LINEE DI ACCORDO TRA
GOVERNO E PARTI SOCIALI
IN TEMA DI
RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
8 maggio 1995
INDICE
In base al presente accordo il Governo predispone un disegno di legge che disciplina lintero sistema previdenziale nei suoi due aspetti della previdenza obbligatoria e complementare.
A) PREVIDENZA OBBLIGATORIA
In tema di previdenza obbligatoria si prevede:
Il nuovo ordinamento previdenziale tenderà ad uniformare il trattamento dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e dei lavoratori autonomi e consentirà, a regime, la graduale convergenza delle prestazioni con laliquota di equilibrio necessaria a finanziare il sistema pensionistico.
Con il nuovo metodo di calcolo viene garantito un grado di copertura della pensione rispetto allultima retribuzione, per un lavoratore di 62 anni con 37 anni di anzianità contributiva, equivalente alla copertura a regime dellattuale sistema.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati laliquota contributiva da computare ai fini del calcolo del montante è fissata al 33% della base imponibile, mentre laliquota di finanziamento é inizialmente fissata al 32%. Il Governo provvederà ad armonizzare le componenti contributive dei diversi regimi, determinando la predetta aliquota di finanziamento senza variazioni del carico contributivo.
Per i lavoratori autonomi laliquota é fissata al 20%, ferma restando per il momento lattuale percentuale di contribuzione a carico degli assicurati.
Per il raggiungimento di tali aliquote si procederà nel modo seguente:
Il nuovo sistema, basato sul metodo contributivo, definisce lammontare della presentazione applicando un coefficiente di conversione al montante individuale, ottenuto dalla somma dei contributi capitalizzati annualmente in base alla media mobile quinquennale dei tassi di crescita del PIL nominale.
Il coefficiente di conversione, per le età intercorrenti tra i 57 e i 65 anni, assumerà valori compresi tra 4,719% e 6,13%. Per la figura tipo il coefficiente assumerà valore 5,514%.
I valori dei coefficienti sono soggetti a verifica decennale in rapporto alla dinamica dei parametri demografici ed economici.
Per i lavoratori che matureranno i 40 anni di contribuzione, se più favorevole, si applicherà il coefficiente di conversione relativo a quello corrispondente ai 60 anni di età.
Le pensioni saranno indicizzate allinflazione effettiva. Inoltre per le fasce di pensione al di sotto dei 10 milioni di lire annue, verrà destinato a partire dal 2009 un ammontare di risorse, nei limiti di un punto di aliquota rapportata alla base imponibile, finalizzate ad una maggiore indicizzazione rispetto ai prezzi e legate allandamento del PIL nei modi e nei tempi definiti in sede di politica dei redditi.
I requisiti minimi di accesso alla pensione sono fissati, nel sistema contributivo, in cinque anni di anzianità contributiva corrispondenti ad effettiva attività di lavoro e con la maturazione di un trattamento pensionistico pari ad almeno 1,2 volte limporto dellassegno sociale. (7.200.000).
Per tutti coloro che nella fase transitoria opteranno per lintegrale applicazione del sistema contributivo, con rinuncia al criterio della liquidazione del trattamento con il pro-rata, si applicheranno le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico a regime fermo restando i requisiti minimi contributivi propri di tale sistema. Lopzione potrà essere esercitata dal 1/1/2000.
Nella fase transitoria in relazione ai periodi maturati in vigenza del sistema retributivo verrà mantenuta lintegrazione al minimo con il metodo del "pro rata".
ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI PENSIONISTICI
Nella convinzione che una maggiore convergenza dei regimi pensionistici rappresenti non solo un elemento di maggiore equità, ma anche un fattore in grado di contribuire allequilibrio finanziario dellintero sistema previdenziale, si é convenuto sulla necessità di proseguire sulla via dellarmonizzazione. Questa sarà garantita dallapplicazione del metodo contributivo disciplinato nei suoi aspetti fondamentali da regole uniformi di calcolo delle prestazioni pensionistiche atte a garantire lunicità dei tassi impliciti di rendimento dei contributi versati.
