PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della funzione pubblica A seguito
del parere favorevole espresso in data 29 luglio
1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati
di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del
decreto legislativo n. 29 del 1993 modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 396 del 1997
e dal decreto legislativo n. 80 del 1998, sul
testo del Contratto collettivo nazionale quadro
relativo alle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali nonché della
certificazione della Corte dei conti
sull'attendibilità dei costi quantificati per il
medesimo C.C.N.L. - Quadro e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto
1998 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), ed i
rappresentanti delle confederazioni sindacali:
CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR,
RDB/CUB, CIDA, UGL, COSMED (con riserva). Prima
della sottoscrizione dell'allegato Contratto
Collettivo Nazionale Quadro le parti prendono
atto in relazione all'art. 20, comma 7, del
medesimo che tra la sigla dell'ipotesi di accordo
avvenuta il 3 luglio 1998 e la data odierna sono
intervenuti i seguenti cambiamenti dei soggetti
confluiti nella sottoindicate aggregazioni
sindacali riconosciute rappresentative: 1.
Comparto Sanità Dalla Federazione «FIALS-CONFSAL/Sanità UGL Sanità» è
fuoriuscita la UGL Sanità. La Federazione
rappresentativa ha assunto la denominazione
«FIALS-CONFSAL-SANITA'», che vede
riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n.
19. 2. Comparto Aziende Dal Coordinamento
Sindacale autonomo (CSA) «CISAL V.F,
SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome,
TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA
MON. - CONFSAL, UGL Aziende» è fuoriuscita la
UGL Aziende. La Federazione rappresentativa ha
assunto la denominazione (CSA) «CISAL V.F,
SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome,
TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA
MON. - CONFSAL.» Tale modifica non comporta
conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.
3. Comparto enti pubblici non economici La
Federazione «CONFSAL-UGL» non è più affiliata
alla Confederazione CONFSAL ma alla
Confederazione UGL. Tale modifica comporta che il
relativo distacco attribuito alla Confederazione
CONFSAL dovrà essere invece attribuito alla
Confederazione UGL. Per effetto dei cambiamenti
avvenuti, fermo rimanendo quanto già anticipato
nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del
presente accordo devono tenere debito conto), le
parti concordano che la correzione definitiva e
formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20,
con la quale si provvederà tra l'altro alla
riassegnazione dei distacchi non più fruibili
dalla federazione citata al punto 1), nonché dei
permessi di cui all'art. 12, sarà apportata
entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore
accordo.
Contratto collettivo
nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative
sindacali
PARTE I
TITOLO I
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai
dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai
D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396e D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80, in servizio nelle Amministrazioni
pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2,
dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei
comparti di contrattazione collettiva e nelle
relative autonome aree della dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni di
cui all'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254,
convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365
nonché dei D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la
materia dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi sindacali - contrattualmente
disciplinabile possa essere compiutamente
riveduta con il presente contratto, tenuto conto
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il presente
contratto o i contratti collettivi nazionali di
comparto non dispongano una specifica disciplina,
nelle materie relative alla libertà e dignità
del lavoratore ed alle libertà ed attività
sindacali, si intendono richiamate le norme di
minima previste dalla legge n. 300 del 1970.
4. Nel presente contratto la dizione «comparti
di contrattazione collettiva del pubblico impiego
e delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza» è semplificata in «comparti ed
aree». Il decreto legislativo «3 febbraio 1993,
n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai
D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80» è indicato come «D.Lgs n. 29 del
1993 ». Il testo unificato di tale decreto è
pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del
personale di cui al D.Lgs. n. 396 del 1997
disciplinate dall'accordo collettivo quadro per
la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie per il personale dei comparti
contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono
indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è
indicato con la dizione «accordo stipulato il 7
agosto 1998».
6. Le associazioni sindacali ammesse alla
trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47-bis
del D.Lgs. n. 29 del 1993 e, nel periodo
transitorio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.
396 del 1997 come modificato dall'art. 44 del
D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo del presente
contratto vengono indicate come «associazioni
sindacali rappresentative».
7. Con il termine «amministrazione» sono
indicate genericamente tutte le amministrazioni
pubbliche comunque denominate.
TITOLO II
Attività Sindacali
Articolo
2
Diritto di assemblea
1. Fatta salva la competenza dei
contratti collettivi di comparto o area a
definire condizioni di miglior favore nonché
quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i
dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali in idonei locali concordati con
l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite
senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità
dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere
indette singolarmente o congiuntamente, con
specifico ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti
indicati nell'art. 10.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine
del giorno e l'eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono comunicate
all'ufficio gestione del personale con preavviso
scritto almeno tre giorni prima. Eventuali
condizioni eccezionali e motivate che
comportassero l'esigenza per l'amministrazione di
uno spostamento della data dell'assemblea devono
essere da questa comunicate per iscritto entro 48
ore prima alle rappresentanze sindacali
promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di
partecipazione di ciascuno all'assemblea è
effettuata dai responsabili delle singole unità
operative e comunicata all'ufficio per la
gestione del personale.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia
articolata in turni, l'assemblea è svolta di
norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di
lavoro. Analoga disciplina si applica per gli
uffici con servizi continuativi aperti al
pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve
essere garantita la continuità delle prestazioni
indispensabili nelle unità operative interessate
secondo quanto previsto dai singoli accordi di
comparto.
Articolo 3
Diritto di affissione
1. I soggetti di cui all'art. 10, hanno
diritto di affiggere, in appositi spazi che
l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutto il personale
all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro, utilizzando,
ove disponibili, anche sistemi di informatica.
Articolo 4
Locali
Ciascuna amministrazione con almeno duecento
dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a
disposizione dei soggetti di cui all'art. 10,
l'uso continuativo di un idoneo locale comune -
organizzato con modalità concordate con i
medesimi - per consentire l'esercizio delle loro
attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore
a duecento dipendenti gli organismi
rappresentantivi hanno diritto di usufruire, ove
ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le
loro riunioni, posto a disposizione da parte
dell'amministrazione nell'ambito della struttura.
