la
pulizia dei materiali e delle suppellettili d'uso;
c) prelievo, trasporto e consegna di
fascicoli, oggetti, ecc; distribuzione della corrispondenza; confezione di
pacchi e plichi; riproduzione di atti e documenti con l'uso di
macchine semplici;
d) carico, trasporto, scarico e sistemazione
di materiali occorrenti al funzionamento degli uffici;
e) piccole commissioni inerenti i propri
compiti anche esterni al luogo di lavoro.
Area di servizio.
Sono comprese attività di custodia di autoveicoli
nei parcheggi, di vigilanza e pulizia degli impianti sportivi, ricreativi
e balneari, dei servizi igienici pubblici nonchè delle altre
strutture di servizio esistenti.
Sono comprese, altresì, attività di trasporto
di varia natura nonchè le attività di lavanderia.
Indicazioni di massima delle figure
professionali.
Ausiliari:
commessi, portieri, uscieri, custodi.
Terza qualifica funzionale.
Operatore.
Complessità delle prestazioni.
Attività prevalentemente esecutiva o
tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o
disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e
arnesi di lavoro.
Professionalità.
Preparazione professionale qualificata da adeguata
conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili
anche con un periodo limitato di pratica.
Autonomia operativa.
Limitata all'esecuzione del proprio lavoro
nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio
lavoro.
Eventuali elementi accessori.
Può richiedersi il possesso di particolari
abilitazioni o patenti.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione
professionale se richiesta.
Aree di attività.
Area di servizi scolastici,
socio-assistenziali.
In queste aree sono comprese, assieme all'eventuale
espletamento in modo integrato delle attività e funzioni previste
nella qualifica funzionale precedente, funzioni consistenti in iniziative
complementari e sussidiarie all'attività educativa e
assistenziale e cioè, assieme alla pulizia, riordino e manutenzione
locali (scolastici e di assistenza), funzioni di collaborazione con il
personale di cucina per preparazione, distribuzione e somministrazione dei
cibi, attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei
servizi, l'effettuazione di semplici lavori di manutenzione,
nonchè di attività di sorveglianza degli utenti nelle situazioni
in cui sono in carico all'ente.
Le funzioni di collaborazione comprendono anche quelle
inerenti la presenza, nei vari servizi scolastici e/o socio-assistenziali,
di soggetti portatori di handicaps.
Dette attività possono essere svolte in modo
integrato.
Area dei servizi generali, tecnici,
tecnico-manutentivi.
Sono comprese nelle presenti aree le attività
consistenti nella esecuzione di operazioni e lavori tecnico-manuali di
ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili e strade.
Sono altresì comprese le attività consistenti: nella conduzione
di macchine semplici (auto o motomezzi), nell'uso di attrezzature che
possono richiedere particolari abilitazioni o patenti, nel trasporto,
nella locomozione e nella collocazione con tecniche di lavoro non
elementari (qualificate): di materiali, di attrezzature, di segnalazioni,
di manifesti, nella conduzione di centralini telefonici complessi
nell'assistenza ai bagnanti previo possesso di apposita abilitazione
di salvamento, nell'esecuzione di attività di N.U., di
disinfezione e disinfestazione realizzate mediante l'uso di
attrezzature o sostanze specifiche volte ad eliminare cause di
nocività o contagio, nell'esecuzione di attività cimiteriali
di seppellitura, tumulazione e stumulazione, nell'esecuzione di
attività di sorveglianza e manutenzione di fognature,
nell'esecuzione di attività per la cattura dei cani,
nell'esecuzione di attività varie nei mattatoi, negli impianti
sportivi, nei mercati, nell'esecuzione di attività di
collaborazione in cucine (complesse).
Area dei beni culturali.
Sono comprese nella presente area le attività di
conservazione e distribuzione del materiale bibliografico e
museologico.
Indicazioni di massima delle figure
professionali.
Operatori:
operai N.U.; interratori; affissatori; autisti;
centralinisti; necrofori; addetti biblioteche; bidelli; operai
qualificati; operatori d'appoggio dei servizi
socio-assistenziali.
Quarta qualifica funzionale.
Esecutore.
Complessità delle prestazioni.
Attività specializzate nel campo amministrativo,
contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di
apparecchiature tecniche di tipo complesso.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare il
coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il
mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di
appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza
apprezzabile.
Professionalità.
