ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI |
A seguito del parere favorevole espresso dallOrganismo di coordinamento dei Comitati di Settore di cui allart .46, c. 5, del D.Lgs. n.29/1993 sul testo dellipotesi di accordo siglata in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dellAccordo Quadro Nazionale attuativo delle disposizioni contenute nellart. 2, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995 in materia di TFR e di Previdenza complementare, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti sullattendibilità dei costi quantificati per il medesimo Accordo Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 29 luglio 1999, alle ore 16.00, si è svolto lincontro tra: lAgenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) - nella persona del Presidente, prof. Carlo DellAringa .................................... ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CGIL .................................................................... CISL .................................................................... UIL .................................................................... CONFSAL .................................................................... CISAL .................................................................... CONFEDIR .................................................................... RdB/CUB .................................................................... CIDA .................................................................... UGL .................................................................... COSMED .................................................................... Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto lallegato Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle autonome aree di contrattazione definite a norma dellart. 45, c. 3 del D. Lgs n. 29/1993 come modificato dal D. Lgs n. 396/97. Accordo quadro nazionale per lattuazione delle disposizioni della legge n. 335/1995 e successive in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti. Premessa LAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 lintroduzione del trattamento di fine rapporto regolato dallart.2120 del codice civile (dora in avanti TFR), nonché listituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati. In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente DPCM previsto dallart. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998. Preso atto dellindirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente
Accordo Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui allart. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Capo I - Il TFR Art. 2 Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR 1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dallart. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dallart. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
Art. 3 Effetti sul TFR
Art. 4 Calcolo del TFR 1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dallart. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:
3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando laliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti allINPS, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento. Art. 5 Soggetti pubblici competenti
Art. 6 Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR 1. A decorrere dalla data di esercizio dellopzione prevista dallart. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dallart.11 della legge n. 152/1968 e dallart. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. 2. Per assicurare linvarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dallart. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari allammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dellapplicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi. 3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart. 2, comma 1. Art. 7 Rapporti di lavoro a tempo determinato 1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data. Art. 8 Norme finali 1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dallart.11 della legge n. 152/1968 e dallart. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dallart. 6. 2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dallINPDAP ai sensi dellart. 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario. 3. Le condizioni per larmonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica. Capo II - FONDI PENSIONE Art. 9 Principi e modalità costitutive 1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà delladesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita. 2. Al fine di limitare lincidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione e lambito di estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta allambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area. Art. 10 Destinatari 1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart. 2, comma 1, che avranno esercitato lopzione di cui allart. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dallentrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano liscrizione ai Fondi stessi. Art. 11 Norme sul finanziamento dei Fondi pensione 1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo. 2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano liscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi. 3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dallart. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4 .Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto allart. 12. 5. Nellaccantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione. 6 .A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita lopzione per liscrizione ai Fondi pensione ai sensi dellart. 2, comma 3, con gli effetti di cui allart. 3, viene destinata, come previsto dallart. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari all1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto allart. 12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. 7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva. 8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui allart. 26, comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dallaggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dellintera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo allinizio di ogni anno. 9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dellanno successivo per le medesime finalità. Art. 12 Conferimento ai fondi pensione del montante maturato 1. Per i dipendenti iscritti allINPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, allatto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non iscritto allINPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati dallente datore di lavoro. 2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici. Art. 13 Procedure per la costituzione dei fondi pensione 1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dellaccordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni. Art. 14 Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione 1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dallart. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Art. 15 Norma finale 1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001. 2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale. Dichiarazione congiunta tra le parti Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando limpegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL CGIL, CISL, UIL firmando laccordo sulla trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che lintesa raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel settore pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso lunificazione tra lavoratori pubblici e privati. Per questo le sottoscritte OO.SS. sono impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze sottolinea lurgenza e la positività del pieno decollo della previdenza integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, lonere di una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del lavoro.
NOTE A VERBALE omissis |