PARTE II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
Articolo
5
Distacchi sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i
dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1, in
servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nelle amministrazioni dei comparti
ed aree, che siano componenti degli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni
ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno
diritto al distacco sindacale con mantenimento
della retribuzione di cui all'art. 17 per tutto
il periodo di durata del mandato sindacale nei
limiti numerici previsti dall'art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti
alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono
essere utilizzati anche in altre organizzazioni
sindacali di categoria aderenti alle
confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti
gli effetti al servizio prestato
nell'amministrazione anche ai fini della
mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e
per il compimento del periodo di prova - ove
previsto - in caso di vincita di concorso o di
passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di
prova, qualora dopo la formale assunzione in
servizio nei confronti del dirigente sindacale
venga richiesto ovvero risulti confermato il
distacco o l'aspettativa, potranno essere
attivate le procedure di urgenza previste
dall'art. 14 per la prosecuzione o l'attivazione
del distacco o aspettativa. Il periodo di prova
risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
Articolo 6
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente complessivo dei distacchi
sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti
pubblici di cui all'art. 5 comma 1, per la durata
del presente contratto, è pari a n. 2584 e
costituisce il limite massimo dei distacchi
fruibili in tutti i comparti e aree di
contrattazione, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 20 comma 1.
2. Il contingente dei distacchi è ripartito
nell'ambito di ciascun comparto ed area secondo
l'allegata tabella n. 1. All'interno di ciascun
comparto ed area ogni contingente è ripartito
per il novanta per cento - alle organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative e per il
restante dieci per cento alle confederazioni
sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi
dell'art. 47-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del
1993, garantendo comunque, nell'ambito di tale
ultima percentuale, un distacco sindacale per
ognuna delle predette confederazioni ed un
distacco, utilizzabile con forme di
rappresentanza in comune, alla confederazione
considerata rappresentativa, ai sensi dell'art.
44, comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998.
3. Le associazioni sindacali rappresentative sono
le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali
previsti dal presente contratto. Alla
ripartizione del contingente dei distacchi
sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali fatte salve le garanzie
di cui al comma 2 si procede in rapporto al grado
di rappresentatività accertata dall'ARAN nonché
tenuto conto della diffusione territoriale e
della consistenza delle strutture organizzative
nei comparti ed aree.
4. Con il presente contratto, ai fini
dell'accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni di categoria, si dà applicazione
all'art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL
quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, con
riguardo alla collocazione dei segretari comunali
dal comparto Ministeri a quello delle Regioni -
Autonomie locali e delle specifiche tipologie
professionali - rispettivamente degli Enti
pubblici non economici e delle Istituzioni ed
enti di sperimentazione e ricerca - dall'area
della dirigenza ai comparti. I distacchi già
afferenti alle organizzazioni rappresentative di
tali categorie (n. 2 per i segretari comunali, n.
5 e n. 7, rispettivamente per le specifiche
tipologie degli enti pubblici non economici e
delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione) sono defalcati dai contingenti
di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli
di nuova assegnazione.
5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi
dell'art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 le
associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n.
2 al n. 9, che avranno valore sino all'entrata a
regime del nuovo sistema di rappresentatività ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44, D.Lgs. n.
80 del 1998.
Articolo 7
Flessibilità in tema di distacchi sindacali
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo,
i distacchi sindacali - sino al limite massimo
del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti
sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche
frazionatamente per periodi non inferiori a tre
mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi
sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro
a tempo pieno possono essere utilizzati con
articolazione della prestazione di servizio
ridotta al 50% - previo accordo del dipendente
stesso con l'amministrazione interessata sulla
tipologia di orario prescelta tra quelle sotto
indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con
articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana, del mese o di determinati
periodi dell'anno in modo da rispettare - come
media - la durata del lavoro settimanale prevista
per la prestazione ridotta nell'arco temporale
preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista
dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti
distaccati risulterà aumentata in misura
corrispondente, fermo rimanendo l'intero
ammontare dei distacchi, arrotondando le
eventuali frazioni risultanti all'unità
superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai
sensi del comma 2, per la parte economica si
applica l'art. 17 comma 3 e, per il diritto alle
ferie ed al periodo di prova in caso di vincita
di concorso o passaggio di qualifica (purché in
tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale
con prestazione lavorativa ridotta), si applicano
le norme previste nei singoli contratti
collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro
part-time orizzontale o verticale - secondo le
tipologie del comma 2. Tale ultimo rinvio va
inteso solo come una modalità di fruizione dei
distacchi sindacali che, pertanto, non si
configurano come un rapporto di lavoro part-time
- e non incidono sulla determinazione delle
percentuali massime previste, in via generale,
per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1,
per i dirigenti sindacali appartenenti alle
qualifiche dirigenziali previo accordo con
l'amministrazione di appartenenza, il distacco
sindacale può essere svolto con articolazione
della prestazione lavorativa su alcuni giorni
della settimana, del mese o di determinati
periodi dell'anno in analogia a quanto previsto
dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del
Servizio Sanitario Nazionale - ivi compresa la
dirigenza dell'area medico-veterinaria,
l'articolazione della prestazione lavorativa
ridotta è svolta in modo da rispettare, come
media, la durata del lavoro settimanale prevista
per la prestazione stessa nell'arco temporale
(settimana, mese o periodo dell'anno)
considerato.
6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si
applica il disposto del comma 4, prendendo a
riferimento il CCNL del comparto cui l'area
dirigenziale appartiene.
7. La prestazione lavorativa dei dirigenti
sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche
essere superiore al 50%. 8. Per il periodo in cui
si applicano nei loro confronti le flessibilità
previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali
non possono usufruire dei permessi previsti dagli
artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la
fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio
per l'espletamento del mandato senza riduzione
del debito orario che dovrà essere recuperato
nell'arco dello stesso mese.
Articolo 8
Contingente dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 80 del
1998, sino all'entrata in vigore del presente
contratto, restano fermi il contingente
complessivo esistente al 1° dicembre 1997 in
base al D.P.C.M. n. 770 del 1994, dei permessi
sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art.
23 della legge n. 300 del 1970 da parte dei
dirigenti sindacali nonché i relativi
coefficienti di ripartizione in ciascuna
amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del
presente contratto - anche per consentire la
prima elezione e l'avvio del funzionamento delle
rappresentanze sindacali unitarie previste
dall'art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993 i
permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente
o dirigente in servizio, al netto dei cumuli
previsti dall'art. 20, comma 1, sono portati nel
loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per
dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti
in servizio presso l'amministrazione dove sono
utilizzati vanno conteggiati anche quelli in
posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi spettano sia alle associazioni
sindacali rappresentative che alle RSU secondo le
modalità indicate nell'art. 9.