In questambito larmonizzazione sarà rafforzata da interventi specifici tesi a:
Con appositi provvedimenti di delega legislativa sarà estesa larmonizzazione ai regimi pensionistici caratterizzati da obiettivi elementi di specificità, garantendo lapplicazione dei principi della riforma per quanto concerne i requisiti di accesso flessibile ai trattamenti pensionistici e il sistema contributivo di calcolo.
Per il settore agricolo, a mezzo di norme delegate si renderanno compatibili, con la specificità del settore, i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misure degli importi contributivi ed importi pensionistici con contestuale razionalizzazione dei flussi contributivi.
Su questi istituti si interverrà con norme di armonizzazione, anche con riferimento ai periodi massimi riconoscibili, considerando in particolare le contribuzioni figurative per i periodi di malattia, i distacchi secondo quanto previsto dallo statuto dei lavoratori , i periodi di maternità con conferma della normativa vigente relativamente alla contribuzione figurativa per lastensione obbligatoria e facoltativa per maternità e con conferma altresì della vigente normativa in materia di disoccupazione.
Si prevederà inoltre la facoltà di richiedere la copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, nei casi di formazione professionale, studio e ricerca, nonché per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro non comportanti copertura assicurativa e nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali.
Con riferimento alle prestazioni pensionistiche determinate secondo il metodo di calcolo contributivo vengono riconosciuti periodi di accredito figurativi:
In alternativa allanticipo, la lavoratrice può optare per un trattamento pensionistico con lapplicazione di un coefficiente di conversione maggiorato di un anno nel caso di uno o due figli e di due anni nel caso di tre o più figli.
Allo scopo di ridefinire la funzione di sostegno al nucleo familiare dei superstiti si é convenuto di :
Cumulo di assegno di invalidità in presenza di redditi da lavoro o di impresa: il trattamento sarà ridotto in misure percentuali proporzionate allentità dei redditi percepiti.
Cumulo di assegno e pensioni di invalidità e inabilità con prestazioni INAIL: in relazione ad un medesimo evento invalidante le prestazioni INPS non saranno cumulabili con le rendite INAIL fino a concorrenza delle stesse.
In entrambi i casi saranno salvaguardati i trattamenti già in godimento.
A decorrere dal 1/1/1996 si istituisce unapposita gestione separata presso lINPS, finalizzata allestensione dellassicurazione generale obbligatoria per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo per professione abituale nonché per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La contribuzione sarà inizialmente fissata nella misura del 10%. Il relativo regime pensionistico sarà impostato secondo i criteri del metodo contributivo, come determinati dalla legge di riforma generale, con la fissazione iniziale dellaliquota al 10% ripartita nella misura di 1/3 a carico del lavoratore autonomo e 2/3 a carico dei committenti.
Con legge delegata, sarà regolata la costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria per gli esercenti di libere professioni per il cui esercizio sia obbligatoria liscrizione in appositi albi o elenchi.
G) LAVORI USURANTI
Si é concordato di adeguare al nuovo sistema contributivo la disciplina riguardante i lavori usuranti, ferme restando per le prestazioni liquidate secondo il sistema retributivo le riduzioni delletà pensionabile già previste dalla vigente legislazione, integrata dalla previsione della possibilità di anticipo fino ad un anno rispetto ai limiti di età anagrafica introdotti con la riforma per la pensione anticipata.
Saranno riviste in tal senso le procedure previste dalla normativa vigente per lindividuazione delle mansioni particolarmente usuranti nei singoli settori di attività valorizzando a tal fine la contrattazione collettiva cui é affidata altresì la definizione del riparto dei conseguenti oneri. Lintervento amministrativo sarà limitato in caso di accordo contrattuale alla sua estensione applicativa mentre in caso di mancato accordo lintervento provvederà a disciplinare la materia. Lo Stato concorrerà alla copertura degli oneri, in fase di prima applicazione , nella misura di 100 miliardi di Lire.
Presso il Ministero del Lavoro sarà istituito un osservatorio per analisi e indagini sulle attività usuranti.
H) ASSEGNO SOCIALE PER GLI ULTRASESSANTACINQUENNI
In sostituzione alla pensione sociale, si introdurrà una nuova prestazione, denominata "assegno sociale", spettante ai cittadini ultrasessantacinquenni in condizioni di bisogno nella misura annua di Lire 6.240.000 indicizzata sulla base della dinamica dellindice dei prezzi al consumo delle famiglie rilevata dallISTAT.
