- GAZZETTA UFFICIALE N. 3 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 05 01 1998
- DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
- 4 dicembre 1997, n.
465.
- Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei
- segretari comunali e
provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78,
- della legge 15 maggio
1997, n. 127.
- IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto l'articolo 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Visti l'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il
- decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
- integrazioni;
- Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59;
- Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
- consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 22 settembre
- 1997 e del 3 novembre
1997;
- Sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
- rappresentative, nonchè l'Associazione nazionale comuni italiani
- (A.N.C.I.) e l'Unione
delle province d'Italia (U.P.I.);
- Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella
- riunione del 20
novembre 1997;
- Sulla proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i
- Ministri per la
funzione pubblica e gli affari regionali e del
- tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
- E m a n a
- il seguente
regolamento:
- Capo I
- Organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia
- Art. 1.
- Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo
- dei segretari comunali
e provinciali
- 1. L'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari
- comunali e provinciali,
di seguito denominata Agenzia, istituita
- dall'articolo 17, comma
76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
- seguito denominata
legge, ha personalità giuridica di diritto
- pubblico ed è dotata
di autonomia organizzativa, gestionale e
- contabile.
- 2. L'Agenzia, fino
all'attuazione dei decreti legislativi in
- materia di riordino,
accorpamento e soppressione dei Ministeri in
- attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla
- vigilanza del Ministero
dell'interno.
- 3. L'Agenzia ha sede
centrale in Roma.
- Art. 2.
- Sezioni regionali
dell'Agenzia
- 1. L'Agenzia si
articola in sezioni regionali ubicate nei comuni
- capoluogo delle regioni
a statuto ordinario e delle regioni a statuto
- speciale, ad eccezione
del Trentino-Alto Adige, fino a che queste
- ultime non abbiano
disciplinato la materia.
- Art. 3.
- Organi dell'Agenzia:
composizione e durata
- 1. Organi dell'Agenzia
e delle sezioni regionali sono:
- a) il consiglio di
amministrazione;
- b) il Presidente.
- 2. Il consiglio
nazionale di amministrazione è composto da due
- sindaci designati
dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia
- designato dall'U.P.I.,
da tre segretari comunali e provinciali eletti
- tra gli iscritti
all'albo e da due esperti designati dalla conferenza
- Statocittà e autonomie
locali, su proposta del Presidente della
- conferenza, tra
soggetti dotati di particolare professionalità in
- materia di autonomie
locali. Con la stessa composizione sono
- costituiti i consigli
di amministrazione delle sezioni regionali.
- 3. I consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni
- regionali restano in
carica per la stessa durata prevista dalla legge
- per il mandato elettivo
degli organi degli enti locali. I componenti
- dei consigli di
amministrazione possono essere nominati o eletti per
- non più di due
mandati.
- 4. Il presidente e il
vice presidente sono eletti tra i componenti
- del consiglio di
amministrazione. Le modalità di elezione e la
- disciplina delle
riunioni dei consigli di amministrazione sono
- stabilite con atti di
organizzazione adottati dal consiglio nazionale
- di amministrazione ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed
- l).
- Art. 4.
- Nomina e modalità per
la designazione dei componenti il consiglio
- nazionale di
amministrazione e i consigli di amministrazione
- delle sezioni
regionali. Decorrenza e norme transitorie.
- 1. I consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni
- regionali dell'Agenzia
sono nominati con decreto del Presidente del
- Consiglio dei Ministri
entro quindici giorni dalla data di elezione
- dei rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali. I consigli
- uscenti restano in
carica fino alla data di insediamento dei nuovi
- consigli.
- 2. I sindaci ed i
presidenti di provincia componenti i consigli di
- amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali sono
- rispettivamente
designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci
- giorni anteriori alla
scadenza del mandato.
- 3. Entro lo stesso
termine la conferenza Statocittà e autonomie
- locali comunica alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri i
- nominativi degli
esperti ai fini della nomina nei consigli di
- amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali.