E' richiesta una preparazione professionale
specifica.
Autonomia operativa.
Nell'ambito di istruzioni generali non
necessariamente dettagliate.
Eventuali elementi accessori.
Può richiedersi il possesso di particolari
abilitazioni o patenti.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e
all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Licenza scuola dell'obbligo e specializzazione
professionale se richiesta.
Aree di attività.
Area amministrativa.
Sono comprese nella presente area le funzioni
consistenti nell'espletamento di attività prevalentemente
amministrative e contabili che richiedono: la predisposizione -- anche
mediante raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e informazioni
-- di atti e provvedimenti anche con la diretta trascrizione stenografica
o dattilografica del materiale prodotto in adempimento delle mansioni di
competenza, utilizzando anche macchine a supporto magnetico; la
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica,
immissione e verifica dei dati nei centri elettronici.
Sono comprese altresì attività consistenti
nella notificazione di atti, nonchè quelle di catalogazione ed
archiviazione degli stessi.
Area tecnico-manutentiva.
Sono comprese nella presente area funzioni consistenti
nell'esecuzione di operazioni di lavoro tecnico-manuali a carattere
specialistico nel campo della installazione e manutenzione, conduzione,
riparazione di impianti, strumenti e apparecchiature; nella conduzione di
automezzi pesanti e/o complessi, di scuolabus, di macchine operatrici
complesse che richiedono una specifica abilitazione e patente; nella
conduzione, manutenzione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, degli impianti di produzione e distribuzione del gas, acqua,
elettricità, ecc. Le predette attività sono esercitate
prevalentemente in modo integrato.
Area tecnica dei servizi.
Sono comprese nella presente area le attività di
conduzione di grandi e medi impianti telefonici, nonchè di conduzione
di cucine.
Area socio-assistenziale,
socio-sanitaria.
Sono comprese in questa area le funzioni da esplicare
in modo integrato a livello domiciliare ed in centri appositi in favore di
persone anziane e persone portatrici di handicaps consistenti in
prestazioni di infermieristica generica e assistenza domiciliare. Sono
pure comprese le funzioni di assistenza tecnica nei laboratori
d'igiene e profilassi.
Area scolastica.
Sono comprese nella presente area le funzioni di
assistenza tecnica nei laboratori degli istituti scolastici.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area attività di
accompagnamento dei visitatori nelle grotte naturali o di guida nei
musei.
Indicazione di massima delle figure
professionali.
Esecutori:
puericultrici; infermieri generici (ad esaurimento);
addetti all'assistenza domiciliare; messi notificatori; applicati;
operai specializzati; perforatori CM e CE; guide ai musei.
Quinta qualifica funzionale.
Collaboratore professionale.
Complessità delle prestazioni.
Attività professionale che richiede l'uso
complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare
conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di
apparecchiature complesse.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare funzioni di
indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.
Autonomia operativa.
E' completa nell'ambito di prescrizioni di
massima riferite a procedure generali.
Responsabilità.
La prestazione lavorativa è caratterizzata da
responsabilità per l'attività direttamente svolta e,
eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti
dei quali si esercita il coordinamento.
Requisiti di accesso dall'esterno.
E' richiesto il diploma di istruzione di 2°
grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili
professionali, nonchè specifica specializzazione professionale
acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
Aree di attività.
Area amministrativa.
Sono comprese nella presente area le attività di
carattere istruttorio nel campo amministrativo nonchè
l'attività di collaborazione amministrativa che richiede
conoscenze di procedure e metodologie oltre che la capacità di
relazione anche esterna alla struttura in cui opera. In tale area
rientrano esclusivamente i dipendenti dei comuni ove espletano funzioni
apicali dell'area amministrativa e che costituiscono l'unica
figura in tale area presente nell'ente.
Area centri elaborazione dati.
Sono comprese nella presente area le attività
operative in sala macchina dei centri elaborazione dati, che richiedono
una buona conoscenza delle procedure di comunicazione con la
macchina.
Area tecnico-progettuale.
Sono comprese nella presente area le operazioni di
carattere prevalentemente tecnico, la cui esecuzione può richiedere
l'utilizzazione di strumenti e attrezzature complesse e comportare
attività di vigilanza o controllo di cantiere.
Area tecnica.