La prestazione é a carico dello Stato.
Ai fini del diritto alla pensione anticipata di anzianità per i soggetti il cui trattamento pensionistico é determinato in base al sistema retributivo, vengono determinati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione, ovvero di anzianità contributiva senza vincoli anagrafici, indicati alle tabelle allegate con rideterminazione, nei casi previsti dalla tabella 2, per i pubblici dipendenti, delle penalizzazioni previste dalla legge n. 537 del 1993.
Vengono altresì determinate le uscite dei lavoratori già interessati dagli interventi di blocco precedentemente disposti secondo le seguenti modalità:
Coloro che matureranno il requisito contributivo nel corso del 1996:
Coloro che matureranno il requisito contributivo nel corso del 1997:
Ai fini dellaccesso al trattamento di anzianità si terrà conto di accordi intervenuti per situazione di esuberi, eccedenze o mobilità.
Tabella 1
PENSIONE ANTICIPATA DEI DIPENDENTI PRIVATI
A) limiti di età anagrafica a 35 anni di contribuzione
B) limiti di età contributiva senza vincoli anagrafici
A B
ANNO |
ETA ANAGRAFICA |
ANZIANITA CONTRIBUTIVA |
ETA CONTRIBUTIVA |
||
1996 |
52 |
35 |
36 |
||
1997 |
52 |
35 |
36 |
||
1998 |
53 |
35 |
36 |
||
1999 |
53 |
35 |
37 |
||
2000 |
54 |
35 |
37 |
||
2001 |
54 |
35 |
37 |
||
2002 |
55 |
35 |
37 |
||
2003 |
55 |
35 |
37 |
||
2004 |
56 |
35 |
38 |
||
2005 |
56 |
35 |
38 |
||
2006 |
57 |
35 |
39 |
||
2007 |
57 |
35 |
39 |
||
2008 |
57 |
35 |
40 |
Tabella 2:
PENSIONE ANTICIPATA DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Primo canale di uscita
Regola generale dei privati:
Ipotesi A: Limiti di età anagrafica e di contribuzione fissati per i privati:
possibilità di uscita senza alcuna penalizzazione.
Ipotesi B: Limiti di età contributiva senza vincoli anagrafici:
possibilità di uscita senza alcuna penalizzazione.
IPOTESI A IPOTESI B
ANNO |
ETA ANAGRAFICA |
ANZIANITA CONTRIBUTIVA |
ETA CONTRIBUTIVA |
|
1996 |
52 |
35 |
36 |
|
1997 |
52 |
35 |
36 |
|
1998 |
53 |
35 |
36 |
|
1999 |
53 |
35 |
37 |
|
2000 |
54 |
35 |
37 |
|
2001 |
54 |
35 |
37 |
|
2002 |
55 |
35 |
37 |
|
2003 |
55 |
35 |
37 |
|
2004 |
56 |
35 |
38 |
|
2005 |
56 |
35 |
38 |
|
2006 |
57 |
35 |
39 |
|
2007 |
57 |
35 |
39 |
|
2008 |
57 |
35 |
40 |
Secondo canale di uscita
Limiti di età anagrafica fissata secondo la tabella 1: possibilità di uscita con le anzianità contributive previste dalla normativa vigente con le penalizzazioni introdotte dal Governo Ciampi.
Anni mancanti a 35 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Penalizza- zione |
1% |
2% |
3% |
4% |
5% |
6% |
7% |
8% |
9% |
10% |
11% |
12% |
13% |
14% |
15% |
Esempi:
Lavoratore con 52 anni di età anagrafica e 30 anni di contribuzione nel 1996: può andare in pensione avendo raggiunto il limite anagrafico previsto per quellanno con una penalizzazione del 9%.
Lavoratore con 54 ani di età anagrafica e 28 di contribuzione nel 2000:può andare in pensione avendo raggiunto il limite anagrafico previsto per quellanno con una penalizzazione dell13%.