Articolo 9
Modalità di ripartizione dei permessi
1. Nel limite dei contingenti definiti in
ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 8,
comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di
spettanza delle associazioni sindacali
rappresentative sono ripartiti tra queste in
proporzione alla loro rappresentatività,
accertata in sede locale in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo
sindacale risultante nell'anno precedente.
2. Dal 1° gennaio 1999, dopo la elezione delle
RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto
1998, i permessi sindacali, nella misura di n. 81
minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti
in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella
misura di 51 minuti alle associazioni sindacali
rappresentative.
3. I contratti collettivi di comparto e area
potranno integrare fino ad un massimo di 60
minuti i permessi di pertinenza delle RSU,
destinando alle stesse ulteriori quote di
permessi delle associazioni sindacali
rappresentative fino a raggiungere un definitivo
riparto massimo del contingente di n. 60 minuti
alle RSU e n. 21 minuti alle medesime
associazioni sindacali.
4. Dal 1° gennaio 1999, ai fini della
ripartizione proporzionale dei permessi, la
rappresentatività sarà accertata in sede locale
in base alla media tra il dato associativo e il
dato elettorale. Il dato associativo è espresso
dalla percentuale delle deleghe per il versamento
dei contributi sindacali rispetto al totale delle
deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il
dato associativo è quello risultante alla data
del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale
è quello risultante dalla percentuale dei voti
ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto
al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato, quali risultano dal verbale
riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il
contingente dei permessi di spettanza delle RSU
è da queste gestito autonomamente nel rispetto
del tetto massimo attribuito.
5. In prima applicazione del presente contratto
la ripartizione del contingente dei permessi
sindacali determinata ai sensi dell'art. 6 comma
5 - di spettanza delle associazioni sindacali
rappresentative ai sensi delle tabelle all. 2-9
è effettuata dalle singole amministrazioni entro
trenta giorni dalla stipulazione del presente
contratto, sentite le associazioni sindacali
aventi titolo. Per il comparto della scuola la
ripartizione avviene con le procedure dell'art.
16.
Articolo 10
Titolarità e flessibilità in tema di permessi
sindacali
1. I dirigenti sindacali che, ai sensi
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998, hanno
titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei
permessi sindacali retribuiti, giornalieri od
orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del
loro mandato, sono: - i componenti delle RSU; - i
dirigenti sindacali rappresentanze aziendali
(RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi
dell'art. 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto
1998; - i dirigenti sindacali dei terminali di
tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che dopo la elezione delle RSU,
siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro
nonché quelli delle medesime associazioni,
aventi titolo a partecipare alla contrattazione
collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998; -
dirigenti sindacali che siano componenti degli
organismi direttivi delle proprie confederazioni
ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o
aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative
entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti nelle RSU indicano per iscritto
all'amministrazione i nominativi dei dirigenti
sindacali titolari delle prerogative e libertà
sindacali di cui al comma 1. Con le stesse
modalità vengono comunicate le eventuali
successive modifiche. I dirigenti del secondo e
terzo alinea del comma uno hanno titolo ai
permessi di cui al contingente delle associazioni
sindacali rappresentative.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1
possono fruire dei permessi retribuiti loro
spettanti, oltre che per la partecipazione a
trattative sindacali, anche per presenziare a
convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri
ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al
servizio prestato. Tale disciplina si applica
anche ai permessi usufruiti dai dirigenti
sindacali dei comparti scuola e ministeri
operanti all'estero per la partecipazione ai
congressi, convegni di natura sindacale o alle
riunioni degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi sindacali, giornalieri od orari
spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma
1 dal secondo al quarto alinea, possono essere
cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i
componenti delle RSU i permessi possono essere
cumulati per periodi - anche frazionati non
superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque
essere garantita la funzionalità dell'attività
lavorativa della struttura o unità operativa -
comunque denominata - di appartenenza del
dipendente. A tale scopo, della fruizione del
permesso sindacale va previamente avvertito il
dirigente responsabile della struttura secondo le
modalità concordate in sede decentrata. La
verifica dell'effettiva utilizzazione dei
permessi sindacali da parte del dirigente
sindacale rientra nella responsabilità
dell'associazione sindacale di appartenenza dello
stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche
amministrazioni assicurano i vari livelli di
relazioni sindacali nelle materie previste dai
CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di
fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia
possibile sarà comunque garantito - attraverso
le relazioni sindacali previste dai rispettivi
contratti collettivi - l'espletamento del loro
mandato, attivando procedure e modalità idonee a
tal fine.
Articolo 11
Permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari
1. Le associazioni sindacali rappresentative
sono, altresì, titolari di ulteriori permessi
retribuiti, orari o giornalieri, - confermati
nell'ambito dei permessi esistenti dal 1°
dicembre 1997 dall'art. 44, comma 1, lett. f)
primo periodo del D.Lgs. n. 80 del 1998 - per la
partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali e territoriali dei dirigenti
sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che
siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria non collocati in distacco
o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al
comma 1, in ragione di anno, è costituito da n.
475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle
confederazioni dei comparti e delle aree
dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di
categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree
dirigenziali. Ciascuna confederazione ed
organizzazione sindacale non può superare il
contingente delle ore assegnate con la
ripartizione indicata nelle tabelle allegato da
11 a 20 del presente contratto.
3. Le confederazioni possono far utilizzare i
permessi di cui al comma 2 alle proprie
organizzazioni di categoria. 4. Da parte delle
organizzazioni sindacali rappresentative
appartenenti alle stessa sigla sono ammesse
utilizzazioni in forma compensativa dei permessi
sindacali citati al comma 2 fra comparto e
rispettiva area della dirigenza ovvero tra
diversi comparti e/o aree.
5. In applicazione del presente articolo le
organizzazioni sindacali comunicano alle
amministrazioni di appartenenza i nominativi dei
dirigenti sindacali aventi titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi permessi si
applica l'art. 10, comma 6.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art.
14, comma 7, comunica al Dipartimento della
funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti
sindacali in base al presente articolo in
separato conteggio.
Articolo 12
Titolarità in tema di aspettative e permessi
sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche
in seno agli organismi direttivi statutari delle
proprie confederazioni e organizzazioni sindacali
rappresentative possono fruire di aspettative
sindacali non retribuite per tutta la durata del
loro mandato. E' possibile l'applicazione delle
flessibilità previste dall'art. 7 in misura non
superiore al 50% del limite massimo previsto dai
commi 1 e 2 dello stesso articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10,
comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni
l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano
esercitare il diritto ivi previsto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima per il tramite della
propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art.
