GAZZETTA UFFICIALE N. 3 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 05 01 1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1997, n. 465.
Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre
1997 e del 3 novembre 1997;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, nonchè l'Associazione nazionale comuni italiani
(A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
Art. 1.
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali
1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita
dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
seguito denominata legge, ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e
contabile.
2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in
materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla
vigilanza del Ministero dell'interno.
3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.
Art. 2.
Sezioni regionali dell'Agenzia
1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni
capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste
ultime non abbiano disciplinato la materia.
Art. 3.
Organi dell'Agenzia: composizione e durata
1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il Presidente.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione è composto da due
sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia
designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza
Statocittà e autonomie locali, su proposta del Presidente della
conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalità in
materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge
per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti
dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per
non più di due mandati.
4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti
del consiglio di amministrazione. Le modalità di elezione e la
disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono
stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale
di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed
l).
Art. 4.
Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio
nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione
delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.
1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione
dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli
uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi
consigli.
2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono
rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci
giorni anteriori alla scadenza del mandato.
3. Entro lo stesso termine la conferenza Statocittà e autonomie
locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i
nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.
4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono
eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.
5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Statocittà e
autonomie locali, nonchè l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle
designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti
la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali
componenti dei predetti consigli.
Art. 5.
Elezione dei rappresentanti dei segretari
comunali e provinciali nei consigli di amministrazione
1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione
sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza
dei seguenti criteri:
a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari
iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i
consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle
rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle
elezioni;
b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema
proporzionale a scrutinio di lista;
c) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il
consiglio nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da
organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa
sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti
all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti
per regione;
d) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il
consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle
organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni
sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle
liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale
dell'albo, con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle
province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le
modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti
dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della
prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 6.
Competenze dei consigli di amministrazione
1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta
dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e
all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:
a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le
cancellazioni;
b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni
regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente
regolamento;
c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la
gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto
disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;
d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei
curricula degli iscritti all'albo;
e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e
definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso e
la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e),
della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;
g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo
17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a
conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non
sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni
regionali;
h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale
dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal
presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per
l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17,
comma 1;
i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il
proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione
delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio
e le attività contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle
disposizioni fissate dal presente regolamento;
l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e
programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto
generale della gestione dell'Agenzia;
m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli
di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonchè le
modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e
per la presentazione delle liste dei candidati.
2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata
dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle
modalità di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali
l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei
segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla
base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di
amministrazione.
Art. 7.
Organizzazione e personale dell'Agenzia
1. La dotazione organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo
di sessanta unità. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio
nazionale di amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo
17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento,
a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti
delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.
2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attività
dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai
commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle
richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia,
previa determinazione di appositi criteri, acquisita la
disponibilità degli interessati, individua con propri provvedimenti
il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
l'Agenzia può avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione
di detto personale in posizione di fuori ruolo non può superare il
periodo massimo di sei mesi.
3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento
dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilità nei
confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia
presentato la relativa richiesta e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in
via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari
comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilità
comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di
provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti
trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile
dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti
corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede
di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i
posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.
4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilità di
cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della
professionalità richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti
dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione
dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi
il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.
5. L'Agenzia può utilizzare, nell'ambito della dotazione organica
massima consentita, anche personale in posizione di comando o di
fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della
legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle
amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale
perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori
ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di
essa dalla data indicata dalla richiesta, purchè vi sia l'assenso
degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di
appartenenza.
6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione
sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore
generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a
persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata
esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche
o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola
volta.
7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi
alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie
dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa
la gestione del fondo finanziario di mobilità. Il direttore generale
è il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti
all'albo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi
"curricula". è inoltre responsabile del procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facoltà di assegnare ad
altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti.
8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice
direttore è stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei
limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture
organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 8.
Misure per la pari opportunità
1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato
permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso
l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati
dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I.,
da tre segretari comunali e provinciali designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale in relazione al grado di rappresentatività secondo
i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al
31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonchè da due esperti
designati dalla conferenza Statocittà e autonomie locali. Tutti i
componenti del comitato devono essere donne.
2. Al comitato spettano:
a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la
disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio
nazionale di amministrazione;
b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di
provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di
amministrazione, su cui lo stesso è tenuto a pronunciarsi;
c) la vigilanza in ordine all'effettività dei principi di pari
opportunità nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle
funzioni;
d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi
violazioni ai principi di pari opportunità e la conseguente proposta
di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;
e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attività
formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una
cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e
in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.
3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.
4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di
astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di
cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va
computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per
il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e
provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico
dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a
carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul
fondo di mobilità di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
Capo II
Articolazione dell'albo, convenzioni
di segreteria e passaggio tra le fasce professionali
Art. 9.
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
e sezioni regionali
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito
dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di
cui all'articolo 1.
2. L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per
la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84,
della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti
per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente
regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo
provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14
giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione
all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai
sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito
dell'assegnazione alle sezioni regionali.
3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli
iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di
amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio
nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni
per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente
regolamento.
4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina
del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il
consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta
e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di
maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
Art. 10.
Convenzioni di segreteria
1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale
della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei
rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi
accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro
convenzioni per l'ufficio di segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del
servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca
del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari
per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la
possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci
obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla
competente sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate
spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese
di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei
comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative
funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma
74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in
base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità
organizzativa degli stessi.
Art. 11.
Articolazione dell'albo in fasce professionali
1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce
professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è
assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio
o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario
comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre
sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un
elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni
regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso
che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo
regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonchè delle
situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità
procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi,
ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari
nominati.
3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi
dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione
dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione
regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle
assegnazioni complessive.
4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000
abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina
attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi
compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale
è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario
nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un
segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il
segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il
comune è ubicato semprechè non si superi il limite del contingente
preventivamente stabilito.
5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti
e dei comuni capoluogo di provincia, nonchè i presidenti delle
province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti
nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere
d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di
amministrazione.
6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia
professionale superiore è iscritto alla fascia professionale
superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di
tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente
possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.
7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia
collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta,
in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando
l'iscrizione alla fascia superiore.
8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il
rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei
segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74,
della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo
all'A.R.A.N. e nei limiti delle compatibilità economiche
predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e
la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per
l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico
ed economico.
9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto
e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di
amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la
nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica
di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva
resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della
legge.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già
riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la
potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale
superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa
determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta.
I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i
presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 /
A e classe 1 / B di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 12.
Prima iscrizione nelle fasce professionali e disciplina transitoria
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto
collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione
dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali
sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di
seguito indicate:
a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella
prima fascia professionale;
b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di
nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;
c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i
segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di
anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia
professionale;
d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio
nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di
tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia
professionale;
e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio
nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta
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