Terzo canale di uscita
Nuovi limiti di anzianità contributiva:
possibilità di pensionamento a prescindere dalletà anagrafica con penalizzazioni rispetto ai 37 anni secondo le tabelle seguenti:
Anzianita al 31/12/1995 |
Anzianita necessaria pensionamento dal 1/1/96 |
da 19 a 21 |
32 |
da 22 a 25 |
31 |
da 26 a 29 |
30 |
Nuove penalizzazioni
Anni mancanti a 37 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Penalizza- zione |
1% |
3% |
5% |
7% |
9% |
11% |
13% |
15% |
17% |
20% |
23% |
26% |
29% |
32% |
35% |
Esempi:
Lavoratore con 25 anni di contribuzione nel 1995 potrà andare in pensione al raggiungimento del 31° anno di età contributiva con una penalizzazione dell11%,
Pensione di vecchiaia
Le lavoratrici pubbliche che attualmente possono andare in pensione di vecchiaia solo al compimento dei 65 anni di età, dal 1996 potranno andarci al compimento dei 60 anni.
J) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Viene previsto, per i lavoratori del pubblico impiego assunti a decorrere dal 1/1/996 che i trattamenti di fine servizio saranno regolati dalle disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto vigenti nel settore privato. La contrattazione collettiva nei singoli comparti determinerà le modalità di attuazione ridefinendo a tal fine la struttura della retribuzione. Analogamente il Governo con decreto legislativo estenderà lapplicazione della predetta disciplina anche ai lavoratori già in servizio alla data del 31/12/1995 sulla base delle modalità definite dalla contrattazione e collettiva di cui sopra.
L) PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La previdenza complementare rappresenta la necessaria integrazione del sistema previdenziale pubblico quale risulterà dalla riforma strutturale.
Essa consente anche lavvio di intermediari istituzionali, quali i Fondi pensione, capaci di gestire le contribuzioni degli assicurati su schemi di capitalizzazione.
Queste esigenze sono presenti nel Dlgs 124/93, ma devono essere precisate e rafforzate nel nuovo assetto della previdenza.
Le ragioni
La previdenza complementare consente al lavoratore di utilizzare le quote da accantonare per il TFR a fini previdenziali, con tassi di rendimento più elevati di quelli oggi impliciti negli schemi di rivalutazione del TFR stesso.
La riforma della previdenza complementare mette anche a disposizione del lavoratore risorse aggiuntive attraverso sgravi fiscali sulle contribuzioni ai fondi pensione.
La costruzione di un sistema di fondi pensione consente di sviluppare investitori aventi, per finalità istituzionali, quella di effettuare investimenti a lungo termine, potenziando quindi la domanda di attività finanziarie a lungo termine con lutilizzo di tutti gli strumenti finanziari e di investimento disponibili, così da contribuire allo spessore e alla stabilità dei mercati.
La struttura del sistema
Il sistema della previdenza complementare va affermato sviluppando e perfezionando i principi già contenuti nel decreto 124/1993 secondo i seguenti criteri:
Nellambito di tale schema generale, larea dei soggetti con cui i Fondi possono convenzionarsi va ampliata alle società di gestione dei Fondi comuni di investimento mobiliare. In questo senso va modificata la legge 77/1983 prevedendo la possibilità delle società di gestione dei fondi comuni di convenzionarsi con i Fondi pensione secondo i criteri di cui al Decreto 124/1993.
Le convenzioni devono in ogni caso presentare caratteristiche tali da consentire un effettivo potere di indirizzo dellattività del gestore convenzionato da parte del Fondo, tenendo ferma la titolarità delle risorse raccolte in capo a questultimo.
Le offerte dei gestori devono essere raffrontabili in termini trasparenti sia sul versante dei costi che delle condizioni contrattuali, in modo da consentire ai Fondi pensione di scegliere tra una pluralità di soluzioni gestionali in concorrenza fra loro; ovviamente la copertura di particolari rischi ( invalidità, premorienza) dovrà essere attuata con strumenti assicurativi.
Le previsioni dellart. 9 del Decreto 124/1993 relative ai Fondi "aperti" vanno confermate e completate attribuendo alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere, in situazioni in cui non esistano o non operino fondi istitutivi di Fondi collettivi, ladesione ad un Fondo aperto con lapplicazione delle stesse regole previste per i Fondi istituiti collettivamente (es. Fondi "chiusi"); deve essere prevista la facoltà del singolo iscritto ad un Fondo pensione di passare ad un diverso Fondo ugualmente costituito ai sensi del Decreto 124/1993.