10 comma 6.
Articolo 13
Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le
associazioni sindacali rappresentative sono
complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti nella misura
prevista dall'art. 9; c) diritto ai permessi
retribuiti di cui all'art. 11; d) diritto ai
permessi non retribuiti di cui all'art. 12;
2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi
non retribuiti e retribuiti nella misura prevista
dall'art. 9.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente
contratto, i rapporti tra associazioni sindacali
rappresentative ed RSU in tema di diritti e
libertà sindacali con particolare riferimento ai
poteri e competenze contrattuali nei luoghi di
lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998.
Articolo 14
Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei
distacchi ed aspettative sindacali
1. Le richieste di distacco o aspettativa
sindacale ai sensi degli artt. 5 e 12 sono
presentate dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali rappresentative alle amministrazioni di
appartenenza del personale interessato che -
accertati i requisiti soggettivi previsti dagli
art. 5, comma 1 ed 11 comma 1 - provvedono entro
il termine massimo di trenta giorni dalla
richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della
Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti
dall'art. 54, comma 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993
anche ai fini della verifica del rispetto dei
contingenti.
2. Per consentire i relativi adempimenti in
ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel
Comparto « Regioni - Autonomie Locali»,
l'amministrazione di appartenenza trasmette copia
dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per
il personale dipendente dai Comuni e loro
consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale
dipendente dalle Province; all'UNCEM per il
personale dipendente dalle Comunità montane;
all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale
delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni per quanto riguarda il personale
dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non
economici da esse dipendenti e dagli Istituti
autonomi per le case popolari.
3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali
possono procedere alla revoca dei distacchi e
delle aspettative in ogni momento, comunicandola
alle amministrazioni interessate ed al
Dipartimento della Funzione pubblica per i
consequenziali provvedimenti.
4. In attesa degli adempimenti istruttori
previsti dal comma 1 per la concessione dei
distacchi o delle aspettative sindacali non
retribuite, per i motivi di urgenza - segnalati
nella richiesta da parte delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali - è consentito
l'utilizzo provvisorio in distacco o aspettativa
dei dipendenti interessati - dal giorno
successivo alla data di ricevimento della
richiesta medesima.
5. Qualora la richiesta di distacco non possa
aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio
dei dipendenti è trasformata, a domanda, in
aspettativa sindacale non retribuita ai sensi
dell'art. 12.
6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative
vanno comunicate alle amministrazioni interessate
entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i casi
di cessazione del distacco o di aspettativa, il
dirigente sindacale rientrato
nell'amministrazione di appartenenza non potrà
avanzare nei confronti di quest'ultima pretese
relative ai rapporti intercorsi con la
confederazione od organizzazione sindacale
durante il periodo del mandato sindacale.
7. Nel rispetto delle quote complessive di
distacchi assegnati a ciascun comparto dalla
tabella allegato 1 al presente contratto e
nell'ambito di esso, ogni singola confederazione
può modificare - in forma compensativa tra
comparto e relativa autonoma area di
contrattazione della dirigenza - le quote di
distacchi rispettivamente assegnati. Tale
possibilità riguarda anche le organizzazioni
sindacali di categoria appartenenti alla stessa
sigla confederale. Dell'utilizzo dei distacchi in
forma compensativa è data notizia
all'amministrazione di appartenenza del personale
interessato ai fini degli adempimenti istruttori
di cui al presente articolo nonché per la
predisposizione degli elenchi previsti dall'art.
15 comma 4.
Articolo 15
Adempimenti
1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei
distacchi sindacali previsti dalle vigenti
disposizioni per le Autonomie locali (Comuni,
Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in
presenza del decreto- legge 25 novembre 1996, n.
599 convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che
definisce le modalità di suddivisione delle
spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli
adempimenti di cui al presente articolo ed
all'interno delle suddette articolazioni
settoriali - è possibile utilizzare in forma
compensativa la ripartizione dei distacchi
previsti per i dirigenti sindacali delle citate
autonomie locali dalla tabella allegato 5,
compensando le relative spese tra gli enti
interessati.
2. Nell'ambito dei comparti Sanità, Università,
Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti
pubblici non economici e, per quanto attiene le
Regioni, nel comparto delle autonomie locali, le
modalità di suddivisione delle spese dei
distacchi tra le amministrazioni dei relativi
comparti avverranno in forma compensativa secondo
le intese intervenute nell'ambito dei rispettivi
organismi previsti dall'art. 46, comma 3 del
D.Lgs. n. 29 del 1993. Tali organismi potranno,
inoltre, concordare tra di loro la possibilità
di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti
ed aree diverse, consultando il Dipartimento
della Funzione pubblica qualora la compensazione
riguardi i distacchi delle amministrazioni
statali, al fine di definire le modalità di
riparto delle spese e dando comunicazione
dell'accordo intervenuto all'ARAN ed anche al
Dipartimento della Funzione Pubblica se non
direttamente interessato.
3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere,
nell'ambito dei relativi finanziamenti, un
incremento dei contingenti dei distacchi
attribuiti al comparto o area.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le
Amministrazioni pubbliche di cui al presente
contratto adempiono agli obblighi previsti
dall'art. 54 del D.Lgs. n. 29 del 1993 in tema di
trasmissione dei dati ivi previsti alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. La trasmissione delle schede compilate dalle
amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del
repertorio delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali operanti nel pubblico impiego e della
loro consistenza associativa deve avvenire nel
pieno rispetto delle procedure previste dalle
vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere
controfirmate dalle associazioni sindacali
interessate, salvo il caso di diniego che sarà
segnalato contestualmente all'invio e dovranno
contenere l'indicazione dell'importo del
contributo sindacale.
Articolo 16
Norme speciali per la scuola
1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al
comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14 si applicano
con le seguenti specificazioni o integrazioni: A)
Art. 7, commi 1 e 2: - nel caso di applicazione
del comma 1, il frazionamento del distacco non
può essere inferiore alla durata dell'anno
scolastico; - ai dirigenti di istituto ed ai
responsabili di amministrazione si applica solo
il disposto del comma 1. In tal caso il
frazionamento del distacco non può essere
inferiore alla durata dell'anno scolastico; - in
tutti i casi in cui possa ricorrere
l'applicazione del comma 2, la tipologia di
distacco sindacale per il personale docente può
essere solo quella di cui alla lettera a) dello
stesso comma, prevedendosi in tal cado una
proporzionale riduzione del numero delle classi
assegnate; - la disciplina da prendere a
riferimento per l'applicazione del comma 2 è
quella prevista dall'ordinanza del Ministero
della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio
1989 e successive conferme. Il rinvio alle
disposizioni richiamate va inteso come una
modalità di fruizione dei distacchi sindacali.