- 4. I rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali sono
- eletti secondo le
disposizioni dell'articolo 5.
- 5. Ai fini della prima
costituzione dei consigli di amministrazione
- nazionale e delle
sezioni regionali, la conferenza Statocittà e
- autonomie locali, nonchè l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle
- designazioni di
rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti
- la data fissata per
l'elezione dei segretari comunali e provinciali
- componenti dei predetti
consigli.
- Art. 5.
- Elezione dei
rappresentanti dei segretari
- comunali e provinciali
nei consigli di amministrazione
- 1. Con deliberazione
del consiglio nazionale di amministrazione
- sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei
- rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali nei consigli di
- amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza
- dei seguenti criteri:
- a) sono elettori, per
il consiglio nazionale, tutti i segretari
- iscritti all'albo, in
servizio alla data delle elezioni; per i
- consigli delle sezioni
regionali, tutti i segretari iscritti nelle
- rispettive sezioni
regionali dell'albo, in servizio alla data delle
- elezioni;
- b) adozione, per lo
svolgimento delle elezioni, del sistema
- proporzionale a
scrutinio di lista;
- c) facoltà di
presentazione delle liste dei candidati per il
- consiglio nazionale di
amministrazione da parte dalle organizzazioni
- sindacali firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro
- applicabili ai
segretari comunali e provinciali ovvero da
- organizzazioni
sindacali o associazioni di categoria, previa
- sottoscrizione delle
liste da parte di almeno il 5% degli iscritti
- all'albo, in almeno
cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti
- per regione;
- d) facoltà di
presentazione delle liste dei candidati per il
- consiglio di
amministrazione delle sezioni regionali da parte delle
- organizzazioni
firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
- lavoro dei segretari
comunali e provinciali ovvero da organizzazioni
- sindacali o
associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle
- liste da parte di
almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale
- dell'albo, con un nimo
di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle
- province, e con un
minimo di sei iscritti per provincia.
- 2. Con decreto del
Ministro dell'interno, da emanarsi entro
- quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
- regolamento, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria
- maggiormente
rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le
- modalità per lo
svolgimento della prima elezione dei rappresentanti
- dei segretari comunali
e provinciali nei consigli di amministrazione
- nazionale e delle
sezioni regionali, nel rispetto dei criteri
- stabiliti dal comma 1.
- 3. Con il decreto di
cui al comma 2 viene fissata la data della
- prima elezione, da
tenersi entro quindici giorni dalla data di
- entrata in vigore del
decreto stesso.
- Art. 6.
- Competenze dei consigli
di amministrazione
- 1. Il consiglio
nazionale di amministrazione provvede alla tenuta
- dell'albo, alla
gestione dei segretari comunali e provinciali e
- all'amministrazione
dell'Agenzia. In particolare:
- a) cura la tenuta
dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le
- cancellazioni;
- b) dispone
l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni
- regionali dell'albo,
sulla base dei criteri stabiliti dal presente
- regolamento;
- c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la
- gestione dell'albo e
dei segretari, nel rispetto di quanto
- disciplinato dalla
legge o dal presente regolamento;
- d) definisce i criteri
per la tenuta e l'aggiornamento dei
- curricula degli
iscritti all'albo;
- e) delibera i bandi dei
concorsi per l'iscrizione all'albo e
- definisce le modalità
della partecipazione ai corsi per l'accesso e
- la progressione in
carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
- f) dispone
l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non
- chiamati a ricoprire
sedi di segreteria nel rispetto dei principi e
- criteri direttivi
stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e),
- della legge e secondo
le disposizioni di cui al presente regolamento;
- g) nomina il collegio
arbitrale di disciplina di cui all'articolo
- 17, comma 3, e provvede
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a
- conclusione dei
relativi procedimenti, salvo che tale competenza non
- sia attribuita ai
consigli di amministrazione delle sezioni
- regionali;
- h) disciplina
l'organizzazione degli uffici e del personale
- dell'Agenzia, nei
limiti della dotazione organica stabilita dal
- presente regolamento,
prevedendo un apposito ufficio per
- l'istruttoria dei
procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17,
- comma 1;
- i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il
- proprio funzionamento e
per quello dei consigli di amministrazione
- delle sezioni regionali
ed adotta gli atti concernenti il patrimonio
- e le attività
contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle
- disposizioni fissate
dal presente regolamento;
- l) approva il bilancio
di previsione, la relazione previsionale e
- programmatica
triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto
- generale della gestione
dell'Agenzia;
- m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli
- di amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali nonchè le
- modalità per lo
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei
- segretari comunali e
provinciali nei consigli di amministrazione e
- per la presentazione
delle liste dei candidati.