Sono comprese nella presente area le funzioni tecniche
che richiedono conoscenze specifiche ed esperienze a livello di operaio ed
operatore ad alta specializzazione con connessa responsabilità di
indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e
funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza anche
con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme
di legge e regolamentari.
Area di vigilanza.
Sono comprese nella presente area le funzioni e gli
interventi atti a prevenire, controllare e reprimere in sede
amministrativa comportamenti e atti contrari a norme regolamentari, con le
quali gli enti locali hanno disciplinato funzioni loro demandate da leggi
o regolamenti dello Stato in materia di polizia locale, e specificatamente
in materia di polizia urbana (rurale, edilizia, commerciale, sanitaria,
tributaria), ittica, faunistica, venatoria, silvo-pastorale.
Sono altresì comprese le funzioni di interventi di
controllo, prevenzione e repressione per l'espletamento dei servizi di
polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del
codice della strada.
Indicazione di massima delle figure
professionali.
Collaboratori professionali:
computisti; disegnatori; assistenti tecnici; vigili
urbani, ittici, venatori, faunistici, silvo-pastorali; operai altamente
specializzati con connessa responsabilità d'indirizzo (capi
operai, capi cuochi, etc.).
Sesta qualifica funzionale.
Istruttore.
Complessità delle prestazioni.
Attività che comportano l'uso complesso di
dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica,
amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria
superiore.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare il
coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il
mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di
appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.
Professionalità.
E' richiesta una preparazione derivante in genere
da specifico titolo professionale.
Autonomia operativa.
Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima,
norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività
dell'addetto.
Responsabilità.
Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e
alla organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di
prescrizioni dettagliate del lavoro di appartenenti a livelli
inferiori.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Si richiede la licenza di scuola media superiore o
equipollente.
Aree di attività.
Area socio-educativa.
Sono comprese nella presente area le funzioni
socio-educative per la prima infanzia gestite nel territorio dagli enti
locali (asili nido).
Area scolastica.
Sono comprese nella presente area le funzioni di
docenza nelle scuole materne gestite dagli enti locali nonchè quelle
nelle scuole elementari relativamente alla attività di
doposcuola.
Area socio-sanitaria.
Sono comprese nella presente area le funzioni
consistenti nell'espletamento di compiti di natura socio-sanitaria
concernenti l'igiene pubblica, la profilassi delle malattie infettive
e parassitarie, la prevenzione e la riabilitazione nell'ambito delle
mansioni specifiche riferite alle singole professionalità.
Area di vigilanza.
Sono comprese nella presente area le funzioni di
coordinamento delle attività di polizia locale svolte dai nuclei
operativi di vigilanza.
Area centri elaborazione dati.
Sono comprese nella presente area le funzioni di
predisposizione dei programmi per i centri elettronici.
Area amministrativa e contabile.
Sono comprese nella presente area le attività di
carattere istruttorio nel campo amministrativo e contabile, anche mediante
la raccolta, l'organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni
di natura complessa secondo fasi operative nell'ambito di procedure
definite.
Area tecnico progettuale.
Sono comprese nella presente area le attività
consistenti nella predisposizione, nell'ambito delle specifiche
competenze professionali, di elaborati tecnici o tecnico-amministrativi,
nella collaborazione per la redazione di progetti e preventivi di opere,
nella sovraintendenza, organizzazione e controllo di operazioni di
carattere tecnico dirette a supporti generali di corrispondenti
attività nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche, di
difesa e controllo dell'ambiente.
Area tecnica.
Sono comprese nella presente area le attività
richiedenti altissima e specifica preparazione professionale nel campo
della restaurazione di opere artistiche derivante dal possesso di diploma
d'arte.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area le attività di
assistenza e di collaborazione nelle biblioteche, comprendenti le funzioni
di catalogazione e cura degli schedari inerenti il materiale bibliografico
nonchè le funzioni di assistenza nell'organizzazione di
attività culturali e di promozione della struttura nonchè
svolgimento di attività educative individuali o di gruppo.
Indicazione di massima delle figure
professionali.
Istruttori:
impiegati amministrativi di concetto; ragionieri;
geometri, assistenti visitatrici; assistenti di cattedra; maestri scuola
materna; sottoufficilli vigilanza; terapisti; assistenti sociali;
stenografo resocontista diplomato; aiuto bibliotecario diplomato;
educatori asili nido; programmatori CM e CE; educatori agli handicappati;
educatori professionali.