In tale prospettiva e al fine di salvaguardare la consistenza patrimoniale dei Fondi, evitando uneccessiva frammentazione degli stessi, vanno opportunamente disciplinate dalle fonti istitutive misure, modalità e termini di esercizio del diritto di trasferimento, ed in particolare periodi minimi di permanenza nei Fondi (5-10 anni); numero massimo di trasferimenti (2-3) durante la vita lavorativa; entità della posizione individuale trasferibile con riferimento alle componenti già accantonate e maturande).
A questultimo riguardo una soluzione equilibrata é quella di consentire il trasferimento delle sole quota maturande relativamente al contributo del lavoratore e delle quote TFR destinate al finanziamento della forma pensionistica complementare; va altresì stabilito che, al momento del pensionamento, i Fondi pensione possono provvedere allerogazione delle rendite direttamente o mediante convenzione con soggetti abilitati a parità di condizioni e garanzie; per i Fondi preesistenti al Decreto 124/1993 va confermato, anche sotto il profilo fiscale, il regime transitorio previsto dallart. 18 del predetto Decreto, valutando lesigenza di ampliare il periodo già fissato per ladeguamento dei Fondi già gestiti secondo il criterio della ripartizione.
Il regime fiscale dei contributi, della gestione finanziaria e delle prestazioni erogate:
Saranno previste le modalità per permettere laccesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare anche con il possibile smobilizzo dei trattamenti di fine lavoro. Saranno inoltre adottate idonee a favorire la partecipazione alla previdenza complementare dei soci lavoratori delle imprese cooperative.
Il rafforzamento e la qualificazione del sistema di vigilanza sui Fondi pensione a garanzia del risparmio ad essi affidati costituisce un momento necessario alla revisione del vigente quadro legislativo.
Confermando lo schema di vigilanza ripartito già presente nel Decreto 124/1993, secondo il quale la Commissione di vigilanza di cui allart. 16 dello stesso Decreto vigila sui Fondi pensione e le Autorità di vigilanza e controllo operanti nei rispettivi ambiti vigilano sui soggetti specializzati con i quali i Fondi possono convenzionarsi, occorre:
Armonizzazione pubblico/privato
Trattamento di fine rapporto: Dal 1/1/996 i trattamenti di fine servizio per i nuovi assunti sono regolati con le stesse norme del TFR del settore privato.
Le modalità di attuazione sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, ridefinendo a tal fine la struttura della retribuzione. Il Governo con Decreto estenderà lapplicazione della disciplina a tutti i lavoratori della categoria sulla base delle modalità definite nella contrattazione collettiva. Il TFR è corrisposto dalle Amministrazioni o dagli Enti che già provvedevano ai trattamenti di fine servizio.
Accrediti figurativi, riscatti e prosecuzione volontaria
Delega per il riordino, nellambito delle vigenti risorse finanziarie, il sistema delle contribuzioni figurative, dei riscatti e delle prosecuzioni volontarie.
Criteri a cui ispirarsi:
A prescindere dallassenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dellevento maternità, è riconosciuto alla donna che abbia aperto una posizione previdenziale un anticipo di età rispetto al requisito legale di accesso alla pensione pari a quattro mesi per ogni figlio nel limite massimo di un anno. La lavoratrice può optare per la maggiorazione del moltiplicatore relativo alletà di accesso della pensione di un anno in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.
Lavori usuranti
Nella fase transitoria il beneficio di anticipo di due mesi per ogni anno svolto in attività particolarmente usuranti previsto dallattuale normativa si riferisce sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità
La individuazione delle mansioni usuranti è affidata alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per il settore privato, alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nellarea pubblica, alle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative per i lavoratori autonomi.
Un decreto del Ministro del Lavoro definirà le modalità di copertura degli oneri attraverso la individuazione di una aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi.
Un Decreto del Ministro della Funzione Pubblica individuerà le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti su proposta delle OO.SS. maggiormente rappresentative e definirà le modalità di copertura degli oneri attraverso le definizioni di una aliquota contributiva, nellambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei contratti di lavoro.
In assenza della proposta delle Organizzazioni sindacali il Ministro del Lavoro, sentita una Commissione tecnico-scientifica, stabilisce le modalità di copertura degli oneri determinandone lentità ed i criteri di ripartizione.