- 2. La disciplina delle
materie indicate al comma 1 viene emanata
- dal consiglio nazionale
di amministrazione nel rispetto delle
- modalità di relazioni
sindacali previste dai vigenti contratti
- collettivi nazionali di
lavoro.
- 3. Compete al consiglio
di amministrazione delle sezioni regionali
- l'adozione dei
provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei
- segretari comunali
iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla
- base dei criteri
generali fissati dal consiglio nazionale di
- amministrazione.
- Art. 7.
- Organizzazione e
personale dell'Agenzia
- 1. La dotazione
organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo
- di sessanta unità.
L'Agenzia, con deliberazione del consiglio
- nazionale di
amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo
- 17, comma 72, della
legge, per le proprie esigenze di funzionamento,
- a rotazione, dei
segretari comunali e provinciali collocati in
- disponibilità.
L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti
- delle disponibilità di
bilancio dell'Agenzia.
- 2. Al fine di
consentire l'immediato avvio dell'attività
- dell'Agenzia e in
attesa del reclutamento del personale di cui ai
- commi successivi, il
Ministro dell'interno, sulla base delle
- richieste anche
nominative formulate dal presidente dell'Agenzia,
- previa determinazione
di appositi criteri, acquisita la
- disponibilità degli
interessati, individua con propri provvedimenti
- il personale
dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
- l'Agenzia può
avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione
- di detto personale in
posizione di fuori ruolo non può superare il
- periodo massimo di sei
mesi.
- 3. Il reclutamento del
personale necessario per il funzionamento
- dell'Agenzia avviene
mediante apposite procedure di mobilità nei
- confronti del personale
delle pubbliche amministrazioni che abbia
- presentato la relativa
richiesta e previo assenso
- dell'amministrazione di
appartenenza. Detta procedura si applica in
- via prioritaria nei
confronti del personale dell'Amministrazione
- civile dell'interno e
con esclusione del personale dei segretari
- comunali e provinciali.
L'utilizzazione delle procedure di mobilità
- comporta la contestuale
soppressione, nelle amministrazioni di
- provenienza, dei posti
corrispondenti a quelli dei dipendenti
- trasferiti all'Agenzia.
Per il personale dell'Amministrazione civile
- dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti
- corrispondenti a quelli
dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede
- di emanazione dei
decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della
- legge 15 marzo 1997, n.
59. Fino all'emanazione di tali decreti i
- posti corrispondenti al
personale trasferito sono indisponibili.
- 4. Il personale da
reclutare mediante le procedure di mobilità di
- cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della
- professionalità
richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti
- dal consiglio nazionale
di amministrazione. Fino all'individuazione
- dei comparti di
contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto
- legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed
- integrazioni, al
personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi
- il trattamento delle
amministrazioni di appartenenza.
- 5. L'Agenzia può
utilizzare, nell'ambito della dotazione organica
- massima consentita,
anche personale in posizione di comando o di
- fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della
- legge. A tal fine il
presidente dell'Agenzia presenta alle
- amministrazioni
prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale
- perfezionamento del
provvedimento di comando o di collocamento fuori
- ruolo, il personale
richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di
- essa dalla data
indicata dalla richiesta, purchè vi sia l'assenso
- degli interessati e non
si opponga l'amministrazione o l'ente di
- appartenenza.