Settima qualifica funzionale.
Istruttore direttivo.
Attività di natura tecnica, amministrativa,
contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti
e nella elaborazione dei dati, nonchè attività di studio,
ricerca, elaborazione e progettazione.
Dette attività comportano altresì
l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle
stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con
titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.
Direzione e coordinamento.
Può comportare il coordinamento di gruppi
informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.
Autonomia operativa e iniziativa.
Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in
norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa
può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari
alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di
lavoro.
Responsabilità.
Per i risultati delle attività direttamente svolte
nonchè di quelle del gruppo coordinato.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Diploma di laurea.
Aree di attività.
Area amministrativa.
Addetti che collaborano all'istruttoria,
predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività
amministrative; l'attività si esercita inoltre collaborando con
posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale.
Area tecnico-contabile.
Addetti che eseguono o coordinano attività di tipo
tecnico-contabile e di figure professionali appartenenti a qualifiche
immediatamente inferiori dei rispettivi settori di attività.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area le attività
inerenti la programmazione e la gestione della attività culturali,
l'attività di ricerca, di studio, di documentazione e di
progettazione relativa ai servizi presenti nell'area socio-educativa,
l'attività didattica di formazione permanente e di formazione
professionale, l'attività di supervisione professionale nei
confronti degli operatori pedagogici delle qualifiche sottostanti.
Sono altresì comprese le attività di
programmazione e di gestione delle attività culturali estensive
rispetto al servizio documentario, di gestione dei cataloghi, inventariale
e patrimoniale del fondo documentario, il trattamento scientifico dei
documenti, l'attività di consulenza ed orientamento
bibliografico.
Indicazioni di massima delle figure
professionali.
Istruttore direttivo:
laureati amministrativi responsabili di unità
operativa; terapisti coordinatori; assistenti sociali coordinatori;
ragionieri economi comunità montane; segretari ragionieri economi;
analisti programmatori CM e CE; docenti per le cui funzioni si richiede
per legge il diploma di laurea; bibliotecari laureati; educatore
pedagogista laureato.
Ottava qualifica funzionale.
Funzionario.
Complessità e difficoltà delle
prestazioni.
Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di
piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione
professionale, nonchè il controllo dei risultati nei settori
amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la
predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado
di difficoltà. Può comportare la direzione di unità
operativa organica e l'esercizio di funzioni con rilevanza
esterna.
Autonomia operativa e iniziativa.
L'attività è caratterizzata da
facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli
obiettivi e degli indirizzi generali.
Responsabilità.
L'attività comporta la piena
responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle
istruzioni impartite, nonchè del conseguimento degli obiettivi
previsti dai programmi di lavoro.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Per l'accesso alla qualifica è richiesto il
diploma di laurea, nonchè la prescritta abilitazione nel caso di
prestazione professionale.
Aree di attività.
Area amministrativa.
Addetti che provvedono all'istruttoria,
predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività
amministrative; l'attività si esercita inoltre collaborando con
posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale.
Area tecnico-contabile.
Addetti che eseguono attività di tipo
tecnico-contabile o che coordinano figure professionali appartenenti a
qualifiche immediatamente inferiori dei rispettivi settori di
attività.
Indicazione di massima delle figure
professionali.
Funzionario:
apicali di enti di tipo 3; laureati professionali
(procuratori legali, ingegneri, architetti, medici, farmacisti,
giornalisti, ecc.); analisti di sistema; laureati con direzione di
unità operativa o attività di studio o ricerca.
Qualifiche funzionali dirigenziali.
Funzione dirigenziale.
La funzione dirigenziale negli enti locali è
rivolta ad attuare i programmi di sviluppo economico e sociale in
conformità degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai
competenti organi istituzionali.
Essa si esplica essenzialmente mediante:
il raccordo degli apparati amministrativi con gli
organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla
formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente ed
alla loro attuazione e verifica;
il coordinamento delle relazioni interfunzionali,
interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in
modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la
complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi
dell'ente.
L'esercizio della funzione dirigenziale -- inteso
ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nell'ambito della legalità -- è
caratterizzato da:
preparazione culturale e professionale, tale da
garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione
con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo
integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;
piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in
particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse umane e
strumentali assegnate;
diretta responsabilità dell'attività
personalmente svolta, nonchè delle decisioni assunte e delle
disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni.