Lo Stato concorrerà alla copertura degli oneri entro un limite massimo del 20% dellonere stesso. Per la copertura di tale onere in fase di prima applicazione sono stanziati 100 miliardi.
E istituito presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sulla esposizione al rischio professionale.
Per le pensioni a regime (sistema contributivo) il divisore è ridotto utilizzando quello relativo alletà anagrafica allatto del pensionamento, aumentato di un anno ogni sei mesi di occupazione nelle attività usuranti
Es.: se un lavoratore va in pensione a 57 anni, e gode di un beneficio di due anni per occupazione in attività usuranti; verrà calcolata la sua pensione con un coefficiente di rendimento relativo a 59 anni.
Cumulo tra pensione unificata di vecchiaia e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.
Per il sistema a regime:
pensionati al di sotto dei 62 anni:
pensionati al di sopra dei 62 anni:
Cittadini extracomunitari
Denuncia dei rapporti di lavoro e regolarizzazione da parte dei datori di lavoro della posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
Facoltà di richiedere, per coloro che lasciano lItalia dopo aver espletato attività lavorativa, la liquidazione dei contributi versati in loro favore.
Tutela previdenziale per le attività di lavoro autonomo, libero professionale e di collaborazione coordinata e continuativa.
Delega al Governo per disciplinare la tutela previdenziale di lavoratori che svolgono la libera professione, iscritti allAlbo professionale e privi di copertura assicurativa.
Istituzione di apposita gestione per i lavoratori parasubordinati e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il contributo obbligatorio per i parasubordinati e per i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuata é del 10% da rivedere nel rapporto di 1/3, 2/3 tra lavoratore e committente.
Norme di delega
Nuovo sistema di calcolo a regime
La pensione viene calcolata sulla base di una aliquota contributiva ai fini della determinazione del montante del 33%.
I contributi vengono rivalutati con un tasso di capitalizzazione annuo pari alla media mobile quinquennale dei tassi di crescita del PIL nominale.
Lammontare della pensione é ottenuto applicando al montare individuale un coefficiente di conversione variante a seconda delletà anagrafica, secondo i valori riportati in tabella.
Tabella
NUOVO SISTEMA DI CALCOLO A REGIME
ETA ANAGRAFICA |
% |
55 |
4,467 |
56 |
4,590 |
57 |
4,720 |
58 |
4,860 |
59 |
5,006 |
60 |
5,163 |
61 |
5,334 |
62 |
5,514 |
63 |
5,706 |
64 |
5,911 |
65 |
6,136 |
Al lavoratore che raggiunge i 40 anni di contribuzione si applica comunque il coefficiente moltiplicatore relativo ai 62 anni.
I rendimenti
Le tabelle allegate si riferiscono ai rendimenti lordi (rapporto tra pensione lorda e ultima retribuzione lorda) e netti (rapporto tra pensione netta e ultima retribuzione netta) relativamente a due tipologie di lavoratori e a due ipotesi di tasso di capitalizzazione dei contributi.
Per i lavoratori si é ipotizzata una dinamica retributiva reale del 2% annuo, propria nel lungo periodo delle categorie operaie e di alcuni settori del pubblico impiego, e unaltra dinamica più accelerata del 2,5%.
Per il tasso di capitalizzazione si é ipotizzato l1,5% e il 2%. Il tipo di capitalizzazione contenuta nellintesa. Il PIL nominale fa prevedere un tasso annuo di capitalizzazione non inferiore al 2% nel medio-lungo periodo.