Pertanto essi non incidono sulla determinazione
delle percentuali massime previste, in via
generale, per la costituzione di rapporti di
lavoro part-time dalla citata ordinanza. B) Art.
10: - per assicurare la continuità
dell'attività didattica e per evitare aumento di
spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro
tra il personale in servizio, i permessi
sindacali nel comparto scuola non possono
superare bimestralmente cinque giorni lavorativi
e, in ogni caso, dodici giorni nel corso
dell'anno scolastico. C) Art. 14, comma 1, 3, 4:
- con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di
distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti
sindacali del comparto e la comunicazione di
conferma annuale devono essere presentate entro
il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve
essere rispettata per le richieste di revoca del
distacco o dell'aspettativa che non possono
avvenire nel corso dell'anno scolastico anche nel
caso in cui contengano la contestuale
sostituzione con altro dirigente sindacale salvo
un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso
è possibile la sostituzione nel distacco
retribuito con un dirigente già collocato in
aspettativa sindacale non retribuita. In prima
applicazione del presente contratto il termine
del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche
per quanto concerne la fruibilità dei permessi
cumulati previsti dall'art. 20, comma 1. - con
riferimento al comma 4, la procedura d'urgenza
per il distacco o aspettativa dei dirigenti
sindacali di cui al precedente alinea è
adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun
anno.
2. La ripartizione del contingente dei permessi
tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto
scuola è effettuata - con le modalità e
procedure previste dall'art. 9 - dal Ministero
della Pubblica Istruzione. Nel limite dei
contingenti di permessi così individuati, il
Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione
a livello provinciale, affidandone la gestione ai
rispettivi provveditorati per gli adempimenti
successivi.
Articolo 17
Trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante nei casi
di distacco sindacale è disciplinato dai
rispettivi contratti collettivi dei comparti ed
aree dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali
di comparto o di area non avranno stabilito la
specifica disciplina, rimangono ferme tutte le
clausole previste dall'art. 7, comma 2 del CCNL
quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 7,
commi 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito:
- il trattamento economico complessivo nella
misura intera con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche ivi compresa la
retribuzione di posizione per i dirigenti. Il
trattamento accessorio legato alla produttività
o alla retribuzione di risultato è attribuito in
base all'apporto partecipativo del medesimo al
raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i periodi di distacco sono equiparati a tutti
gli effetti al servizio pieno prestato
nell'amministrazione anche ai fini del
trattamento pensionistico.
4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i
compensi legati alla produttività comunque
denominati nei vari comparti o la retribuzione di
risultato per i dirigenti spettano al dirigente
sindacale in relazione alla sua partecipazione al
raggiungimento dei risultati stessi verificati a
consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma
4 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso
di aspettativa sindacale, a tempo pieno o
parziale, non retribuita, i contributi figurativi
accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma
della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli
stessi previsti per la retribuzione spettante al
personale in distacco sindacale retribuito
secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di
area dirigenziale.
PARTE III
Norme finali e transitorie
Articolo 18
Tutela del dirigente sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende
servizio al termine del distacco o
dell'aspettativa sindacale può, a domanda,
essere trasferito - con precedenza rispetto agli
altri richiedenti - in altra sede della propria
amministrazione quando dimostri di aver svolto
attività sindacale e di aver avuto il domicilio
nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero in
altra amministrazione anche di diverso comparto
della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in
servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel
sistema classificatorio del personale vigente
presso l'amministrazione ovvero nella qualifica
dirigenziale di provenienza, fatte salve le
anzianità maturate, e conserva, ove più
favorevole, il trattamento economico in godimento
all'atto del trasferimento mediante attribuzione
«ad personam» della differenza con il
trattamento economico previsto per la qualifica
del nuovo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti
economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1
non può essere discriminato per l'attività in
precedenza svolta quale dirigente sindacale né
può essere assegnato ad attività che facciano
sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un'unità operativa
ubicata in sede diversa da quella di assegnazione
dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10,
può essere predisposto solo previo nulla osta
delle rispettive organizzazioni sindacali di
appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia
componente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino
alla fine dell'anno successivo alla data di
cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle
loro funzioni, non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e
regolamenti.
Articolo 19
Disposizioni particolari
1. Le parti si danno atto che, in caso di
affiliazione tra sigle sindacali che non dia
luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i
distacchi, permessi ed aspettative sindacali di
cui al presente contratto fanno capo solo alla
organizzazione sindacale affiliante se
rappresentativa ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. Ai fini dell'accertamento della
rappresentatività, con la rilevazione dei dati
associativi riguardanti il 1998, le
organizzazioni sindacali che a partire dal 1997
abbiano dato o diano vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa che allo stato - non
corrisponde ai requisiti previsti dall'art. 44
comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 80 del 1998
(imputazione al nuovo soggetto sindacale delle
deleghe delle quali risultino titolari purché il
nuovo soggetto succeda effettivamente nella
titolarità delle deleghe o che le deleghe siano
comunque confermate espressamente dai lavoratori
a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare
di aver dato effettiva ottemperanza al disposto
della norma. In caso negativo non sarà possibile
riconoscere la rappresentatività del nuovo
soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle
trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà
luogo all'applicazione di quanto previsto dal
comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del
presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste
dal presente contratto vengono assegnate al nuovo
soggetto sindacale unitariamente inteso se
rappresentativo. I poteri e le competenze
contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di
tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di
comparto o di area dell'art. 5, comma 3
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU - sono altresì,
esercitati esclusivamente in nome e per conto del
soggetto firmatario e non delle singole sigle
sindacali in esso confluite. Pertanto nei
contratti collettivi integrativi la
sottoscrizione avviene in rappresentanza della
nuova organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza
degli effetti dell'art. 44 del D.Lgs. n. 80 del
1998, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si
verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che
vi aveva originariamente dato vita ovvero
l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento
produce effetti soltanto al successivo periodico
accertamento della rappresentatività previsto
dal comma 5.