- 6. Con deliberazione
del consiglio nazionale di amministrazione
- sono conferiti gli
incarichi di direttore generale e vice direttore
- generale dell'Agenzia,
che hanno la stessa durata del consiglio, a
- persone estranee al
consiglio di amministrazione, di comprovata
- esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in
- possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o scienze politiche
- o economia e commercio.
Detti incarichi sono rinnovabili per una sola
- volta.
- 7. Il direttore
generale cura l'attuazione delle deliberazioni del
- consiglio di
amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi
- alla gestione delle
risorse umane, materiali e finanziarie
- dell'Agenzia non
attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa
- la gestione del fondo
finanziario di mobilità. Il direttore generale
- è il responsabile del
trattamento dei dati relativi agli iscritti
- all'albo, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n.
- 675, ivi compresa la
tenuta e l'aggiornamento dei relativi
- "curricula". è inoltre responsabile del procedimento ai sensi della
- legge 7 agosto 1990, n.
241, fatta salva la facoltà di assegnare ad
- altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti.
- 8. Il trattamento
economico del direttore generale e del vice
- direttore è stabilito
dal consiglio nazionale di amministrazione nei
- limiti di quello
attribuibile ai dirigenti delle strutture
- organizzative di
massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17
- della legge 8 giugno
1990, n. 142.
- 9. L'Agenzia organizza
il proprio autonomo funzionamento entro e
- non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
- presente regolamento.
- Art. 8.
- Misure per la pari opportunità
- 1. Il consiglio
nazionale di amministrazione istituisce il comitato
- permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso
- l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati
- dall'A.N.C.I. e da un
presidente di provincia nominato dall'U.P.I.,
- da tre segretari
comunali e provinciali designati dalle
- organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
- livello nazionale in
relazione al grado di rappresentatività secondo
- i dati forniti dal
Dipartimento della funzione pubblica e relativi al
- 31 dicembre dell'anno
antecedente alla nomina nonchè da due esperti
- designati dalla
conferenza Statocittà e autonomie locali. Tutti i
- componenti del comitato
devono essere donne.
- 2. Al comitato
spettano:
- a) il parere preventivo
in ordine a tutti i provvedimenti per la
- disciplina generale
degli istituti di competenza del consiglio
- nazionale di
amministrazione;
- b) i poteri di
iniziativa e di proposta per l'adozione di
- provvedimenti su
materie demandate al consiglio nazionale di
- amministrazione, su cui
lo stesso è tenuto a pronunciarsi;
- c) la vigilanza in
ordine all'effettività dei principi di pari
- opportunità nella
gestione dell'albo e nell'esercizio delle
- funzioni;
- d) l'esame di casi
anche individuali in cui possano configurarsi
- violazioni ai principi
di pari opportunità e la conseguente proposta
- di interventi o
iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;
- e) la promozione di
studi, iniziative, ricerche e di attività
- formative e di
aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una
- cultura delle
problematiche connesse con la differenza di genere, e
- in particolare quelle
del lavoro femminile nel settore pubblico.
- 3. Nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni
- regionali, si deve
garantire una adeguata presenza femminile.
- 4. In caso di
astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
- di cui agli articoli 4,
5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di
- astensione obbligatoria
o facoltativa per adozione o affidamento di
- cui all'art. 6 della
legge n. 903/1977, il cui periodo non va
- computato ai fini del
raggiungimento del termine massimo previsto per
- il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e
- provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico
- dell'ente presso cui
presta servizio. In tale ipotesi rimangono a
- carico dell'Agenzia gli
oneri per la supplenza con l'imputazione sul
- fondo di mobilità di
cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
- Capo II
- Articolazione
dell'albo, convenzioni
- di segreteria e
passaggio tra le fasce professionali
- Art. 9.
- Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali
- e sezioni regionali
- 1. L'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali istituito
- dall'articolo 17, comma
75, della legge, è gestito dall'Agenzia di
- cui all'articolo 1.
- 2. L'albo è articolato
in sezioni regionali - fatta eccezione per
- la regione
Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84,
- della legge - nelle
quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti
- per fasce
professionali, secondo quanto previsto dal presente
- regolamento, i
segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo
- provvisorio approvato
con decreto del Ministro dell'interno del 14
- giugno 1997 ed i
funzionari in possesso dell'abilitazione
- all'esercizio delle
funzioni di segretario comunale conseguita ai
- sensi dell'articolo 17,
comma 77, della legge, a seguito
- dell'assegnazione alle
sezioni regionali.
- 3. Ai fini della
determinazione del numero complessivo degli
- iscritti all'albo, i
comuni comunicano al consiglio di
- amministrazione della
sezione regionale e quest'ultimo al consiglio
- nazionale di
amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni
- per l'ufficio di
segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della
- legge 8 giugno 1990, n.
142, e dell'articolo 10 del presente
- regolamento.
- 4. Per garantire una
adeguata opportunità di scelta nella nomina
- del segretario da parte
dei sindaci e dei presidenti di provincia, il
- consiglio nazionale di
amministrazione determina nella prima seduta
- e, successivamente, con
cadenza biennale, la percentuale di
- maggiorazione di cui
all'articolo 17, comma 77, della legge.
- Art. 10.
- Convenzioni di
segreteria
- 1. I comuni, le cui
sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale
- della stessa sezione
regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei
- rispettivi consigli
comunali, possono anche nell'ambito di più ampi
- accordi per l'esercizio
associato di funzioni, stipulare tra loro
- convenzioni per
l'ufficio di segreteria.
- 2. Le convenzioni
stabiliscono le modalità di espletamento del
- servizio, individuano
il sindaco competente alla nomina e alla revoca
- del segretario,
determinano la ripartizione degli oneri finanziari
- per la retribuzione del
segretario, la durata della convenzione, la
- possibilità di recesso
da parte di uno o più comuni ed i reciproci
- obblighi e garanzie.
Copia degli atti relativi è trasmessa alla
- competente sezione
regionale dell'Agenzia.
- 3. Ai segretari che
ricoprono sedi di segreteria convenzionate
- spetta una retribuzione
mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese
- di viaggio regolarmente
documentate per recarsi da uno ad altro dei
- comuni riuniti in
convenzione per l'esercizio delle relative
- funzioni. Il contratto
collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma
- 74, della legge
determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in
- base al numero dei
comuni convenzionati e alla complessità
- organizzativa degli
stessi.
- Art. 11.
- Articolazione dell'albo
in fasce professionali
- 1. Il segretario
comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce
- professionali per la
nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è
- assegnato alla sezione
dell'albo della regione in cui presta servizio
- o, in mancanza, a
quella in cui ha la residenza. Il segretario
- comunale può inoltre
richiedere l'iscrizione a non più di altre tre
- sezioni regionali. In
tal caso il segretario viene iscritto in un
- elenco aggiuntivo,
articolato per fasce professionali, delle sezioni
- regionali alle quali
abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso
- che le richieste di
iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo
- regionale, si tiene
conto dell'anzianità di servizio, nonchè delle
- situazioni personali e
familiari, anche ai sensi delle disposizioni
- di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104.
- 2. Il consiglio
nazionale di amministrazione determina le modalità
- procedurali attinenti
all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi,
- ed alle conseguenti
annotazioni negli albi regionali dei segretari
- nominati.
- 3. I provvedimenti di
iscrizione alle sezioni regionali ai sensi
- dei commi 1 e 2 sono
effettuati prima di procedere all'assegnazione
- dei nuovi iscritti. I
nuovi iscritti sono inseriti nella sezione
- regionale in un
contingente determinato dal consiglio nazionale di
- amministrazione tale da
coprire, a regime, la metà delle
- assegnazioni
complessive.