Tab. 1 SISTEMA A REGIME
Dinamica Retributiva | 2.0% |
Retrib. Finale |
Lorda |
Netta |
|
Indice prezzi | 0.0% |
40 |
35.000 |
25.248 |
|
Tasso di capitalizzazione | 1.5% |
37 |
32.981 |
24.027 |
|
Aliquota contributiva | 33% |
35 |
31.701 |
23.186 |
|
Coeff. di adeguamento | 1 |
35 anni Amato |
35 anni Berlusconi |
35 anni INTESA |
||||||||||
ETA |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
coeff. per età % |
||
65 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
20.671 |
65.2 |
75.2 |
6.13 |
||
64 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
18.033 |
56.9 |
66.9 |
19.929 |
62.9 |
72.9 |
5.91 |
||
63 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
17.475 |
55.1 |
65.2 |
19.255 |
60.7 |
70.7 |
5.71 |
||
62 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
16.918 |
53.4 |
63.4 |
18.580 |
58.6 |
68.6 |
5.51 |
||
61 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
16.360 |
51.6 |
61.7 |
17.973 |
56.7 |
66.8 |
5.33 |
||
60 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
15.802 |
49.8 |
59.9 |
17.400 |
54.9 |
64.9 |
5.16 |
||
59 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
15.244 |
48.1 |
58.2 |
16.861 |
53.2 |
63.2 |
5.00 |
||
58 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
14.687 |
46.3 |
56.4 |
16.389 |
51.7 |
61.8 |
4.86 |
||
57 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
14.129 |
44.6 |
54.6 |
15.916 |
50.2 |
60.3 |
4.72 |
||
56 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
13.571 |
42.8 |
52.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
55 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
13.014 |
41.1 |
50.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
Tab. 2 SISTEMA A REGIME
Dinamica Retributiva | 2.0% |
Retrib. Finale |
Lorda |
Netta |
|
Indice prezzi | 0.0% |
40 |
35.000 |
25.248 |
|
Tasso di capitalizzazione | 2.0% |
37 |
32.981 |
24.027 |
|
Aliquota contributiva | 33% |
35 |
31.701 |
23.186 |
|
Coeff. di adeguamento | 1 |
35 anni Amato |
35 anni Berlusconi |
35 anni INTESA |
||||||||||
ETA |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
coeff. per età % |
||
65 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
22.444 |
70.8 |
80.7 |
6.13 |
||
64 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
18.033 |
56.9 |
66.9 |
21.639 |
68.3 |
78.2 |
5.91 |
||
63 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
17.475 |
55.1 |
65.2 |
20.907 |
66.0 |
75.9 |
5.71 |
||
62 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
16.918 |
53.4 |
63.4 |
20.174 |
63.6 |
73.6 |
5.51 |
||
61 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
16.360 |
51.6 |
61.7 |
19.515 |
61.6 |
71.6 |
5.33 |
||
60 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
15.802 |
49.8 |
59.9 |
18.893 |
59.6 |
69.6 |
5.16 |
||
59 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
15.244 |
48.19 |
58.2 |
18.307 |
57.8 |
67.8 |
5.00 |
||
58 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
14.687 |
46.3 |
56.4 |
17.794 |
56.1 |
66.2 |
4.86 |
||
57 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
14.129 |
44.6 |
54.6 |
17.282 |
54.5 |
64.6 |
4.72 |
||
56 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
13.571 |
42.8 |
52.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
55 |
18.591 |
58.6 |
68.7 |
13.014 |
41.1 |
50.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
Tab. 3 SISTEMA A REGIME
Dinamica Retributiva | 2.0% |
Retrib. Finale |
Lorda |
Netta |
|
Indice prezzi | 0.0% |
40 |
35.000 |
25.248 |
|
Tasso di capitalizzazione | 1.5% |
37 |
32.981 |
24.027 |
|
Aliquota contributiva | 33% |
35 |
31.701 |
23.186 |
|
Coeff. di adeguamento | 1 |
40 anni Amato |
40 anni Berlusconi |
40 anni INTESA |
||||||||||
ETA |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
pensione lorda |
grado di lordo % |
copertura netto % |
coeff. per età % |
||
65 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
25.774 |
73.6 |
83.6 |
6.13 |
||
64 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
24.849 |
71.0 |
81.0 |
5.91 |
||
63 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
24.008 |
68.6 |
78.6 |
5.71 |
||
62 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.167 |
66.2 |
76.2 |
5.51 |
||
61 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.167 |
66.2 |
76.2 |
5.51 |
||
60 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.167 |
66.2 |
76.2 |
5.51 |
||
59 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.167 |
66.2 |
76.2 |
5.51 |
||
58 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.167 |
66.2 |
76.2 |
5.51 |
||
57 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.167 |
66.2 |
76.2 |
5.51 |
||
56 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
23.080 |
65.9 |
75.9 |
-- |
-- |