5. L'ARAN, salvo che nel periodo transitorio di
cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 80 del 1998,
procede all'accertamento della rappresentatività
delle associazioni sindacali in corrispondenza
dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di
riferimento nonché all'inizio del secondo
biennio economico della stessa. A tale scopo
vengono presi in considerazione i dati
associativi relativi alle associazioni sindacali
risultanti nel repertorio delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali operanti nel pubblico
impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso
anno in cui si procede alla rilevazione nonché
gli ultimi dati disponibili relativi alle
elezioni delle RSU. L'accertamento produce
effetti - con le medesime cadenze sulla
ripartizione dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree
di contrattazione collettiva della dirigenza in
attesa della verifica della loro
rappresentatività, collegata alla stipulazione
del contratto collettivo quadro per la
definizione delle aree dirigenziali, restano in
vigore:
a) i contingenti dei distacchi previsti dalla
tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il
contingente dei permessi determinato in ciascuna
amministrazione con le modalità del D.P.C.M. n.
770 del 1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
b) i permessi nella misura attualmente in atto
goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro
transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo
quanto previsto in capo alle confederazioni dalla
tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato
contratto, con successivo accordo si definiranno
le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di
cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e
20, comma 1, nonché i regolamenti per le
elezioni delle RSU relative alle medesime aree.
7. Durante il periodo previsto dall'art. 44,
comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 80 del 1998,
qualora in sede decentrata non vi sia piena
coincidenza tra i soggetti riconosciuti come
rappresentativi ai sensi delle tabelle all. 2-9 e
quelli già ammessi in base alla citata
disposizione alla contrattazione decentrata,
questi ultimi concorrono all'utilizzo del
contingente dei permessi limitatamente alle
attività di contrattazione, eventualmente
conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso in
altre sigle sindacali rappresentative - con i
permessi a queste spettanti al fine di evitare
duplicazione di benefici.
8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali
ammesse alle trattative nazionali con riserva per
motivi giurisdizionali, in caso di esito
sfavorevole del giudizio, dovranno restituire
alle amministrazioni di appartenenza dei
dirigenti sindacali il corrispettivo economico
dei distacchi e delle ore di permesso fruite e
non spettanti. Analogamente si procede nei
confronti delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali in caso di superamento dei contingenti
dei distacchi - verificati annualmente a
consuntivo dal Dipartimento della Funzione
pubblica ai sensi dell'art. 15 nonché dei
permessi loro spettanti.
9. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi
momento insorti sull'applicazione del D.P.C.M. n.
770 del 1994 relativamente alla concessione o
revoca dei distacchi od aspettative a causa
dell'inosservanza di procedure autorizzative
preventive, purché nel rispetto del tetto
previsto, sono risolti sulla base dell'art. 14
commi 1 e 2.
Articolo 20
Disposizioni transitorie
1. Nell'attuale periodo transitorio previsto
dall'art. 44, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 80
del 1998, fermo rimanendo il contingente dei
permessi di competenza delle RSU, le associazioni
sindacali rappresentative, con il presente
contratto, concordano di cumulare i permessi
sindacali loro spettanti in base alla
ripartizione prevista dall'art. 9, commi 1 e 2
sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente in
servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e
n. 20 per le aree dirigenziali.
2. Il contingente dei permessi cumulati per i
comparti pari a n. 269, sommato al contingente
dei distacchi già attribuiti ai comparti stessi
ai sensi della tab. all n. 1 (pari a n. 2460),
per un totale complessivo di n. 2729 distacchi,
è ripartito, in via transattiva, tra tutte le
associazioni sindacali rappresentative alla data
del presente contratto secondo quanto indicato
nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9. Nella
tabella n. 10 sono indicati i distacchi che,
nell'ambito del contingente citato, residuano la
ripartizione e rimangono assegnati alle
confederazioni.
3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi
si applicano tutte le flessibilità previste
dall'art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali
che usufruiscono dei permessi cumulati devono
essere comunicati all'amministrazione di
appartenenza ed al Dipartimento della Funzione
pubblica per gli adempimenti dell'art. 14.
4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e
quelle dei permessi di cui all'art. 11 avranno
valore sino all'entrata a regime del nuovo
sistema di rappresentatività, di cui all'art. 44
del D.Lgs. n. 80 del 1998, agli effetti del quale
le parti concorderanno la nuova ripartizione dei
distacchi in base ai dati sulle deleghe e sui
voti riportati nelle elezioni per le RSU nel
1998, confermando o modificando i permessi
cumulati del comma 2 e la loro entità.
5. La ripartizione dei permessi cumulati sotto
forma di distacchi delle aree dirigenziali, pari
a n. 20, sarà ripartita al verificarsi delle
condizioni di cui all'art. 19, comma 6,
unitamente al contingente di n. 124 distacchi di
cui alla tabella 1.
6. I contingenti dei permessi previsti dagli
artt. 8, comma 2 e 11 comma 2, nel periodo
intercorrente tra l'entrata in vigore del
presente contratto e il 31 dicembre 1998 sono
utilizzati pro rata.
7. In deroga al comma 4 dell'art. 19, eventuali
cambiamenti dei soggetti confluiti nella nuove
aggregazioni sindacali riconosciute
rappresentative, che intervengano prima della
stipulazione del presente contratto comporteranno
la modifica, a cura dell'ARAN delle tabelle
allegate al presente contratto.
Articolo 21
Durata
1. Il presente contratto è
valido per il quadriennio 1998-2001. La disdetta
può essere richiesta dall'ARAN o da almeno
quattro Confederazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima
della data di scadenza del quadriennio. In caso
di mancata disdetta il presente contratto si
intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei
distacchi e dei permessi il presente contratto
rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e
9. 3.
In caso di decisione giudiziale relativa alla
ripartizione delle prerogative sindacali previste
dal presente contratto nonché all'ammissione di
nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le
OO.SS. firmatarie per valutare le iniziative
conseguenti.
Articolo 22
Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce, fatto
salvo quanto previsto all'art. 17 comma 2, i
contratti collettivi nazionali quadro transitori
stipulati il 26 e 27 maggio 1997. Dalla data di
stipulazione è, altresì, disapplicato il
D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i
Decreti del Ministro della Funzione pubblica in
data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle
allegate al presente contratto.
2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di
indirizzo per i contratti collettivi dei comparti
e delle aree relativi al quadriennio 1998-2001
che - dopo la specifica disciplina negoziale
provvederanno direttamente a disapplicare le
norme vigenti in materia ai sensi dell'art. 72
del D.Lgs. n. 29 del 1993.