- 4. Il sindaco di un
comune con popolazione inferiore a 65.000
- abitanti, non capoluogo
di provincia, esercita il potere di nomina
- attingendo
prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi
- compreso l'elenco
aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale
- è ubicato il comune.
Qualora il sindaco non individui un segretario
- nella predetta sezione
regionale dell'albo, può nominare un
- segretario iscritto ad
altra sezione regionale dell'albo. Il
- segretario prescelto
viene iscritto nella sezione regionale in cui il
- comune è ubicato semprechè non si superi il limite del contingente
- preventivamente
stabilito.
- 5. I sindaci dei comuni
con popolazione superiore a 65.000 abitanti
- e dei comuni capoluogo
di provincia, nonchè i presidenti delle
- province, esercitano il
potere di nomina fra i segretari iscritti
- nelle fasce
professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere
- d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di
- amministrazione.
- 6. Il segretario che ha
conseguito l'idoneità alla fascia
- professionale superiore è iscritto alla fascia professionale
- superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di
- tale fascia,
l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente
- possibilità di essere
nominato nei comuni di tale fascia.
- 7. Il segretario
iscritto in una fascia professionale, qualora sia
- collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta,
- in un comune della
fascia immediatamente inferiore, conservando
- l'iscrizione alla
fascia superiore.
- 8. Il contratto
collettivo nazionale di lavoro che disciplina il
- rapporto di lavoro
dell'autonoma tipologia professionale dei
- segretari comunali e
provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74,
- della legge, sulla base
delle direttive impartite dal Governo
- all'A.R.A.N. e nei
limiti delle compatibilità economiche
- predeterminate, può
stabilire il numero delle fasce professionali e
- la loro eventuale
articolazione interna, i requisiti per
- l'appartenenza a
ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico
- ed economico.
- 9. Per gli enti locali
per i quali sia stato dichiarato il dissesto
- e che ne abbiano fatto
richiesta, il consiglio nazionale di
- amministrazione
consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la
- nomina di un segretario
della fascia superiore a quella demografica
- di appartenenza
dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva
- resta a carico del
fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della
- legge.
- 10. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già
- riclassificati in base
al previgente ordinamento mantengono la
- potestà di nomina tra
i segretari iscritti alla fascia professionale
- superiore a quella
demografica di appartenenza, salvo diversa
- determinazione da
adottarsi con deliberazione motivata della giunta.
- I sindaci dei comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i
- presidenti di provincia
scelgono tra tutti i segretari di classe 1 /
- A e classe 1 / B di cui
all'articolo 12, comma 1.
- Art. 12.
- Prima iscrizione nelle
fasce professionali e disciplina
transitoria
- 1. Fino alla
stipulazione di una diversa disciplina del contratto
- collettivo nazionale di
lavoro e ferma restando la classificazione
- dei comuni e delle
province ai fini dell'assegnazione del segretario
- prevista dalle tabelle
A e B allegate al decreto del Presidente della
- Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali
- sono iscritti nelle
seguenti fasce professionali con le modalità di
- seguito indicate:
- a) i segretari comunali
con meno di due anni di servizio, nella
- prima fascia
professionale;
- b) i segretari comunali
ed i segretari capi con due anni e meno di
- nove anni e sei mesi di
servizio, nella seconda fascia professionale;
- c) i segretari capi con
nove anni e sei mesi di servizio ed i
- segretari generali di
seconda classe con meno di tre anni di
- anzianità di servizio
nella qualifica, nella terza fascia
- professionale;
- d) i segretari generali
di seconda classe con tre anni di servizio
- nella qualifica ed i
segretari generali di classe 1 / B con meno di
- tre anni di anzianità
nella qualifica, nella quarta fascia
- professionale;
- e) i segretari generali
di classe 1 / B con tre anni di servizio
- nella qualifica ed i
segretari generali di classe 1 / A nella quinta
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