Attribuzione e compiti dei dirigenti.
I dirigenti organizzano e dirigono le strutture
operative, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura
giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica
attinenti le materie di competenza, elaborano relazioni, pareri, proposte,
documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.
Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali
gli elementi di conoscenza e valutazione tecnica necessari per
l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la
scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche
alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi
costi.
A questo fine possono promuovere, nell'ambito delle
materie di competenza, studi e ricerche per la migliore individuazione e
qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
Collaborano alla determinazione e selezione degli
obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei
piani, programmi e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi
di lavoro verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.
Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione
interna delle strutture operative cui sono preposti, assicurando la
migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e
strumentali assegnate.
Studiano i problemi di organizzazione, la
razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e
metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte
ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale,
speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento
al rapporto costi/benefici.
Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, competono inoltre:
l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio
corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono
preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di
liquidazione della stessa nonchè l'azione di vigilanza e
controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità
amministrativa tecnica e contabile delle attività concernenti il
settore di competenza;
l'emanazione di atti di rilevanza esterna loro
delegati dagli organi istituzionali;
l'emanazione di istruzioni e disposizioni per
l'applicazione di leggi e regolamenti;
la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o
comitati operanti in seno all'amministrazione.
Responsabilità dei dirigenti.
I dirigenti sono responsabili dell'espletamento
delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti
nonchè del buon andamento e della imparzialità dell'azione
degli uffici o delle attività cui sono preposti.
In particolare sono responsabili:
dell'osservanza delle direttive generali e dei
programmi di massima formulati dagli organi competenti nonchè
dell'esecuzione degli atti degli organi stessi;
delle disposizioni da loro impartite;
del conseguimento dei risultati dell'azione
dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di
rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto
l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento
dell'interesse pubblico, inerente al settore affidato.
I risultati negativi eventualmente rilevati nella
organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio sono
contestati ai dirigenti, con atto scritto, dal capo
dell'amministrazione.
Si conferma per la dirigenza, la responsabilità
penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per
l'impiego pubblico.
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un
impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di
lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in
rapporto al funzionamento degli organi istituzionali.
Prima qualifica funzionale dirigenziale.
Il personale appartenente alla prima qualifica
funzionale dirigenziale esercita le funzioni di cui ai precedenti punti in
relazione alla struttura organizzativa dell'ente.
Negli enti di tipo 2, di cui tale qualifica è
quella di vertice, il personale ha la direzione della massima unità
operativa presente nell'ente stesso.
Negli enti di tipo 1 ha la direzione di unità
operativa intermedia e/o compiti di studio e ricerca.
Seconda qualifica funzionale dirigenziale.
Il personale appartenente alla seconda qualifica
funzionale dirigenziale esercita le funzioni di cui ai precedenti punti a
livello di responsabile delle massime unità organizzative degli enti
di tipo 1.
Allegato 2
Allegato B
PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA
ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITA'
PERSONALE.
a) Prestazioni di lavoro che comportano in
modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni,
autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per
trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e
scarico.
b) Prestazioni di lavoro che comportano
esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine,
oli minerali, parafina, e loro composti derivati e residui nonchè
lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di
traffico.
c) Prestazioni di lavoro che comportano
esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla
infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale
stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione
e seppellimento salme.
d) Prestazioni di lavoro che comportano
esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne,
canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di
bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari,
lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati
su chiatte e natanti.
e) Prestazioni di lavoro che comportano
esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle
officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione
continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi
dimensioni.
f) Prestazioni di lavoro che comportano
esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi
meccanici nelle attività boschive di taglio e esbosco ed
all'impiego di antiparassitari.
La rispondenza tra le categorie di personale, aventi
diritto alle indennità di cui all'art. 26, punto g), del
presente accordo e le attività comportanti rischi da esse prestate,
quali previste nei punti sopraesposti, è determinata con
provvedimento degli organi deliberanti dell'ente, sulla base di
apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta
responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale
addetto presta servizio.
Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette
non adibito, anche temporaneamente, alle attività comportanti
rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per
il periodo di effettiva esposizione al rischio; per i restanti periodi
compete invece l'indennità di L. 120.000 annua riportata al
periodo di non esposizione a rischio.