(Si omettono le tabelle contenenti il
contingente dei distacchi, di cui all'art. 6,
ripartito per coascun comparto ed area)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 In relazione
all'art. 4, le parti dichiarano di non aver
inteso innovare rispetto condizioni di miglior
favore di fatto esistenti a livello nazionale o
locale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti si danno
atto che entro il 15 settembre 1998, in occasione
della definizione dell'accordo di cui alla pag.
II del verbale allegato al presente CCNL Quadro
verranno affrontati e risolti i problemi
relativi:
1) al possibile incremento del numero complessivo
dei distacchi del comparto degli Enti Pubblici
non economici a definitiva soluzione di eventuali
errori tecnici pregressi;
2) alla chiarificazione, ai fini del calcolo dei
distacchi, della rappresentanza delle minoranze
linguistiche della Provincia Autonoma di Bolzano
e della Valle d'Aosta, sulla base delle
indicazioni del Dipartimento della Funzione
Pubblica;
3) alla computabilità, come servizio, ai fini
della mobilità nel comparto scuola, di periodi
di aspettativa sindacale non retribuita.
DICHIARAZIONE A VERBALE NORME SPECIALI PER LA
SCUOLA
Le sottoscritte organizzazioni ritengono
propedeutico alla sottoscrizione definitiva
dell'accordo quadro sulle libertà sindacali il
perfezionamento dei punti relativi alle seguenti
parti: art. 5, c. 3 per la parte relativa al
rapporto fra aspettativa non retribuita e
gestione del personale ai fini della mobilità;
art. 16, c. 1 per l'applicazione di tutte le
norme relative all'esercizio dei diritti
sindacali (distacchi, aspettative) al personale
con contratto a tempo determinato, con nomina di
durata annuale; art. 16, punto B art. 10 è da
applicare ai soggetti che assicurano la effettiva
continuità didattica: al personale docente; art.
16, punto C, lo spostamento del termine al
31.07.1998 deve essere correlato ai tempi di
sottoscrizione dell'accordo e deve essere
riferito anche alle richieste di cumulo dei
permessi previsti dall'art. 10, c. 5.
DICHIARAZIONE A VERBALE La CONFSAL, tenuto
conto che nel presente contratto il numero dei
permessi e distacchi fruibili dalle OO.SS. sono
ripartiti secondi i criteri di cui al D.M. 5
maggio 1995 (in applicazione del D.P.C.M. n. 770
del 1994) evidenzia il perpetuarsi di situazioni
di assoluta disomogeneità e disparità di
trattamento tra i dipendenti dei diversi
comparti. Infatti non è stato ridefinito «il
numero delle aspettative e dei permessi sindacali
proporzionale al numero dei dipendenti
all'interno di ciascun comparto» come invece era
raccomandato dalla direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 5615/96/7.515 del 30
settembre 1996 che riprendeva l'ordine del giorno
approvato nella seduta del 10 luglio 1996 del
Senato della Repubblica. Il riordino dei cumuli
dei permessi non è stato differenziato tra i
diversi comparti onde pervenire alla richiesta
omogeneizzazione, ma prevede addirittura una
ulteriore penalizzazione di alcuni comparti
rispetto ad altri. Per tali ragioni la CONFSAL si
riserva ogni possibile azione di tutela degli
interessi delle federazioni ad essa aderenti.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce
acquiescenza verso i profili di illegittimità
del contenuto dell'accordo stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE La Confsal dichiara
che alla sottoscrizione del presente accordo non
può essere attribuito il valore di acquiescenza,
anche implicita, a tutte quelle disposizioni che,
col riconoscere alle RR.SS.UU. trattamenti
differenziati e di favore, si traducono in una
indebita ed illegittima coartazione della
libertà di scelta tra RR.SS.AA e RR.SS.UU. La
riserva di cui sopra deve quindi ritenersi estesa
all'impianto stesso ispiratore del presente
accordo, nella parte in cui ha attribuito ad
organismi quali le RR.SS.UU., non istituite da
fonte primaria, l'esercizio di diritti e facoltà
che di fatto sviliscono le funzioni e le
prerogative di autonomia ed indipendenza delle
OO.SS. autonome, princìpi questi garantiti dalla
Carta Costituzionale. La sottoscrizione del
presente accordo è dettata, quindi,
esclusivamente dalla esigenza, fondamentale
nell'attuale momento storico, di non lasciare i
lavoratori rappresentanti dalla Confsal privi di
fondamentali ed imprescindibili strumenti di
tutela collettiva, che sono alla base della
possibilità di svolgimento dell'attività
sindacale.
DICHIARAZIONE A VERBALE La CONFSAL nel
sottoscrivere il presente accordo dichiara di non
convenire sulla possibilità, prevista dal comma
3 dell'art. 15 che le risorse per l'innalzamento
degli esoneri vengano definite utilizzando
risorse finanziarie destinate agli aumenti
retributivi in favore del personale.
DICHIARAZIONE A VERBALE Le sottoscritte
confederazioni ed organizzazioni sindacali
ritengono che il personale docente incaricato di
religione cattolica, componente degli organismi
statutari, rientri, così come avvenuto fino ad
oggi, tra i soggetti beneficiari dei diritti
sindacali previsti dal presente contratto quadro,
perché assimilabile ai dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, compresi quelli
legati al cumulo dei permessi. Anche il C.C.N.L.
scuola 94/97 ha previsto per i docenti di
religione prerogative proprie del personale
assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (progressione economica, diritto
alla riconferma automatica in servizio, salvo
revoca da parte dell'ordinario diocesano,
dell'idoneità stessa che l'intesa CEI-MPI,
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1990, n. 202, prevede con effetto permanente.
NOTA A VERBALE La CONFSAL non ritiene che la
definizione dell'assegnazione dei distacchi
sindacali che l'art. 3 della premessa demanda a
successivo accordo da sottoscrivere entro il 15
settembre, sia accettabile. Nella ridistribuzione
verrebbe penalizzata la scuola a cui
preventivamente sarebbe sottratta la possibilità
di usufruire del residuo dei distacchi.
DICHIARAZIONE A VERBALE Le sottoscritte
organizzazioni sindacali nel confermare le
precedenti dichiarazioni allegate alla pre-
intesa, con la presente integrano quella
formulata in relazione al calcolo dei distacchi
per le rappresentanze delle minoranze
linguistiche della provincia autonoma di Bolzano
e della Val d'Aosta, con la nota allegata.
Bolzano, lì 21 luglio 1998
Alle Segreterie Confederali Nazionali di CGIL,
CISL, UIL
Oggetto: Dichiarazione congiunta n. 2, p.to 2)
al contratto collettivo nazionale quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali.
Nella riunione della Segreteria Unitaria di
CGIL/AGB, SGB/CISL, UIL/SGK è stata concordata
la seguente formulazione per conciliare la tutela
delle minoranze linguistiche anche con una norma
contrattuale relativa ai distacchi sindacali, nel
rispetto delle normative autonomistiche e del
parere del Dipartimento della Funzione Pubblica
del 3 luglio 1998. Le Segreterie Provinciali si
sono impegnate a spiegare alla proprie strutture
nazionali tutti i dettagli della norma. Questo il
testo concordato: Per garantire una efficace
tutela sindacale dei dipendenti pubblici delle
minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano, viene garantito, per ciascun comparto
contrattuale, un distacco sindacale retribuito in
quota confederale (ed un distacco sindacale
retribuito in quota di organizzazione sindacale
di categoria) alla Organizzazione sindacale più
rappresentativa nel comparto medesimo tra i
lavoratori appartenenti ai gruppi linguistici
tedeschi e ladino. Le Organizzazioni sindacali
contemplate nel settimo comma dell'art. 44 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 possono pervenire a diverso
accordo sui criteri di attribuzione dei distacchi
retribuiti entro 30 giorni dalla stipula
definitiva del presente accordo. La maggiore
rappresentatività è determinata in base alle
norme del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive
integrazioni e modificazioni (in particolare, del
D.Lgs. n. 396 del 1997), degli accordi e
contratti sindacali successivamente stipulati,
però con riferimento ai lavoratori dei gruppi
linguistici tedesco e ladino impiegati nel
territorio della Provincia di Bolzano. L'Ufficio
Provinciale del Lavoro, di concerto con il
Commissariato del Governo per la Provincia di
Bolzano (per i lavoratori a contrattazione
nazionale) accerta la rappresentatività tenendo
conto degli iscritti nelle OO.SS., in base ai
dati forniti dalle Amministrazioni e del
Dipartimento della Funzione Pubblica, e dei
risultati delle elezioni alle R.S.U.
L'appartenenza degli iscritti ai gruppi
linguistici si desume dai ruoli dei dipendenti
(nota: riportano l'appartenenza linguistica). Per
definire la rappresentatività anche con
riferimento ai gruppi linguistici, l'accordo
sulle rappresentanze del lavoratori viene
integrato a livello provinciale, con protocollo
tra le OO.SS. di cui al settimo c. dell'art. 44
del D.Lgs. n. 80 del 1988. Finché non si è
pervenuti alla stipula del protocollo, le
elezioni non possono incidere sulla
determinazione della rappresentatività.
L'Ufficio Provinciale del Lavoro trasmette le
risultanze alla Presidenza del Consiglio
Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano,
per la dichiarazione di maggiore
rappresentatività delle OO.SS. tra i lavoratori
delle minoranze linguistiche in ciascun comparto
contrattuale. Le disposizioni dei comuni
precedenti si applicano, in quanto compatibili,
anche alle OO.SS. degli altri territori di cui al
citato settimo c. dell'art. 44 del D.Lgs. n. 80
del 1988, salvo diversi accordi tra le OO.SS.
alle quali le disposizioni fanno riferimento.
NOTA A VERBALE La CISAL, confermando la
propria volontà a sottoscrivere l'accordo in
questione, esprime il suo formale dissenso e
conferma le proprie più ampie riserve, anche di
azione giurisdizionale, in ordine a: 1) il
mancato riconoscimento in capo alle OO.SS. non
rappresentative - facenti capo alla
Confederazioni rappresentative - della
titolarità, seppur indiretta, dei diritti e
delle prerogative sindacali riconosciute alla
confederazione di riferimento; 2) la scelta di
dare applicazione, ai fini dell'accertamento
della rappresentatività, all'art. 11, comma 1,
lett. b) e c) del C.C.N.L. quadro sulla
definizione dei comparti di contrattazione
stipulato il 2 giugno 1998 (collocazione dei
segretari comunali e specifiche tipologie come
previsto dall'art. 5, comma 4 ed altri del
presente accordo. Quanto sopra perché, in
assenza della stipula del contratto quadro sulla
definizione delle aree dirigenziali, appare
inopportuna un'anticipazione sui contenuti di un
accordo in fieri, stante la diversa impostazione
della CISAL, favorevole al mantenimento nell'area
contrattuale della dirigenza dei professionisti
del parastato e dei ricercatori e tecnologi della
ricerca.
DICHIARAZIONE A VERBALE Nel sottoscrivere il
presente accordo la CIDA (Confederazione Italiana
Dirigenti d'Azienda) prendendo atto che il
contingente dei distacchi, e la relativa
ripartizione, per le autonome aree di
contrattazione collettiva della dirigenza
previsti dalle tabelle allegate risultano essere
quelli determinati dal D.P.C.M. n. 770 del 1994 e
relativo D.M. del 5 maggio 1995 sino al
successivo accordo che interverrà dopo la
stipula del contratto collettivo quadro per la
definizione delle aree dirigenziali, rivendica
fin d'ora l'autonoma area per la dirigenza
scolastica ai sensi dell'art. 21, commi 16 e 17,
della Legge n. 59 del 1997 e del Decreto
legislativo n. 59 del 1998 e ciò anche ai fini
del diritto ad ogni prerogativa sindacale
connessa alla rappresentatività espressa dalla
propria organizzazione «Associazione Nazionale
Presidi e Direttori Didattici».
La CIDA esprime altresì formale dissenso, con
ampia riserva di ogni azione in ordine alla
mancata conferma nell'area della dirigenza della
propria organizzazione sindacale UNIRI (ANPRIEPR,
CIDA- RICERCA) rappresentativa del personale con
qualifica dirigenziale (Dirigenti Ricercatori)
collocata invece nel comparto come è dato
rilevare dalle tabelle allegate.
DICHIARAZIONE A VERBALE La CONFEDIR conferma
tutte le osservazioni già formulate con la nota
prot. 350 del 12-6-98 e ribadisce la
arbitrarietà ed illegittimità del
trasferimento, nell'ambito dei corrispondenti
comparti, del personale dirigenziale appartenente
alle specifiche tipologie professionali degli
enti pubblici non economici e delle istituzioni
ed enti di ricerca e sperimentazione. La
CONFEDIR, pertanto, sottoscrive il presente
accordo al solo fine di non pregiudicare la
propria partecipazione alle prerogative
sindacali, con riserva di attivare le necessarie
azioni a tutela della categoria.
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